TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409878
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09878/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12799/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12799 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato C K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

A.N.C.I.- Fondazione Cittalia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rifiuto di inserimento della ricorrente nel sistema S-OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato:

a) che la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Servizio Centrale del -OMISSIS-

b) che con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha disposto, ai sensi degli artt. 79 del CPA e 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, constatando che con provvedimento n. -OMISSIS- dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 12, co. 6, decreto legge n. 113 del 2018, aveva sollevato la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale con argomentazioni che, se accolte, potevano avere effetti nella soluzione della controversia in esame;

c) che con ordinanza del -OMISSIS- la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice remittente, in ragione soprattutto dello ius superveniens , costituito dall’art. 4 del decreto legge n. 130 del 2020, come convertito, che ha inciso profondamente sull’ordito logico che stava alla base delle censure prospettate;

d) che, dopo la pubblicazione della predetta ordinanza, la ricorrente avrebbe dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, CPA, il quale dispone che, in caso di sospensione del giudizio senza indicazione della nuova udienza, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione (si veda, sull’onere che grava sulla parte e sulla natura del termine in questione, di recente Cons. di Stato, A.P., n. 4/2024, che, in sintesi, così si è espressa sui vari quesiti posti “ nella fisiologica applicazione delle vigenti norme processuali, se il processo subisce una stasi per attendere la definizione di una questione di costituzionalità, di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’Adunanza Plenaria pendente in un diverso giudizio, attraverso … la sospensione ex art. 296 c.p.c. senza indicazione della data della nuova udienza, … le parti hanno l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 80, co. 1, CPA … il termine di cui all’art. 80, co. 1, CPA, entro cui le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo, a seguito di qualsivoglia ipotesi di sua sospensione senza indicazione della nuova data di udienza, ha natura di termine perentorio;
… il termine di cui all’art. 80, co. 1, CPA, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, è proporzionato, non discriminatorio, e la complessiva disciplina contenuta nell’art. 80 CPA non è ambigua
”);

e) che si condivide l’orientamento prevalente in giurisprudenza il quale ritiene che “ in caso di sospensione c.d. impropria per pregiudiziale costituzionale sollevata in altro giudizio, il termine sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione nella G.U. del provvedimento adottato dalla Corte Costituzionale che definisce il giudizio di costituzionalità ” (cfr. Cass., 26 marzo 2013, n. 7580;
così anche Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28), rappresentando un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale (cfr. in tal senso C.G.A.R.S. n. 47/2018);

f) che, conseguentemente, alla luce della mancata presentazione di un’istanza di fissazione di udienza da parte della ricorrente nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza della Consulta, il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio del 16 aprile 2024 ai fini della definizione ex artt. 71 e 71-bis cod. proc. amm.;

g) che a tale ultima udienza parte ricorrente non ha chiesto una rimessione in termini per errore scusabile;

h) che va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., in assenza di un’istanza di prosecuzione del giudizio stesso;

i) che le spese del giudizio possono essere compensate,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi