TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-16, n. 202211171

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-16, n. 202211171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211171
Data del deposito : 16 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2022

N. 11171/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08156/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;

contro

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Capo della Polizia di Stato, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva,

ricorso introduttivo:

del decreto n. -OMISSIS-adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981;

e per il risarcimento dei danni;

I ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento

del decreto n. -OMISSIS-adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 marzo 2017, notificato il 13 aprile 2017, con cui il ricorrente “per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, è trasferito, con effetto immediato, dalla Questura di Roma al Compartimento Polizia Stradale Lazio - Sezione di Roma Sottosezione Autostradale Roma Nord”;

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto, ivi compresi, tra gli altri, gli atti e provvedimenti richiamati nel suddetto decreto 24.03.2017, quali: la nota -OMISSIS- del 18.11.2017, con cui il Questore di Roma ha segnalato la “opportunità” di trasferire il ricorrente ad altro ufficio, ai sensi dell’art. 55, d.P.R. 335/82;
per quanto occorrer possa, la nota n. -OMISSIS-del 3.2.2017 del Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento ex art. 55, commi 4 e 5 del cit. d.P.R. 335/82;
la nota-OMISSIS- del 28.2.2017, con la quale il Questore di Roma ha “ribadito la necessità di movimentare il dipendente ad altro ufficio”;

e per il risarcimento dei danni;

II ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento

della nota della Questura di Roma-OMISSIS- del 18.11.2016, indirizzata al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione II — Ufficio Trasferimenti per Incompatibilità e Tutela, a firma del Questore D’Angelo, con cui “si richiede l’allontanamento dell’assistente capo -OMISSIS-dalla Questura di Roma”;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti n. -OMISSIS-del 3.02.2017, indirizzata alla Questura di Roma;

della nota della Questura di Roma - Ufficio del Personale -OMISSIS- del 3.02.2017, indirizzata “Al sig. dirigente del Commissariato di P.S. San Basilio”;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Questura di Roma - Commissariato di P.S. Sezionale San Basilio Cat. Bla, indirizzata alla Questura di Roma - Ufficio del Personale - III Sezione Settore Penale del 13/02/17, con i relativi allegati;

della nota della Questura di Roma -OMISSIS- del 28.2.2017, indirizzata al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione II — Ufficio Trasferimenti per Incompatibilità e Tutela;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale Roma - Segreteria del Personale prot. nr. -OMISSIS-del 30.03.2017, indirizzata alla Questura di Roma - Ufficio del Personale - Ufficio disciplina, nonché dei relativi allegati, tra cui la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale del Lazio prot. n. -OMISSIS-del 25.03.2017, indirizzata al Sig. Dirigente della Sezione Polizia Stradale Roma;

della nota della Questura di Roma - Commissariato di P.S. San Basilio Cat. B1a Nr. 1.2.8.1/prot. -OMISSIS-del 15.04.2017, indirizzata alla Questura di Roma- Ufficio Personale III Sez. “Settore Penale”, in arrivo il 19/4/2017, e dei relativi allegati, quali il decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-del 24/03/2017 (già impugnato con il ricorso principale) e relativa notifica del 13/4/2017;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Questura di Roma - Ufficio Personale-OMISSIS- del 3.5.2017, indirizzata al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti - Divisione II- Ufficio Trasferimenti per Incompatibilità e Tutela;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per il Lazio - Sezione “Polizia Stradale Roma” - Ufficio Segreteria prot.-OMISSIS- del 9.6.2017, indirizzata alla Questura- Ufficio del Personale - Ufficio Disciplina 3^ Sezione;

nonché di tutti gli altri eventuali atti presupposti, preparatori, successivi;

e per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato, ruolo agenti ed assistenti.

Lo stesso in data -OMISSIS-, quando era comandato con turno di servizio 12.47/19.13 presso il Corpo di guardia del Commissariato Vescovio, con voce camuffata e travisato nel volto, ha rilasciato un’intervista, trasmessa poi il giorno successivo dalla RAI nella trasmissione “-OMISSIS-”.

Questi si è successivamente difeso sostenendo che la rilasciata intervista non era stata programmata e, nell’occasione, di aver chiesto ad una collega della Volante di sostituirlo, riferendo che doveva acquistare generi alimentari.

Nel corso dell’intervista il predetto ha mostrato parte del materiale in dotazione al reparto asseritamente non idoneo al servizio.

L’episodio ha suscitato un ampio risalto mediatico, determinando altresì la presentazione di una interrogazione parlamentare.

L’amministrazione ha ritenuto di procedere alla sospensione dal servizio nei confronti del dipendente a mente dell’art 92 del DPR 3/1957.

Contestualmente per tale episodio lo stesso è stato denunziato alla competente Autorità giudiziaria.

Il Pubblico ministero gli ha contestato i reati di cui all’art. 656 c.p. (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico);
art. 479 in riferimento all’art. 476, co.1 c.p. (falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), il reato di cui agli artt. 81, 110, 331 c.p. e 72 L.121/81 (interruzione di un pubblico servizio e abbandono del posto di servizio).

Conseguentemente l’Autorità giudiziaria ha comunicato all’amministrazione dell’Interno l’avvenuta iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cpp a carico dell’attuale ricorrente.

La p.a. ha quindi annullato in autotutela il primo provvedimento di sospensione, sostituendolo con quello in questa sede impugnato, di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPR 737/1981.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha reagito con il ricorso giurisdizionale introduttivo del presente giudizio, proponendo contestuale istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, producendo altresì documentazione.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 14.10.2016, la Sezione, non ravvisando nei fatti contestati un fatto - reato di particolare gravità, ha concesso la misura interinale.

Il ricorrente è stato, quindi, riammesso in servizio.

Lo stesso è stato poi trasferito d’ufficio, prima al commissariato di P.S. S. Basilio, quindi al Compartimento Polizia Stradale Lazio-Sezione di Roma - sottosezione autostradale Roma nord, per incompatibilità ambientale.

Il relativo provvedimento è stato impugnato con due ricorsi per motivi aggiunti.

Sia il Tar Lazio sia il Consiglio di Stato hanno respinto la domanda cautelare proposta.

Fissata l’udienza del giorno 8.7.2022 per la trattazione del merito, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..

Alla predetta udienza dell’8.7.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Principiando la presente disamina dal ricorso introduttivo, si evidenzia che la misura cautelare adottata e con lo stesso gravata è in applicazione dell’art. 9, comma 2, del DPR 737/1981.

Detta disposizione costituisce una norma di chiusura: oltre all’ipotesi, enucleata al comma 1, di dipendente colpito da ordine o mandato di cattura o in stato di carcerazione preventiva, il comma in esame prevede, infatti, la sospensione dal servizio in tutti i casi in cui il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale “quando la natura del reato sia particolarmente grave”.

Quindi presupposto inderogabile per l’adozione della misura cautelare è la natura particolarmente grave del reato contestato.

Tale aspetto assume, quindi, una valenza oggettiva in relazione al significativo disvalore sociale posto in essere con la condotta censurata.

In altri termini non è sufficiente una mera convinzione dell’ufficio per definire il fatto contestato particolarmente grave, ma è necessario che tale aspetto emerga, di per sé, dal dato fattuale.

A ciò deve aggiungersi la necessità che la p.a. provveda a giustificare la misura adottata con una motivazione puntuale ed attenta, in cui evidenzi i diversi ed antitetici interessi presenti nella vicenda proprio per dimostrare la legittimità della misura cautelare.

Nel caso che ci occupa, come già rilevato dal Tar nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2016, non si ritiene che il fatto contestato ricada nella fattispecie della particolare gravità, per cui il provvedimento adottato risulta non proporzionato e non conferente a quanto contestato al ricorrente.

Il provvedimento contestato appare piuttosto adottato sulla base di mere considerazioni soggettive non conferenti con la fattispecie astratta di riferimento.

In disparte il ridimensionamento dell’ipotesi accusatoria originariamente formulata per la declaratoria di non doversi procedere rispetto al reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 cp statuita con la sentenza n. -OMISSIS-dal Tribunale di Roma, l’adozione della misura cautelare, in questa sede contestata, non risulta adeguatamente e sufficientemente motivata.

La palese ed evidente illegittimità del provvedimento contestato comporta il suo annullamento.

Il ricorrente, con due ricorsi per motivi aggiunti, contesta il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dal commissariato di P.S. S. Basilio, ove lo stesso era già stato trasferito d’autorità, al Compartimento Polizia Stradale Lazio-Sezione di Roma, sottosezione autostradale Roma nord, in questo caso per incompatibilità ambientale.

Le censure avanzate al riguardo dalla parte ricorrente non colgono nel segno.

Non sono fondati i dedotti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, della mancata preventiva comunicazione all’organizzazione sindacale di appartenenza, sia, infine, al difetto di proporzionalità.

La giurisprudenza amministrativa in merito all’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale ha, oramai, affermato una serie di principi che ne costituiscono il diritto vivente.

In particolare, il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede.

Esso è giustificato dalla necessità di tutelare le finalità pubblicistiche perseguite dall’Amministrazione e anche dall’esigenza di preservare la serenità del dipendente, aspetti questi che non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.

Né l’adozione di una tale misura presuppone una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati, ai fini dell’incompatibilità, la sede più opportuna, né, inoltre, la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione.

Infine è il caso di rappresentare che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi del citato art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione, in uno con la presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr., ex multis: Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 7 gennaio 2020, n. 118;
30 novembre 2020, n. 7562;
8 febbraio 2021, n. 1173).

La conseguente sindacabilità del provvedimento da parte del giudice amministrativo è limitata ad uno scrutinio afferente ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, che nel caso di specie, il Collegio non ravvisa, rimanendo esclusa ogni indagine di merito ( Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 settembre 2015, n. 4234;
Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni 7 maggio 2009, n. 2828, e 19 giugno 2009, n. 4057;
Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 30 settembre 2008, n. 4716).

Si consideri che la vicenda per cui è causa, a prescindere dalle conseguenze penali e/o disciplinari, ha avuto un evidente risalto mediatico che ha sicuramente compromesso la regolarità e continuità dell’azione amministrativa, per cui al Collegio appaiono ricorrere tutti i presupposti suindicati per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, non ravvisandosi le ipotesi per le quali è ammesso il sindacato ab externo del giudice amministrativo.

Ne consegue che il provvedimento in questa sede contestato con i due motivi aggiunti è legittimo e gli stessi sono infondati e devono, perciò, essere respinti.

La reciproca soccombenza induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi