TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-09-25, n. 202416638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-09-25, n. 202416638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416638
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 16638/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08025/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il IB Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8025 del 2020, proposto da
EP VE, VI MA NC, NC MB, rappresentati e difesi dagli avvocati Valentina Piraino, Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Verona, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello ST, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

TO LL, CO AR, AN ON, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, n. 60 del 10.07.2020, recante le “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 – bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” nella parte in cui dispone l'esclusione dei diplomati ad indirizzo tecnico professionale, in possesso dei 24 CFU conseguiti nelle materie antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, dall'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e, per l'effetto, dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

- del decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, con il quale il MIUR, ai sensi dell'O.M. 60 del 10.07.2020, ha regolato le modalità ed i termini di invio delle domande di partecipazione nella parte in cui prevede che le domande inviate con modalità diverse da dalla pagina riservata con accesso dal portale ministeriale “ Istanze Online ”, alias POLIS, non saranno prese in considerazione;

- dei Decreti di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive emessi dagli Uffici Territoriali provinciali odierni resistenti (pubblicate dal 3.09.2020 al 17.09.2020), su posto comune e di sostegno, del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, scuola secondaria di primo e secondo grado, e delle relative graduatorie allegate, nella parte in cui gli odierni ricorrenti sono esclusi dalla prima fascia delle GPS;

- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi dei ricorrenti, che sin da ora ci si riserva di impugnare;

previa declaratoria, in via cautelare

del diritto dei ricorrenti all'annullamento dei sopracitati provvedimenti ed all'inserimento nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani e di Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Verona e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Gli odierni ricorrenti sono tutti insegnanti tecnico-pratici e sono altresì in possesso dei 24 CFU conseguiti all’esito del Percorso formativo docenti, nelle discipline antropsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il MIUR ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto, su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente e del personale educativo, nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno.

In particolare ha previsto, con riferimento ai docenti ITP, la possibilità di inserirsi nella prima fascia delle GPS ove in possesso di specifico titolo di abilitazione e nella seconda fascia ove in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti in aggiunta al diploma: 24 CFU, abilitazione specifica su altra classe di concorso oppure precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso.

Pertanto, tra i titoli ritenuti abilitanti ai fini dell’inserimento nella prima fascia delle graduatorie in oggetto, è stato escluso il diploma tecnicopratico, anche ove posseduto congiuntamente ai 24 CFU (i.e. il titolo previsto dall’art. 5, co. 2, lett. b), D. Lgs. 59/2017), ritenendolo viceversa titolo valido ai soli fini dell’inserimento in seconda fascia delle GPS.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente a partire dal 22.07.2020 ed entro e non oltre il 06 agosto 2020, esclusivamente attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale “ Istanze Online ”, alias POLIS.

Con il ricorso in esame, gli esponenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti in epigrafe ed in particolare della predetta O.M. 60/2020 “ nella parte in cui dispone l’esclusione dei diplomati ad indirizzo tecnico professionale, in possesso dei 24 CFU conseguiti nelle materie antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, dall’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ”.

A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 2 e 22, co. 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59. Erronea applicazione del regime transitorio. Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione ex art. 3, Cost. ”: i provvedimenti i impugnati precluderebbero ai docenti ITP, per di più in possesso dei 24 CFU, la possibilità di essere inseriti nella prima fascia delle GPS in contrasto con il regime transitorio introdotto

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