TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-01-26, n. 201500135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-01-26, n. 201500135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500135
Data del deposito : 26 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00681/2013 REG.RIC.

N. 00135/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Bari, Via Dante, n. 25;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Bari, Via P. Amedeo, n. 197;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore;

nei confronti di

C.A.A. C.I.A. Centro Assistenza Agricola Puglia della Confederazione italiana agricoltori di Bari, C.A.A. Coldiretti Impresa Verde Puglia S.r.l., C.A.A. Confagricoltura Agricoltura Service S.r.l. Bari in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Calistri, con domicilio eletto presso A B in Bari, Via Dante, n. 25;

per l'annullamento

- della Delibera della Giunta della Regione Puglia n. 243 del 18.2.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 19.3.2013;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello gravato, ancorché non conosciuto, incidente sulla posizione giuridica del ricorrente;

- di eventuali provvedimenti, ove sussistenti, con i quali sono stati stipulati atti e/o convenzioni con C.A.A. per la predisposizione e trasmissione delle istanze di esercizio dell’attività agricola;

- ove occorra, della Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia del 20.12.2011 n. 1039;

previa declaratoria

di illegittimità costituzionale della L. R. Puglia n. 38 del 2011, ed in particolare dell’art. 18 della stessa, nella parte in cui viola gli artt. 3, 10, 41, 97, 117 e 120 della Costituzione, per contrasto con gli obblighi internazionali;

e, con motivi aggiunti depositati in data 17 Ottobre 2013:

per l’annullamento previa sospensiva dell'efficacia

- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1337 del 16.7.2013, pubblicata sul BURP n. 109 del 7.8.2013, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida - Valutazione di congruità in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15.11.2011) nonché delle linee guida di cui all’allegato A) facente parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, in parte qua;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello gravato posto in essere dall’amministrazione regionale, ancorché non conosciuto, incidente sulla posizione giuridica del ricorrente;
ed in particolare, se già esistenti, anche delle eventuali determinazioni regionali necessarie per lo svolgimento delle attività attribuite ai C.A.A.;

- ove occorra, di ogni atto lesivo e pregiudizievole anche nelle forme di atti endoprocedimentali, anche ignoti, resi in merito alle determinazioni in tal sede gravate ed ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente ad esse.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. A R, su delega dell'avv. A B, per la ricorrente e avv. S P, per l'Ente resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Bari ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta della Regione Puglia, in applicazione dell’art. 18 della L.R. n. 38 del 2011, ha individuato i procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 99 del 2004, nonché gli altri atti connessi.

In particolare, con i motivi aggiunti presentati con atto depositato in data 17.10.2013 (con connessa istanza cautelare) la parte ricorrente ha impugnato altresì la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia con la quale, secondo l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Bari, la Regione Puglia ha conferito ai C.A.A. ulteriori poteri ed attribuzioni, finora spettanti ai liberi professionisti. In particolare, la Regione Puglia avrebbe previsto la possibilità da parte dei C.A.A. di rilasciare dichiarazioni asseverate nelle quali “sia evidenziata la specificità colturali rese possibili dall’investimento rispetto ai metodi ed alle tecniche colturali diffuse nell’area territoriale di appartenenza”.

La parte ricorrente, in sintesi, sostiene che i provvedimenti impugnati determinino un regime di sostanziale monopolio a favore dei C.A.A., nella gestione delle attività di consulenza nel settore agricolo professionale, anche finalizzate all’erogazione dei contributi nazionali, regionali e comunitari in materia, ledendo i diritti, nonché la posizione giuridica qualificata dell’Ordine stesso a tutela del libero e pieno esercizio delle proprie competenze professionali.

Più nello specifico, l’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Bari, con il ricorso indicato in epigrafe deduce:

1) l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Puglia n. 38 del 2011 per violazione dell’art. 117 e 120 della Costituzione, per contrasto con gli obblighi internazionali, per violazione di legge e dei principi e dei diritti in materia di libertà di prestazione di servizi e libertà di concorrenza in relazione agli artt. 3, 40, 4, 56, 57, 101, 102, 106 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, per violazione degli artt. 3, 10, 41 e 97 della Costituzione, nonché della legge n. 3 del 1976;

2) vizi propri degli atti impugnati, quali la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di libera concorrenza, la violazione dell’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 2 della legge n. 3 del 1976, la violazione degli artt. 3, 40, 4, 56, 57, 101, 102, 106 del Trattato sul funzionamento della Comunità Europea, la violazione e falsa applicazione del regolamento C.E.E. n. 1698 del 2005, del D.M. 27.1.2001 e del D.M. 27.3.2008, la violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, l’errata applicazione dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 99 del 2004, nonché dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 165 del 1999, la violazione dell’art. 2232 c.c., l’illogicità e l’irrazionalità manifesta, la violazione del principio di massima partecipazione, l’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere per travisata, omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti di fatto, di diritto e giurisprudenziali anche in materia di libera concorrenza.

Con atto depositato in data 4.6.2013 si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo la reiezione del ricorso perché inammissibile e infondato.

Con la memoria depositata in data 10.6.2013 la Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato ai C.A.A. contro interessati presso le rispettive sedi legali, bensi solo presso le sedi delle società di servizi di cui i C.A.A. si avvalgono e l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.

Con atto depositato in data 10.6.2013 è intervenuto ad adiuvandum il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Con Ordinanza n. 321 del 14.6.2013, confermata dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 189 del 17.1.2014 (il quale, peraltro, ha evidenziato che “il necessario approfondimento delle censure sollevate dalla parte appellante potrà dunque svolgersi presso il T.A.R. in sede di merito con particolare riferimento alla questione concernente l’asserita incompatibilità con le regole comunitarie a tutela della concorrenza”), questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo che il ricorso fosse sprovvisto di fumus.

A seguito della presentazione dell’atto di motivi aggiunti, questo Tribunale con Ordinanza n. 650 del 15.11.2013 ha nuovamente respinto la domanda di misure cautelari.

All’udienza del 20.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia.

Per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai C.A.A. presso la loro sede legale, ma solo presso le sedi delle società di servizi di cui i C.A.A. si avvalgono, si evidenzia che anche tali soggetti giuridici rivestono la qualifica di controinteressati avendo un sicuro interesse concreto, attuale e personale alla conservazione degli atti oggetto di impugnazione.

Il comma dell’art. 41 del Cod.proc.amm., dispone che il ricorso debba essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati.

Ne consegue che il ricorso non risulta essere inammissibile sotto questo profilo, ponendosi, tutt’al più un problema di integrazione del contradditorio.

2. – Per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva (rectius interesse ad agire), si evidenzia che in realtà gli argomenti alla base dell’eccezione suddetta addotti dalla Regione Puglia costituiscono assunti idonei semmai ad incidere sul merito del ricorso, ma non a determinare una pronuncia di inammissibilità.

Infatti, in linea astratta l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Bari ha la legittimazione ad agire: l’Ordine, in rappresentanza e a tutela dei propri iscritti, è titolare dell’interesse legittimo a eliminare eventuali atti regionali illegittimi per violazione dei principi di libera concorrenza a danno della categoria dei soggetti che rappresenta. L’Ordine pertanto ha un sicuro interesse ad un pronunciamento del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti regionali indicati in epigrafe.

L’eccezione addotta dalla Regione Puglia, secondo la quale tali atti non intaccherebbero la sfera di competenza (attività di consulenza) riservata ai liberi professionisti, non incide pertanto sulla sussistenza delle condizioni dell’azione, ma può semmai essere rilevante sotto il profilo del merito del ricorso.

Ne consegue che anche tale eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

3. – Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Il ricorrente sostiene che l’art. 18 della L.R. 38 del 2011 sia incostituzionale per contrasto con gli obblighi internazionali (individuati come limiti alla potestà normativa nazionale e regionale dall’art. 117 della Costituzione), ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e libertà di prestazione di servizi di cui agli artt. 3, 40, 4, 56, 57, 101, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea e del Regolamento C.E.E. n. 1698 del 2005.

Secondo il ricorrente la norma regionale attribuirebbe ai C.A.A. una condizione di dominanza nell’esercizio di attività e servizi, ledendo i principi di libera concorrenza in virtù della limitazione delle competenze professionali di settore proprie dei dottori agronomi e forestali.

La norma regionale si rileverebbe pertanto contraria ai principi di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione creando un sistema che di fatto reca un vantaggio competitivo in favore dei C.A.A. non giustificato da ragioni di interesse pubblico, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.

In merito, preliminarmente, si evidenzia che il quadro normativo nel quale si inserisce la norma regionale che il ricorrente deduce essere incostituzionale risulta essere il seguente:

1) art.

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