TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-05-21, n. 201600322
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N. 00322/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2006, proposto da:
Ditta Antoma Costruzioni di Fallea Angela, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via L. Bernabei, 13;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
Comune di Ancona - Dirigente del Servizio Gestione Edilizia;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota dirigenziale in data 12 luglio 2006, prot. 66505, pervenuta il 20 luglio successivo, con cui si dichiara non ammissibile la denuncia di inizio di attività depositata in data 26 maggio 2006, prot. N. 51868, relativa a lavori per il cambio di destinazione d’uso con opere da autorimessa ad unità residenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- alla pubblica udienza del 1° aprile 2016 il difensore della parte ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza per poter verificare l’avvenuta adozione del provvedimento con cui l’Amministrazione Comunale avrebbe disposto, in autotutela, l’annullamento dell’atto impugnato, non avendone la materiale disponibilità, pur essendone venuto a conoscenza, in modo da poter dichiarare, eventualmente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- l’udienza è stata rinviata alla data del 15 aprile 2016;
- nel corso degli adempimenti preliminari, il difensore del Comune di Ancona, con il consenso della parte ricorrente, ha depositato la determinazione dirigenziale n. 597 del 30.3.2016, con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti;