TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-16, n. 202211171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-16, n. 202211171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211171
Data del deposito : 16 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2022

N. 11171/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08156/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;



contro

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Capo della Polizia di Stato, non costituito in giudizio;



per l’annullamento, previa sospensiva,

ricorso introduttivo:

del decreto n. -OMISSIS-adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981;

e per il risarcimento dei danni;

I ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento

del decreto n. -OMISSIS-adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 marzo 2017, notificato il 13 aprile 2017, con cui il ricorrente “per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, è trasferito, con effetto immediato, dalla Questura di Roma al Compartimento Polizia Stradale Lazio - Sezione di Roma Sottosezione Autostradale Roma Nord”;

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto, ivi compresi, tra gli altri, gli atti e provvedimenti richiamati nel suddetto decreto 24.03.2017, quali: la nota -OMISSIS- del 18.11.2017, con cui il Questore di Roma ha segnalato la “opportunità” di trasferire il ricorrente ad altro ufficio, ai sensi dell’art. 55, d.P.R. 335/82; per quanto occorrer possa, la nota n. -OMISSIS-del 3.2.2017 del Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento ex art. 55, commi 4 e 5 del cit. d.P.R. 335/82; la nota-OMISSIS- del 28.2.2017, con la quale il Questore di Roma ha “ribadito la necessità di movimentare il dipendente ad altro ufficio”;

e per il risarcimento dei danni;

II ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento

della nota della Questura di Roma-OMISSIS- del 18.11.2016, indirizzata al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione II — Ufficio Trasferimenti per Incompatibilità e Tutela, a firma del Questore D’Angelo, con cui “si richiede l’allontanamento dell’assistente capo -OMISSIS-dalla Questura di Roma”;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti n. -OMISSIS-del 3.02.2017, indirizzata alla Questura di Roma;

della nota della Questura di Roma - Ufficio del Personale -OMISSIS- del 3.02.2017, indirizzata “Al sig. dirigente del Commissariato di P.S. San Basilio”;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Questura di Roma - Commissariato di P.S. Sezionale San Basilio Cat. Bla, indirizzata alla Questura di Roma - Ufficio del Personale - III Sezione Settore Penale del 13/02/17, con i relativi allegati;

della nota della Questura di Roma -OMISSIS- del 28.2.2017, indirizzata al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione II — Ufficio Trasferimenti per Incompatibilità e Tutela;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale Roma - Segreteria del Personale prot. nr. -OMISSIS-del 30.03.2017, indirizzata alla Questura di Roma - Ufficio del Personale - Ufficio disciplina, nonché dei relativi allegati, tra cui la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale del Lazio prot. n. -OMISSIS-del 25.03.2017, indirizzata al Sig. Dirigente della Sezione Polizia Stradale Roma;

della nota della Questura di Roma - Commissariato di P.S. San Basilio Cat. B1a Nr. 1.2.8.1/prot. -OMISSIS-del 15.04.2017, indirizzata alla Questura di Roma- Ufficio Personale III Sez. “Settore Penale”, in arrivo il 19/4/2017, e dei relativi allegati, quali il decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-del 24/03/2017 (già impugnato con il ricorso principale) e relativa notifica del 13/4/2017;

per quanto occorrer possa e nella misura in cui sia lesiva, della nota della Questura di Roma -

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