TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200612
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Testo completo
Pubblicato il 22/10/2022
N. 00612/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2004, proposto da
Eni Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A C in Ancona, corso Garibaldi, 136;;
contro
Comune di Fabriano, Comune di Fabriano - Dirigente del V Settore, Provincia di Ancona, Provincia di Ancona IX Settore-Tutela dell'Ambiente, Regione Marche, Servizio Tutela Ambiente, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Arpam Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. G M in Ancona, via Mamiani, 14;
Ditta Antonietti Leonello S.r.l., Petroltecnica S.r.l., Arpam Dipartimento Provinciale Ancona, Arpam Direzione Generale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di diffida prot. N. 964 del 18 marzo 2004 del comune di Fabriano recante interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in distributore Agip e degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arpam Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata in data 22 settembre 2022, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, alla luce dell’intervenuta conclusione del procedimento avviato con l’impugnata ordinanza prot. n. 964 del 18 marzo 2004,
Il presente ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.