TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2014-10-22, n. 201400584
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N. 00584/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2013, proposto da:
P D, titolare dell’attività commerciale “Il Centro Agricolo e Zootecnico”, rappresentato e difeso dall’avv. F V, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Antonietta Foti, in Reggio Calabria, via Modena 22/A;
contro
Provincia di Reggio Calabria - Comando Polizia Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. D B, con domicilio eletto presso il settore Avvocatura dell’Ente Provincia, in Reggio Calabria, Via Cimino;
per l'annullamento
del provvedimento n. 282545 del Comando Polizia Provinciale di Reggio Calabria, notificato all’interessato in data 04/10/2013, con cui è stata comunicata la reiezione dell’istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19/09/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
nonché
per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia - Comando Polizia Provinciale di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. In data 12.4.2013 gli agenti della polizia provinciale di Reggio Calabria si recavano presso l’azienda del sig. Petrulli per effettuare un accertamento relativo alla presunta sosta irregolare di un autocarro di proprietà della medesima azienda.
L’accertamento dava esito negativo, come da allegata relazione di servizio del 15.04.2013, prot. n. 48/13.
2. Il sig. Petrulli, ciò nonostante, chiedeva, con istanza del 19.9.2013, al comando della polizia provinciale di poter accedere all’esposto – denuncia, con relativa documentazione fotografica, che aveva dato origine al suddetto accertamento.
3. Il comando di polizia, con provvedimento del 02.10.2013, prot. n. 282545, opponeva l’esistenza del segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p., e, conseguentemente, rigettava l’avanzata richiesta di accesso.