TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-11-11, n. 200905013
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N. 05013/2009 REG.SEN.
N. 04420/1994 REG.RIC.
N. 03977/1996 REG.RIC.
N. 03379/2002 REG.RIC.
N. 02513/2004 REG.RIC.
N. 03783/2004 REG.RIC.
N. 03784/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4420 del 1994, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa gia' Lucchini S.p.A. e Coop. Lombardia Scrl, rappresentate e difese dagli avv. L W B e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso S N in Milano 7265af, via Cadore N.36;
Sul ricorso numero di registro generale 3977 del 1996, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa gia' Lucchini S.p.A. e Coop. Lombardia Scrl, rappresentate e difese dagli avv. L W B e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
Sul ricorso numero di registro generale 3379 del 2002, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa già Lucchini Spa, rappresentata e difesa dagli avv. L W B, Gaetano Galeone e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
Sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2004, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa e Coop Lombardia Scrl, rappresentate e difese dagli avv. L W B, N C e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
nei confronti di
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Milano, via Pola 14;
Sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2004, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa e Coop. Lombardia Scrl, rappresentate e difese dagli avv. L W B, N C e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
nei confronti di
Provincia di Milano, non costituita in giudizio;
Sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2004, proposto da:
Fondi Rustici Nord Milano Spa, rappresentata e difesa dagli avv. L W B, N C e C M, con domicilio eletto presso L W B in Milano 4807af, via Privata Maria Teresa 11;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
nei confronti di
Provincia di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4420 del 1994:
della nota comunale 14 giugno 1994 n. prot. Gen. 035059 con la quale di comunica che la richiesta di PL presentata dalle ricorrenti non può essere accolta, nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente;
quanto al ricorso n. 3977 del 1996:
della delibera di Consiglio Comunale del 12.6.1996 n. 90 di diniego autorizzazione alla lottizzazione edilizia delle aree di proprietà delle ricorrenti inserite nel comparto P.S. 4.8 del PRG e di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente;
quanto al ricorso n. 3379 del 2002:
per l’accertamento dell’illegittimo comportamento dilatorio, vessatorio e lesivo dell’Amministrazione e per la conseguente condanna al risarcimento del danno relativamente alla mancata attuazione delle previsioni urbanistiche del comparto P.S. 4.8 di proprietà della ricorrente;
quanto al ricorso n. 2513 del 2004:
delle delibere CC di Cinisello Balsamo n. 110 del 17.9.2001 e n. 13 del 28.2.2002 rispettivamente di adozione e di approvazione della variante parziale al PRG vigente che revoca per le aree di proprietà delle ricorrenti inserite nel progetto speciale 4.8 ogni precedente previsione edificatoria inserendole nel perimetro del parco, nonché della delibera GR Lombardia n. 13180 del 30.5.2003 di approvazione della variante e di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente e per la conseguente condanna al risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 3783 del 2004:
della delibera CC di Cinisello Balsamo n. 34 del 20.4.2004 di approvazione della variante generale al PRG vigente, adottata con delibera CC n. 104 del 23.7.1998, nonché del parere di compatibilità della variante con il PTCP espresso dalla Provincia di Milano con delibera di Giunta n. 138/04 e di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente e per la conseguente condanna al risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 3784 del 2004:
della delibera CC di Cinisello Balsamo n. 34 del 20.4.2004 di approvazione della variante generale al PRG vigente, adottata con delibera CC n. 104 del 23.7.1998, nonché del parere di compatibilità della variante con il PTCP espresso dalla Provincia di Milano con delibera di Giunta n. 138/04 e di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente e per la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società Fondi Rustici Nord Milano Spa (già denominata Lucchini Spa), e la società Coop. Lombardia Scrl sono proprietarie di un’area sita in Comune di Cinisello Balsamo (MI), classificata, secondo il Piano Regolatore Generale vigente al momento della proposizione del primo gravame in epigrafe (1994), come “Zona a Progetto Speciale di sviluppo urbano, per interventi a carattere prevalentemente produttivo/terziario/servizi (P.S. 4.8)”.
In data 27.10.1993, le due società presentavano, al Comune, istanza di autorizzazione alla lottizzazione edilizia delle aree di cui sopra, che era però rigettata dal Comune stesso, con nota del 14.6.1994, prot. Gen. 035059 a firma dell’Assessore al Territorio.
Contro la suddetta nota di diniego, era proposto il primo ricorso (RG 4420/1994), recante quattro motivi di gravame, con i quali erano denunciati, seppure sotto diversi profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, della motivazione e per sviamento.
L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso.
Nelle more del giudizio, le esponenti presentavano al Comune, in data 30.4.1996, una nuova istanza di autorizzazione alla lottizzazione edilizia dell’area in questione, con alcune variazioni progettuali rispetto alla proposta originaria del 27.10.1993.
Il Consiglio Comunale, tuttavia, con deliberazione n. 90 del 12.6.1996, negava l’autorizzazione richiesta, respingendo il progetto di lottizzazione dell’area.
Contro la suddetta deliberazione, era proposto il secondo ricorso (RG 3977/1996), affidato a cinque motivi, volti anch’essi a denunciare, sotto differenti profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione.
Il Comune si costituiva nel ricorso, chiedendone il rigetto.
Con il successivo terzo ricorso (RG 3379/2002), la sola Fondi Rustici Nord Milano Spa chiedeva la condanna del Comune di Cinisello Balsamo al risarcimento del danno che le sarebbe stato cagionato dal comportamento dilatorio dell’Ente Locale, volto a non dare attuazione alle previsioni urbanistiche relative all’area in questione.
Si costituiva in giudizio il Comune anche per tale ricorso, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato inammissibile ed in ogni caso respinto.
Successivamente, l’Amministrazione comunale, con due deliberazioni consiliari rispettivamente n. 110/2001 e n. 13/2002, approvava una variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG), con la quale l’area di proprietà delle società esponenti mutava la propria destinazione, essendo inserita nell’ambito di un costituendo parco locale di interesse sovracomunale, denominato “Parco del Grugnotorto-Villoresi”.
Contro le deliberazioni consiliari da ultimo citate e contro la delibera di Giunta Regionale di approvazione, era proposto il quarto ricorso (RG 2513/2004), con domanda di risarcimento del danno, contenente otto motivi, attraverso i quali erano denunciati la violazione di legge (segnatamente della legge urbanistica generale n. 1150/1942), e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento e difetto dei presupposti.
Si costituivano in giudizio il Comune e la Regione Lombardia, concludendo per il rigetto del ricorso.
Da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.4.2004, l’Amministrazione di Cinisello Balsamo approvava una variante generale al PRG allora vigente, la quale confermava l’inserimento dell’area dei ricorrenti nel costituendo parco sovracomunale.
Contro la deliberazione del Comune n. 34/2004 e contro quella della Giunta della Provincia di Milano che ne attestava la compatibilità con il PTCP, erano proposti due distinti ricorsi, entrambi con domanda di risarcimento del danno.
Con il primo gravame (RG 3783/2004), le società esponenti facevano valere undici motivi di ricorso (violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e dei presupposti, seppure sotto diversi profili), mentre nel secondo (RG 3784/2004), proposto dalla sola società Fondi Rustici Nord Milano Spa, erano indicati tre motivi (violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione sotto vari profili).
Il Comune di Cinisello Balsamo si costituiva anche negli ultimi due ricorsi, chiedendo che fossero respinti.
Alla pubblica udienza del 27.10.2009, tutti i ricorsi erano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.
DIRITTO