TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300198
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00198/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati M M e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Albenga 1 e Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Savona, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Diemme Informatica s.r.l. e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. Liguria, sez. I, -OMISSIS-, passata in giudicato, con rivalutazione monetaria e maggiorazione di interessi dalla domanda al saldo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023, la dott.ssa L F e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;


Premesso che la -OMISSIS-ha agito per ottenere dall’Amministrazione scolastica l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese legali, poste solidalmente a carico della suddetta Amministrazione e dei controinteressati e liquidate in € 3.500,00 (tremilacinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

Rilevato che la pronunzia, notificata il 28 giugno 2022 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso il difensore dei controinteressati, è passata in giudicato in data 28 luglio 2022, in base alle regole processuali del rito speciale “appalti”;

Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 28 giugno 2022, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., è irrilevante la mancata apposizione della formula esecutiva, trattandosi di sentenza del giudice amministrativo da portare ad esecuzione tramite giudizio di ottemperanza (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. V, 1° luglio 2022, n. 5495;
C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 9 gennaio 2023, n. 22);

Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Istituto Comprensivo Albenga 1 e il C.P.I.A. di Savona, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio, onde non hanno assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. (cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 18 ottobre 2022, n. 897);

Ritenuto, pertanto, che l’ actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, ivi inclusa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, con conseguente corresponsione alla -OMISSIS- dell’importo liquidato dalla pronunzia ottemperanda a titolo di spese giudiziali oltre accessori e del contributo unificato di € 2.000,00, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (ferma restando la facoltà dell’Amministrazione, dopo avere soddisfatto l’intero debito, di ripetere dai controinteressati condebitori la quota di metà, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod. civ.);

Specificato che, come da richiesta dell’esponente, i predetti importi devono essere maggiorati degli interessi in misura legale dalla diffida ad adempiere del 29 luglio 2022 (doc. 3 ricorrente) al saldo;

Ritenuto, invece, di non poter riconoscere la rivalutazione monetaria sul debito di valuta, attesa la mancata allegazione e prova del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ.;

Ritenuto, per il caso di ulteriore inadempienza, di nominare commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito o un funzionario dal medesimo delegato, il quale provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;

Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

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