TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202301011

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202301011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301011
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 01011/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2019, proposto da
Leuca Gest di Citterio Annalisa &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Unione dei Comuni Terre di Leuca, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto c/o Avvoc. Lecce, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali c/o Avvocatura Lecce, Comune di Galiano del Capo, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Tarant, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Unione dei Comuni Terre di Leuca prot. n. 2218 del 14-11-2018, trasmesso con nota prot. n. 2302 del 28-11-2018, ricevuto in data 10-12-2018, di diniego dell'autorizzazione paesaggistica ex post richiesta ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art.

5.01 delle NTA del PUTT/P in relazione alla pratica di “Sanatoria edilizia, ai sensi della L. n. 47/85, di un fabbricato distribuito su due livelli, composto da una piccola unità abitativa al piano inferiore e tre piccole unità abitative al piano superiore – costruzione n. 19 – ad uso turistico ricettivo” alla via SP 358 Leuca/Otranto, in località “Vora”, su terreno censito in catasto al fg. 16 p.lla 266 nel Comune di Gagliano del Capo;
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n. 20474 del 13-11-2012;
di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego formulato dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 19457 del 24-11-2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Tarant;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Leuca Gest di Citterio Annalisa &
C. S.a.s. ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, sulla base del presupposto parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ha denegato l’autorizzazione paesaggistica ex post, richiesta ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art.

5.01 delle NTA del PUTT/P in relazione alla pratica di “Sanatoria edilizia, ai sensi della L. n. 47/85 di un fabbricato distribuito su due livelli, composto da una piccola unità abitativa al piano inferiore e da tre piccole unità abitative al piano superiore – costruzione n. 19 – ad uso turistico ricettivo” alla via SP 358 Leuca/Otranto, in località “Vora”, su terreno censito in catasto al fg. 16 p.lla 266 nel Comune di Gagliano del Capo.

1.1. A sostegno del gravame, la società ricorrente, con unico ed articolato motivo di ricorso, ha addotto i seguenti ordini di censura: “Violazione e falsa applicazione artt. 32 e 33 l. n. 47/1985 e art. 39 l. n. 724/1994. Violazione art. 1 l. n. 449/1997. Violazione artt.

3.07.4 e 7.05 NTA del PUTT/P. Violazione art. 106 NTA del PPTR. Violazione art. 51 l. r. n. 56/1980. Violazione art. 146 d. lgs. n. 42/2004. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Sviamento. Difetto di istruttoria”.

1.2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei Beni Culturali, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 22 giugno 2023 la causa è stata riservata in decisione.

2. Reputa il Collegio che siano fondate e dirimenti le censure, proposte dalla parte attrice, con cui si stigmatizza l’erronea applicazione dell’art. 51 della L.R. Puglia n. 56/1980 ed il difetto di motivazione, da cui sono affetti il provvedimento gravato ed il presupposto parere negativo dell’organo consultivo.

2.1. Il diniego di autorizzazione paesaggistica di cui alla nota 19457 del 24/11/2011, confermato con successiva nota soprintendizia prot. n. 20474 del 13.11.2012, risulta supportato dalla seguente motivazione: “… le opere eseguite in assenza del titolo edilizio consistenti nella realizzazione di una civile abitazione (costruzione n. 15) per forma e dimensioni, tipologia di intervento, violazione art. 51 lett. f Legge Regionale 56/80 e N.T.A. del PUTT.P./Puglia art. 3.07.4, si pongono in contrasto con le valenze paesistiche e panoramiche da e verso il mare del contesto caratterizzato da zona costiera con scogliera alta digradante verso il mare già alterata dalla presenza di edifici costruiti negli anni 70 e che non ammette ulteriori incrementi di volumi, presenza di manufatti a secco ”.

2.2. L’ordito motivazionale, sopra trascritto, si basa anzitutto sul presupposto che le opere abusive siano state eseguite nella vigenza delle disposizioni che prevedevano il vincolo di inedificabilità assoluto sull’area, e segnatamente dell’art. 51, primo comma, lettera f), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980, che vieta costruzioni residenziali nel raggio di 300 metri dal mare.

2.3. Tale circostanza - e cioè la realizzazione dell’opera abusiva nella vigenza del vincolo di inedificabilità - è smentita dalle risultanze di causa, avendo la parte fornito un principio di prova, non contestato dall’Amministrazione, circa l’epoca di realizzazione del manufatto de quo, nella specie costituito dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18.2.2003, resa dal legale rappresentante della Leuca Gest S.r.l. a corredo del procedimento, in cui viene attestata l’avvenuta realizzazione dell’opera prima dell’anno 1980.

2.4. Il dato fattuale risulta evidenziato anche nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono edilizio ex L.n.47/1985, nella quale si evidenzia che “il complesso è stato iniziato nel 1974 ed ultimato negli anni successivi”.

2.5. Come rilevato in sede di giudizio di revocazione reso dal Consiglio di Stato relativamente ad analoga controversia fra le medesime parti in causa «…l’art. 33 L. 47/85, al primo comma, è testuale nel precisare che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, quando sono in contrasto con i vincoli elencati dal prosieguo dell’articolo, “qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere”.

Dunque, il tenore della norma è chiaro nello specificare che i vincoli in questione debbano essere stati imposti “prima della esecuzione delle opere”.

La revocanda sentenza si è rifatta ai precedenti della giurisprudenza ed ha ricondotto il vincolo temporaneo di cui alla legge regionale nell’alveo dell’art. 33, con l’effetto di escludere la sanabilità dell’opera. Tale operazione ermeneutica si basa tuttavia sull’erronea convinzione che l’opera sia stata edificata nella vigenza del vincolo, da cui la ravvisata impossibilità di sanarla.

Come già osservato, gli atti del giudizio ed il suo evolversi escludono tale circostanza, dal momento che la costruzione è precedente all’apposizione del vincolo.

In questi casi, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5549, e 6 maggio 2013, n. 2409) ha chiarito che, in base agli artt. 32 e 33 della l. 47/1985, non è precluso puramente e semplicemente il rilascio della sanatoria, rientrandosi invece nella previsione generale dell’art. 32, comma 1, e quindi deve ritenersi possibile la sanatoria se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Più precisamente, in questi casi, le valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del vincolo devono essere rapportate al caso concreto, e non tradursi nella mera applicazione delle norme vincolistiche, posto che, se ciò avvenisse, non potrebbe che trattarsi di un parere negativo, perché ci si trova di fronte ad un’inedificabilità, che non consentirebbe in linea generale di realizzare opera alcuna» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12.2.2020, n.1058).

3. Sotto altro profilo, come si evince dalla consolidata giurisprudenza, quando l’Autorità preposta al rispetto del vincolo paesaggistico intende emettere parere negativo sulle istanze di condono edilizio, deve fornire un’adeguata motivazione, indicando dettagliatamente le argomentazioni a sostegno della propria decisione, pena l’annullabilità della stessa (così TAR Campania – Salerno, 4.6.2015 n.1261, per cui: “E’ illegittimo il parere negativo della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per carenza di motivazione e di istruttoria atteso che con l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2010, dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita non più, secondo l’assetto normativo anteriore, un sindacato di mera legittimità sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’Ente locale subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico”).

3.1. In termini confermativi, si veda altresì TAR Umbria, Sez. I, 10.5.2023, n. 279: “In materia di edilizia il diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare”;
anche questa Sezione non ha mancato di rimarcare che “…il parere contrario reso dal Soprintendente esige una motivazione esauriente in ordine agli aspetti che sono stati valutati alla stregua di elementi impeditivi alla realizzazione del progetto del ricorrente. Ciò è tanto più vero se si rammenta che il procedimento ordinario di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica assegna al parere del soprintendente, reso ai sensi dell’art 146, comma 8 del d. lgs 42/04, natura vincolante (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 13.7.2011, n. 1306))

3.2. Ciò comporta che nel suddetto quadro normativo, la Soprintendenza può ben svolgere una diversa e più penetrante valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella disciplina vincolistica.

4. Il parere in questione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici che, inevitabilmente, subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore.

4.1. Di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

4.2. Si deve quindi ribadire che il parere della Soprintendenza non può sfuggire all’onere motivazionale sancito dall’art. 3 L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 7.10.2017 n. 4147, per il quale “in tema di istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi di governo del territorio e tutela del paesaggio, il parere negativo della Soprintendenza debba essere adeguatamente motivato: così, in mancanza, esso va annullato per eccesso di potere per difetto di presupposto e per irragionevolezza, unitamente al diniego comunale finale”).

5. Ciò posto, ed applicando al caso di specie il suddetto condivisibile formante giurisprudenziale, la motivazione del parere soprintendizio che ne occupa, per come recepita de plano dall’Amministrazione unionale procedente, in assenza di alcun riferimento circa il regime vincolistico presente al momento di realizzazione dell’abuso in contestazione, si risolve nella enunciazione di formule generiche e di stile, e quindi non si appalesa idonea a chiarire per quali specifiche caratteristiche l’opera de qua non si armonizzi con l’ambiente protetto, pur avendo l’istante fornito indicazioni circa l’epoca di realizzazione dell’abuso oggetto dell’istanza di condono.

6. In definitiva, sotto i suindicati profili rivestenti carattere assorbente, il ricorso deve conseguentemente essere accolto e, per l’effetto, annullati gli atti impugnati, ferma restando la riedizione del potere, nell’esercizio del quale la P.A. dovrà attenersi ai principi sopra richiamati.

7. Considerate la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi