TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-17, n. 201300047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-17, n. 201300047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201300047
Data del deposito : 17 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00095/2012 REG.RIC.

N. 00047/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2012, proposto da:
G A, C B, G M C, G C, D C, F C, A C, T C, G C, E C, M L C, S D L, L F, A M F, B F, F F, F F, R G, L E M G, N Gratteri, M G, E I, G L, C M, C M, G M, F M, R P, G P, O P, R R P, N M C P, E R, P S, M S, E S, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Aiolini, M C, M S, L F, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. M S in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;



per il riconoscimento

- del diritto dei magistrati ricorrenti ad anticipare di un anno la decorrenza dell'anzianità della base stipendiale già prevista per il magistrato di tribunale dopo tre anni, ed oggi prevista per il magistrato ordinario dalla prima valutazione, a favore di tutti i magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della L. n. 111/ 2007, abbiano più di quattro anni di anzianità, senza distinzione alcuna;

- del diritto dei magistrati ricorrenti a che per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi ed aumenti biennali nella "posizione di provenienza" ai sensi dell'art. 5 della L. n. 425/1984, si tenga conto dell'anzianità comunque attribuita, e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o livello retributivo;

- del diritto dei magistrati ricorrenti a che l'Amministrazione proceda in modo conseguente nella ricostruzione della carriera e nell'attribuzione del trattamento economico ai magistrati,

nonché, ove occorra,

per l'annullamento di ogni atto adottato dall'Amministrazione in riferimento ai diritti da riconoscersi ai ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti recanti '`attribuzione di trattamento economico" pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2011,

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti alla ricostruzione della carriera dei ricorrenti ed al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) I ricorrenti sono tutti magistrati ordinari in servizio presso uffici giudiziari ricompresi nell’ambito di competenza territoriale di questo Tribunale.

Il ricorso trae origine dalle modifiche all’ordinamento giudiziario apportate dalla L. 30 luglio 2007 n. 111.

Tutti i ricorrenti, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato un’anzianità corrispondente almeno all’attuale qualifica di “magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità”.

La prima domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio riguarda i ricorrenti che alla data di entrata in vigore della suddetta legge hanno maturato tredici anni di anzianità, quindi hanno conseguito la qualifica di “magistrato ordinario dopo un anno dalla 3^ valutazione di professionalità” (corrispondente alla qualifica di consigliere d’appello, secondo il vecchio ordinamento). Poiché a seguito della L. 111/2007 è stato anticipato di un anno il conseguimento della qualifica di “magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità” (ex magistrato di tribunale) tale gruppo di ricorrenti chiede che sia riconosciuto il loro diritto ad anticipare di un anno la decorrenza dell’anzianità della base stipendiale già prevista per il “magistrato di tribunale dopo tre anni” ed oggi prevista per il “magistrato ordinario alla prima valutazione”.

Con la seconda domanda, che riguarda invece tutti i ricorrenti, gli interessati chiedono che venga riconosciuto il loro diritto a che, per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi ed aumenti biennali nella posizione di provenienza, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 425/1984, si tenga conto dell’anzianità comunque attribuita e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o livello retributivo.

Per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che resistono al ricorso, chiedendone il rigetto.

In vista dell’udienza di merito i ricorrenti, in data 18 ottobre 2012, hanno depositato una memoria con cui hanno ribadito le proprie domande e hanno contestato quanto dedotto dalle Amministrazioni resistenti.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Ai fini del decidere, è necessario premettere il contesto normativo di riferimento.

La L. 30 luglio 2007 n. 111 ha inciso su tre testi normativi: il d.lgs. 5.4.2006 n. 160, in tema di accesso e progressione in carriera, il d.lgs. 30.1.2006 n. 26, istitutivo della scuola superiore della magistratura, ed il d.lgs. 27.1.2006 n. 25, che istituisce il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e modifica la disciplina dei Consigli giudiziari. Ciò che interessa il presente giudizio è il primo aspetto, ed in particolare il tema della progressione di carriera.

In estrema sintesi, e per quanto qui rileva, le modifiche apportate dalla L. 111/2007 al D.lgs. 160/2006 hanno riguardato diversi profili.

E’ stata anzitutto modificata l’articolazione (e la denominazione) delle qualifiche dei magistrati ordinari, cui corrispondono altrettanti livelli retributivi. Le “vecchie” definizioni di uditore giudiziario, magistrato di tribunale, magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, magistrato di Corte d’appello e magistrato di Corte di cassazione sono state sostituite, rispettivamente da “magistrato ordinario in tirocinio”, “magistrato ordinario”, “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”, “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, “magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità” e “magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità” (cfr. tabella A di cui all’art. 2 comma 11 L. 111/2007, che sostituisce la tabella allegata alla L. 27/1981).

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esami ha la durata di diciotto mesi (art. 18 del D.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, come modificato dall’art. 3 comma 13 L. 111/2007), a seguito dei quali il magistrato assume la qualifica di magistrato ordinario. Viene quindi modificata, da un lato, la durata del tirocinio, prima prevista in ventiquattro mesi, dall’altro viene soppresso un livello di qualifica e retributivo intermedio tra l’(ex) uditore (oggi magistrato ordinario in tirocinio) e l’(ex) magistrato di tribunale (oggi magistrato ordinario), ovvero l’(ex) uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina.

Viene inoltre modificato il sistema di progressione economica dei magistrati, abbandonando l’automatismo della progressione (legato sostanzialmente al decorso del tempo) per introdurre invece un sistema che contempla una previa valutazione di professionalità.

L’art. 51 del D.lgs. 160/2006, rubricato “Classi di anzianità”, prevedeva, nella versione originaria, che “ La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore

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