TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-17, n. 201300047
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N. 00047/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2012, proposto da:
G A, C B, G M C, G C, D C, F C, A C, T C, G C, E C, M L C, S D L, L F, A M F, B F, F F, F F, R G, L E M G, N Gratteri, M G, E I, G L, C M, C M, G M, F M, R P, G P, O P, R R P, N M C P, E R, P S, M S, E S, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Aiolini, M C, M S, L F, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. M S in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;
per il riconoscimento
- del diritto dei magistrati ricorrenti ad anticipare di un anno la decorrenza dell'anzianità della base stipendiale già prevista per il magistrato di tribunale dopo tre anni, ed oggi prevista per il magistrato ordinario dalla prima valutazione, a favore di tutti i magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della L. n. 111/ 2007, abbiano più di quattro anni di anzianità, senza distinzione alcuna;
- del diritto dei magistrati ricorrenti a che per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi ed aumenti biennali nella "posizione di provenienza" ai sensi dell'art. 5 della L. n. 425/1984, si tenga conto dell'anzianità comunque attribuita, e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o livello retributivo;
- del diritto dei magistrati ricorrenti a che l'Amministrazione proceda in modo conseguente nella ricostruzione della carriera e nell'attribuzione del trattamento economico ai magistrati,
nonché, ove occorra,
per l'annullamento di ogni atto adottato dall'Amministrazione in riferimento ai diritti da riconoscersi ai ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti recanti '`attribuzione di trattamento economico" pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2011,
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla ricostruzione della carriera dei ricorrenti ed al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti sono tutti magistrati ordinari in servizio presso uffici giudiziari ricompresi nell’ambito di competenza territoriale di questo Tribunale.
Il ricorso trae origine dalle modifiche all’ordinamento giudiziario apportate dalla L. 30 luglio 2007 n. 111.
Tutti i ricorrenti, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato un’anzianità corrispondente almeno all’attuale qualifica di “magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità”.
La prima domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio riguarda i ricorrenti che alla data di entrata in vigore della suddetta legge hanno maturato tredici anni di anzianità, quindi hanno conseguito la qualifica di “magistrato ordinario dopo un anno dalla 3^ valutazione di professionalità” (corrispondente alla qualifica di consigliere d’appello, secondo il vecchio ordinamento). Poiché a seguito della L. 111/2007 è stato anticipato di un anno il conseguimento della qualifica di “magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità” (ex magistrato di tribunale) tale gruppo di ricorrenti chiede che sia riconosciuto il loro diritto ad anticipare di un anno la decorrenza dell’anzianità della base stipendiale già prevista per il “magistrato di tribunale dopo tre anni” ed oggi prevista per il “magistrato ordinario alla prima valutazione”.
Con la seconda domanda, che riguarda invece tutti i ricorrenti, gli interessati chiedono che venga riconosciuto il loro diritto a che, per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi ed aumenti biennali nella posizione di provenienza, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 425/1984, si tenga conto dell’anzianità comunque attribuita e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o livello retributivo.
Per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che resistono al ricorso, chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza di merito i ricorrenti, in data 18 ottobre 2012, hanno depositato una memoria con cui hanno ribadito le proprie domande e hanno contestato quanto dedotto dalle Amministrazioni resistenti.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Ai fini del decidere, è necessario premettere il contesto normativo di riferimento.
La L. 30 luglio 2007 n. 111 ha inciso su tre testi normativi: il d.lgs. 5.4.2006 n. 160, in tema di accesso e progressione in carriera, il d.lgs. 30.1.2006 n. 26, istitutivo della scuola superiore della magistratura, ed il d.lgs. 27.1.2006 n. 25, che istituisce il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e modifica la disciplina dei Consigli giudiziari. Ciò che interessa il presente giudizio è il primo aspetto, ed in particolare il tema della progressione di carriera.
In estrema sintesi, e per quanto qui rileva, le modifiche apportate dalla L. 111/2007 al D.lgs. 160/2006 hanno riguardato diversi profili.
E’ stata anzitutto modificata l’articolazione (e la denominazione) delle qualifiche dei magistrati ordinari, cui corrispondono altrettanti livelli retributivi. Le “vecchie” definizioni di uditore giudiziario, magistrato di tribunale, magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, magistrato di Corte d’appello e magistrato di Corte di cassazione sono state sostituite, rispettivamente da “magistrato ordinario in tirocinio”, “magistrato ordinario”, “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”, “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, “magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità” e “magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità” (cfr. tabella A di cui all’art. 2 comma 11 L. 111/2007, che sostituisce la tabella allegata alla L. 27/1981).
Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esami ha la durata di diciotto mesi (art. 18 del D.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, come modificato dall’art. 3 comma 13 L. 111/2007), a seguito dei quali il magistrato assume la qualifica di magistrato ordinario. Viene quindi modificata, da un lato, la durata del tirocinio, prima prevista in ventiquattro mesi, dall’altro viene soppresso un livello di qualifica e retributivo intermedio tra l’(ex) uditore (oggi magistrato ordinario in tirocinio) e l’(ex) magistrato di tribunale (oggi magistrato ordinario), ovvero l’(ex) uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina.
Viene inoltre modificato il sistema di progressione economica dei magistrati, abbandonando l’automatismo della progressione (legato sostanzialmente al decorso del tempo) per introdurre invece un sistema che contempla una previa valutazione di professionalità.
L’art. 51 del D.lgs. 160/2006, rubricato “Classi di anzianità”, prevedeva, nella versione originaria, che “ La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi”.
L’art. 11 D.lgs. 160/2006, come modificato dall’art. 2 della L. 111/2007, stabilisce invece che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
Le modifiche apportate dalla L. 111/2007 e sopra sinteticamente enucleate, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno dunque comportato che il raggiungimento dell’(ex) terza classe retributiva - corrispondente, secondo il previgente ordinamento, alla qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, e, secondo la nuova disciplina, alla qualifica di magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità - si consegua oggi dopo quattro anni dalla nomina (ovvero dopo, appunto, la prima valutazione di professionalità che ha cadenza quadriennale, come previsto dall’art. 11 del D.lgs, 160/2006, come modificato dalla L. 111/2007), mentre, secondo il precedente ordinamento, la stessa classe retributiva si conseguiva dopo cinque anni (ovvero dopo due anni di tirocinio come uditore giudiziario e con l’ulteriore decorso di tre anni).
L’art. 51 del D.lgs. 160/2006, rubricato oggi “Trattamento economico”, nell’attuale formulazione, dispone che “ continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista;il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva;nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto ”.
Deve rammentarsi, a tal proposito, che, oltre che in occasione dei passaggi di qualifica, il trattamento economico dei magistrati veniva e viene incrementato ogni due anni. L’art. 3 della L. 6 agosto 1984 n. 425 prevede infatti che, con effetto dal 1° luglio 1983, la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinarsi sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.
Anche su tale incremento retributivo incide il nuovo sistema della valutazione di professionalità. Dispone infatti l’art. 11 comma 12 del D.lgs. 160/2006, come modificato dalla L. 111/2007, che la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
Il precedente comma 10 dello stesso art. 11 prevede altresì che se il giudizio é "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario;in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é "positivo".
Quanto alla prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 111/2007, l’art. 5, comma 2, della legge dispone che nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio può procedere all’esame delle pretese fatte valere con l’atto introduttivo del giudizio.
3) La prima domanda riguarda i ricorrenti che, alla data di entrata in vigore della L. 111/2007 hanno maturato 13 anni di anzianità, avendo così raggiunto la qualifica di magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità.
Nonostante questa sia la precisazione contenuta a pag. 4 del ricorso, le conclusioni dello stesso fanno riferimento, invece, a tutti i magistrati che, alla data di entrata in vigore della L. 111/2007, abbiano più di quattro anni di anzianità.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da tale incongruenza espositiva, che, in tesi, potrebbe costituire profilo rilevante quanto alla non specificità della domanda.
Le doglianze dei ricorrenti si appuntano sulla modifica dell’ordinamento giudiziario, in base alla quale la qualifica di magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità - corrispondente alla “vecchia” qualifica di “magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina” - si consegue oggi dopo quattro anni dall’ingresso nei ruoli della magistratura (ovvero dalla nomina a magistrato ordinario), e non più dopo cinque anni, secondo la previgente disciplina. I magistrati più giovani conseguirebbero dunque la qualifica con un anno di anticipo rispetto a quanto avvenuto per i ricorrenti, e ciò costituirebbe, a loro dire, una sperequazione nella progressione di carriera. Pertanto chiedono che la decorrenza della qualifica e del livello stipendiale già prevista per il magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina venga anticipata di un anno a favore di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della L. 111/2007, abbiano maturato più di quattro anni di anzianità.
Per il Tribunale la domanda non può essere accolta.
Il Collegio premette che le censure dei ricorrenti sono proposte avverso la riforma dell’ordinamento giudiziario, necessariamente disposta in via legislativa.
L’applicazione delle nuove disposizioni è quindi vincolante per l’Amministrazione.
In sostanza la domanda proposta è volta a contestare, recta via , una scelta del legislatore, ed in quanto tale è inammissibile in questa sede.
I ricorrenti, peraltro, neppure prospettano l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate ed il Tribunale non ravvisa, per le motivazioni che seguono, la sussistenza di profili che possano giustificare la proposizione d’ufficio della relativa questione.
Dall’analisi delle disposizioni contenute nella L. 111/2007, infatti, emerge un profondo mutamento della disciplina in ordine alla progressione di carriera dei magistrati ordinari. Al di là della diversa denominazione delle qualifiche e della parzialmente diversa articolazione delle stesse, l’elemento di vera novità della riforma è costituito dall’abbandono dell’automatismo della progressione, legato al decorso del tempo, a favore di un meccanismo che presuppone invece la valutazione di professionalità del magistrato ai fini del passaggio alla qualifica superiore (oltre che del beneficio degli incrementi retributivi biennali).
I diversi sistemi di progressione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento non sono comparabili né sovrapponibili, costituendo la novella del 2007 un forte elemento di discontinuità e di novità rispetto alla previgente disciplina.
Infatti, a seguito delle leggi nn. 570/1966 e 831/1973, erano stati aboliti gli esami e scrutini per la progressione di carriera, prevedendosi invece promozioni “a ruolo aperto” determinate dal decorso degli anni di permanenza nella qualifica;tale sistema era stato confermato dalle successive riforme e da ultimo dall’art. 51 del D.lgs. 160/2006 (salva la possibilità di un’accelerazione della progressione economica mediante concorsi per conseguire le funzioni di secondo grado e di legittimità).
Con la L. 111/2007 le progressioni di carriera e gli incrementi biennali del trattamento economico sono stati invece subordinati al positivo esito della valutazione di professionalità del magistrato con cadenza quadriennale, a decorrere dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
A fronte di sistemi differenziati non è fondatamente sostenibile lamentare una disparità di trattamento operata dalla L. 111/2007.
Sotto altro profilo, il Collegio rileva poi che la previsione del conseguimento, dopo quattro anni dalla nomina, della qualifica di magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità non determina alcuna lesione diretta nella sfera giuridica dei ricorrenti, i quali hanno già raggiunto tale stadio della carriera (anzi, alcuni di essi sono pervenuti ben oltre).
La stessa prospettazione dei ricorrenti non evidenzia alcun pregiudizio in via diretta. Lamentano infatti che i nuovi colleghi avranno una progressione di carriera più rapida di quanto non abbiano fatto i ricorrenti stessi.
Per il Collegio tale assunto non corrisponde ad una posizione giuridica meritevole di tutela.
Inoltre la richiesta dei ricorrenti, volta a conseguire il riconoscimento retroattivo dell’anticipazione di un anno di anzianità nella carriera di ciascuno, oltre a porsi in aperto contrasto con l’art. 11 delle Preleggi, costituirebbe un’inammissibile violazioni dei principi generali in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, secondo cui qualunque beneficio economico deve essere espressamente previsto della legge.
L’assenza di una disposizione di portata “espansiva” delle nuove norme impedisce che in via interpretativa possa essere riconosciuta a queste una valenza retroattiva, tenuto conto altresì della discrezionalità del legislatore in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Peraltro, la previsione di cui all’art. 5 comma 2 L. 111/2007 (secondo cui nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data) conferma, sotto un profilo positivo, che il legislatore ha voluto escludere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ordinamentali.
La norma transitoria richiamata, infatti, disciplina soltanto le progressioni di carriera che non sono ancora maturate, nulla dicendo in ordine a quelle già conseguite, che dunque devono considerarsi non modificabili per effetto della nuova disciplina.
La prima domanda pertanto deve essere respinta in quanto, così come formulata, inammissibile.
4) Con la seconda domanda i ricorrenti chiedono che sia riconosciuto il loro diritto a che, per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi e aumenti biennali nella posizione di provenienza, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 425/1984, si tenga conto dell’anzianità comunque attribuita, e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o nel livello retributivo.
In relazione a tale domanda i ricorrenti espongono che il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia avrebbero assunto posizioni differenti. Il riferimento alle note emanate da entrambi i Ministeri occupa diverse pagine del ricorso introduttivo. Tuttavia il Collegio rileva che non sono stati depositati in giudizio i documenti cui i ricorrenti fanno riferimento, il che impedisce al Tribunale di esaminare le interpretazioni ivi esposte, che, in ogni caso, non possono assumere portata normativa o integrativa del dato legislativo.