TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-26, n. 202112235
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 12235/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2021, proposto da
E I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di ammissibilità di domanda di contributo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente esercita un’impresa nel campo degli spettacoli viaggianti.
In tale veste, la società ha presentato in data 29 settembre 2020 domanda per conseguire il contributo previsto dall’art. 34 del DM 27 luglio 2017, e riservato all’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
In particolare, sono parzialmente rimborsabili i costi affrontati per dotarsi in proprietà delle attrazioni contenute nell’elenco cui rinvia l’art. 4 della legge n. 337 del 1968.
La domanda, ai sensi dell’art. 33, comma 7, del DM può essere avanzata solo da chi abbia dimostrato di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell’ambito circhi e spettacolo viaggiante.
Nel caso di specie la domanda della