TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202400307
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 00307/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto dal sig. C M, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t.; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
sig.ra Maria Iolanda Mandragona, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 26.10.2022 Prot_Par 0014527, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio Servizio I- Lavori Pubblici Ambiente-SUAP, del Comune di Condofuri, riscontrando una richiesta di demolizione del manufatto abusivo di proprietà della sig.ra Mandragona Maria Iolanda, avanzata dal sig. Mangiola Carmelo, disponeva testualmente che “…allo stato attuale, non si ritiene debba essere emesso alcun provvedimento demolitorio come preteso dalla ditta in indirizzo…”;
- ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri e del Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato, da ultimo, in data 19.12.2022 e depositato in data 13.01.2023, il ricorrente ha premesso, in fatto, di essere proprietario del fabbricato sito in Condofuri (RC), via Peripoli, censito nel N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 69, particella 60, subalterno 2, confinante, ad ovest, con il fabbricato della sig.ra Mandragona, al cui piano terra insiste una porta-finestra che è stata oggetto, dapprima, di un giudizio, ex art. 703 c.p.c., di reintegrazione nel possesso della servitù di affaccio in alienum e di aria/luce e, successivamente, di un giudizio di usucapione del diritto di servitù, entrambi instaurati dalla controinteressata. Al fine di meglio istruire il procedimento civile da ultimo menzionato, il ricorrente chiedeva al Comune di Condofuri di avere accesso alla pratica di condono edilizio relativo al fabbricato al cui piano terra insiste l’unità immobiliare della sig.ra Mandragona. L’esperimento di tale accesso ai documenti amministrativi consentiva al ricorrente di acquisire copia della perizia giurata del 27.09.2013, redatta, previo dichiarato sopralluogo, dal tecnico incaricato dalla ditta proprietaria richiedente il condono e corredata da una piantina planimetrica del predetto piano terra, laddove la porta-finestra in contestazione non risultava raffigurata.
1.1 L’odierno ricorrente chiedeva, dunque, al Comune di Condofuri di esercitare il potere di vigilanza circa il corretto utilizzo del territorio di cui agli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001 e, dunque, di sanzionare l’abuso edilizio coincidente con la realizzazione sine titulo della porta-finestra de qua . Attesa la persistente inerzia dell’amministrazione comunale, in data 11.02.2022, il ricorrente instaurava presso questo Tribunale ricorso ex artt. 31-117 c.p.a., assunto al n. 64/2022 R.G. e definito con sentenza n. 387 del 7.06.2022, dichiarativa dell’improcedibilità per carenza di interesse. Ciò in considerazione della sopravvenuta presentazione, da parte della sig.ra Mandragona, dell’istanza prot. n. 3814 del 24.3.2022 di sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, e contestuale compatibilità paesaggistica postuma (art. 167 D.lgs. n. 42/2004) avuto riguardo alla porta-finestra in contestazione. Il Tribunale riteneva che la presentazione di tale istanza di sanatoria costituisse una sopravvenienza idonea a superare il silenzio-inadempimento formatosi sulla segnalazione di abusi edilizi presentata dal ricorrente, conseguendone l’improcedibilità del ricorso.
1.2 Considerata la mancata definizione del procedimento nel termine di cui all’art. 36 comma 2 citato D.P.R. e, dunque, sul presupposto che lo stesso dovesse intendersi definito nel senso del silenzio-rigetto, l’odierno ricorrente, con nota prot. n. 7703 del 16.06.2022, diffidava il Comune di Condofuri ad ingiungere alla controinteressata il ripristino dello stato dei luoghi. In risposta a tale diffida, l’amministrazione comunale con il provvedimento di cui alla nota del 26.10.2022 Prot_Par 0014527 del 26.10.2022 rigettava tale richiesta sulla scorta della motivazione appresso trascritta: « Innanzitutto, il sig. Mangiola Carmelo non ha potere alcuno di imporre al Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune l’emanazione di un provvedimento sanzionatorio in quanto, secondo l’art. 27 del D.P.R. 380/2001, è esclusivo onere del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Secondariamente, la sig.ra Mandragona, per le opere lamentate dal sig. Mangiola, ha prodotto perizia giurata redatta da tecnico incaricato, che si allega in copia alla presente, e con la quale è asseverata l’esistenza della porta-finestra in argomento, da tempo immemorabile, addirittura antecedente al 1° settembre 1967. Il Comune non ha strumenti o documenti che possano confutare la tesi sostenuta dalla ditta Mandragona, che ha addotto testimonianze di vario genere che corroborano la sua dichiarazione in merito all’esistenza dell’apertura da lungo tempo. Pertanto, allo stato attuale, non si ritiene debba essere emesso alcun provvedimento demolitorio come preteso dalla ditta in indirizzo né, di conseguenza, alcun intervento sostitutivo ».
2. Avverso il provvedimento in questione è, dunque, insorto il ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
“I) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI