TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-12, n. 201402437
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N. 02437/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2009, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G M e A G, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti di
L G, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del decreto n. 5696/2008 in data 24 dicembre 2008 del Direttore Amministrativo dell’Università Studi di Messina;b) della nota. n.76156 in data 24 dicembre 2008 del medesimo Direttore Amministrativo;c) del decreto del medesimo Direttore Amministrativo n. 5703/2008 in data 24 dicembre 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi di Messina ha indetto una selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di categoria EP.
In particolare, il bando di concorso prevedeva, quale requisito di partecipazione, “il possesso di un’anzianità di servizio di almeno due anni nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex-qualifiche ivi confluite”.
L’odierno ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura e, con decreto n. 5696/2008 in data 24 dicembre 2008 del Direttore Amministrativo dell’Università, è stato escluso dalla selezione per difetto del requisito dell’anzianità di servizio di almeno due anni nella qualifica immediatamente inferiore.
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il citato decreto n. 5696/2008 in data 24 dicembre 2008, nonché la nota n. 71656 in data 24 dicembre 2008, con cui gli è stato comunicato il decreto n. 5696/2008 del 24 dicembre 2008, ed il decreto n. 5703/2008 in pari data, con cui il Direttore Amministrativo dell’Università ha approvato gli atti della procedura concorsuale.
Con unico motivo di gravame il ricorrente ha lamentato “difetto di motivazione e violazione di legge”, osservando che: a) nel decreto n. 5696/2008 del 24 dicembre 2008 si afferma che “l’attività inerente al rapporto di collaborazione presso il Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione Siciliana… non può essere riconosciuta come anzianità di ruolo ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2003 e dell’art. 16 legge n. 808/1977”;b) tale affermazione non costituisce adeguata motivazione del provvedimento di esclusione;c) ai sensi dell’art. 16 legge n. 808/1977 e dell’art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2003 e come affermato dalla giurisprudenza, deve essere riconosciuto il servizio non di ruolo prestato presso qualsiasi Pubblica Amministrazione, anche nelle forme del contratto di collaborazione.
L’Università degli Studi, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 6 marzo 2009, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che: a) il provvedimento di esclusione risulta adeguatamente motivato, con puntuale indicazione delle norme di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione;b) l’art. 16 legge n. 808/1977 si riferisce al servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato e, comunque, ai rapporti di lavoro di natura subordinata (non ai rapporti di lavoro autonomo).
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito il ricorrente ha ribadito le proprie difese, facendo anche riferimento alla direttiva dell’Unione Europea 1999/70/CE in data 28 giugno 1999 e ad alcune pronunce giurisprudenziale della Corte di Giustizia.
Nella pubblica udienza dell’11 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di esclusione, infatti, appare congruamente motivato, avendo l’Amministrazione specificato che il rapporto di collaborazione, alla luce dei puntuali richiami normativi contenuti nell’atto impugnato, non poteva essere valutato ai fini dell’anzianità nella qualifica immediatamente inferiore. La circostanza che il provvedimento sia adeguatamente motivato è, d’altronde, confermata dalle stesse censure di merito svolte dal ricorrente, che ha in questo modo dimostrato di aver inteso perfettamente le ragioni poste a sostegno della disposta esclusione.
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 984/1989) , la previsione di cui all’art. 16 legge n. 808/1977 si riferisce ai periodi nei quali il dipendente sia stato legato all’Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei periodi nei quali la prestazione lavorativa sia stata resa con le modalità del lavoro autonomo, il quale non comporta subordinazione e osservanza dei normali doveri d’ufficio ed inserimento del lavoratore nella struttura dell'Amministrazione.
Identiche conclusioni valgono per le analoghe previsioni di cui agli artt. 1 legge n. 181/1980 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2003, nonché per la citata direttiva dell’Unione Europea 1999/70/Ce in data 28 giugno 1999 e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dal ricorrente, riferendosi tali norme e tali pronunce ad ipotesi di equiparazione fra il contratto di lavoro subordinato a termine e il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (mentre nessuna interpretazione analogica può effettuarsi in relazione ai contratti di lavoro autonomo, i quali, come già indicato, non determinato un effettivo inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell’Amministrazione).
In conclusione il ricorso va rigettato, mentre, in ragione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.