TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-02-28, n. 202201349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-02-28, n. 202201349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201349
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01349/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Villa del Sole di Gaglione Carlo &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F D D C, con domicilio digitale: flaviodrugmira.dicasola@forotorre.it;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale PEC: francesco.nappo@forotorre.it;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- A) quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento del Comune di Torre del Greco datato 17 novembre 2020, prot. 0064923/2020, a firma congiunta del Dirigente 8° Settore Assetto del Territorio e del Responsabile Uff. Edilizia Privata;

B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 3 maggio 2021:

- dell’ordinanza di demolizione n° 91 del 4 marzo 2021, emessa ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente in uno e per quanto di ragione: a) della relazione tecnica recante numero di protocollo 0012847 del 04 marzo 2021;
b) della relazione tecnica contraddistinta dal numero di protocollo 0076266 del 30 dicembre 2020;
c) della relazione tecnica assunta al protocollo dell'Ente col numero 128 del 18 luglio 2000, tutte redatte dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, richiamate nella prefata Ordinanza di demolizione, ma mai notificate e/o comunicate alla parte ricorrente, né dalla stessa in altro modo conosciute;
d) di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal Responsabile del procedimento, ignoti data, numero di protocollo, contenuto e sulla base dei quali risulta essere stato adottato il provvedimento demolitorio opposto in questa sede;

C) quanto ai motivi aggiunti depositati l’11 ottobre 2021:

del provvedimento reso dal dirigente dell’U.O.D. Genio Civile Napoli il 29 giugno 2021 e notificato in pari data, recante ordinanza di sospensione lavori, qualora in atto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione prodotta dall'avvocato Di Casola per la ricorrente e udito l'avv. M, per dichiarata delega orale dell'avv. Dell'Isola, per la Regione Campania, nell'udienza pubblica del 23 novembre 2021, come da verbale, relatore il cons. P R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto notificato il 15 gennaio 2021 e depositato il 26 seguente, Villa del Sole di Gaglione Carlo &
C. S.a.s. ha esposto che il Comune di Torre del Greco, con provvedimento datato 17 novembre 2020, ha contestualmente: 1) disposto l’archiviazione del procedimento avviato d’ufficio nel 2019 per il riesame in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 130 del 2008 (recante accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001);
2) diffidato ad ottemperare alle ordinanze di antiabusivismo ivi richiamate (da ultimo, l’ordinanza n° 814 del 26 luglio 2000) entro e non oltre il termine di 30 giorni;
3) diffidato a trasmettere, sempre entro il termine di 30 giorni, idonea documentazione comprovante la legittimità urbanistica, edilizia e paesaggistica degli ulteriori volumi ivi indicati (che emergerebbero da un raffronto coi grafici allegati alla CILA presentata al SUAP, fascicolo 787/2018, dalla società Villa del Sole, affittuaria dell’immobile), che sarebbero in difformità dei titoli edilizi (licenza edilizia n. 35 del 04.09.1971 e successiva variante con nota n. 6847 del 15.07.1972 per la costruzione dell’Hotel, concessione edilizia n. 44 del 23.09.1983 e successiva variante n. 19430 del 04.05.1984 per la costruzione del residence e concessione edilizia n. 32 del 01.08.1997 per ristrutturazione, adeguamento tecnologico degli impianti, servizi tecnici e sistemazione viaria dell’ingresso) e non compresi nei precedenti provvedimenti sanzionatori ossia: a. volume deposito affiancato alla sala 4 come da grafici della CILA (fasc. 787/18);
b. volume servizi igienici ubicato nell’attuale piano terra, nella parte terminale del corridoio che conduce dalla hall alle sale riunioni;
c. volume del torrino scala posto sul solaio dell’attuale piano quarto;
4) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito all’accertamento di regolarità paesaggistica all’esito del ripristino delle opere sanzionate, atteso che il permesso di costruire in sanatoria n. 130 del 2008 non sarebbe stato sottoposto al vaglio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Precisato di non avere interesse a contestare il capo sub 1) del dispositivo, che non risulta lesivo, la ricorrente ha impugnato la restante parte del provvedimento, ove configurabile come “ atto a contenuto plurimo ”, formulando nei confronti della statuizione contenuta nel capo sub 2) i seguenti motivi di diritto:

1.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

31, 33 E 34 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6.06.2001;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 6 DELLA L. N. 241 DEL 07.08.1990 E S.M.I.;

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI

24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE - APODITTICITÀ - ABNORMITÀ – PERPLESSITÀ – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - MANIFESTA INGIUSTIZIA;

2)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

33 E 34 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6.06.2001;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 6 DELLA L. N. 241 DEL 07.08.1990 E S.M.I.;

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI

24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE - APODITTICITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Laddove si aderisse all’opzione ermeneutica volta a configurare l’atto impugnato alla stregua di un provvedimento cd. condizionato , l’instante assume che le condizioni risolutive posta dalle diffide di cui ai numeri 2) e 3) risulterebbero impossibili in relazione alla veste soggettiva rivestita dalla parte ricorrente, quale mera affittuaria della struttura in forza del contratto stipulato in data 6 dicembre 2017 con la Curatela Fallimentare Sakura Hotel, per cui dovrebbero reputarsi come non apposte, tamquam non essent , ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1354, comma 2° Cod. Civ.

Infine, ove l’atto fosse qualificabile come provvedimento implicito di annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria n. 130/2008, ha prospettato la seguente censura:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

3, 21

OCTIES E

21 NONIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 E S.M.I;
DELL’

ARTICOLO

36 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6.06.2001;

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI

3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA - PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - APODITTICITÀ - ABNORMITÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA.

2. Si è costituito in resistenza il Comune di Torre del Greco, depositando documenti e memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ad agire, venendo in rilievo l’impugnazione di un atto interlocutorio privo di effetti lesivi immediati e diretti, ed ha concluso comunque anche per il rigetto nel merito della domanda attorea in quanto infondata.

3. Con un primo atto per motivi aggiunti depositato il 3 maggio 2021, l’instante ha esteso la domanda di annullamento all’ordinanza di demolizione n° 91 del 4 marzo 2021, emessa dal Comune di Torre del Greco ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ed agli atti presupposti ivi richiamati, con cui sono state sanzionate le seguenti opere: “a) volume deposito affiancato (nella parte nord est) alla sala 4 come da grafici della CILA (fasc. 787/17) presentata al SUAP …laddove all’UTC tale volume deposito … non risulta presente nel titolo edilizio legittimante concessione edilizia n.44 del 23.09.1983 e successiva variante n.19430 del 04.05.1984 (costruzione del residence). Il volume ha le seguenti dimensioni, ricavate dai grafici allegati alla SCIA SUAP: 11,5 m x 3,0 m x 3,5 m (H) pari a 120,00 mc;
b) volume servizi igienici ubicato nell’attuale piano terra (parte sud est), al termine del corridoio che conduce dalla hall alle sale riunioni non risulta presente nel titolo edilizio legittimante concessione edilizia n.44 del 23.09.1983 e successiva variante n.19430 del 04.05.1984 (costruzione del residence). Il volume ha le seguenti dimensioni, ricavate dai grafici allegati alla SCIA SUAP: 7,5 m x 7,2 m x 3,5 m (H) pari a 189,0 mc;
c) volume del torrino ascensore posto sul solaio dell’attuale piano quarto non risulta presente nel titolo edilizio legittimante licenza edilizia n.35 del 04.09.1971 e successiva variante con nota n.6847 del 15.07.1972 (costruzione dell’Hotel). Il volume ha le seguenti dimensioni, ricavate dai grafici allegati alla SCIA SUAP: 2,2 m x 2,7 m x 2,3 m (H) pari a 13,6 mc.”
.

Oltre ad estendere al nuovo atto le censure già dedotte, coi motivi aggiunti sono stati evidenziati i seguenti ulteriori vizi di legittimità:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’

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