TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400050
Data del deposito : 9 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00787/2013 REG.RIC.

N. 00050/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2013, proposto da:
L S, S S, A S, rappresentati e difesi dall'avv. A S, con domicilio eletto presso l’avv. Barbara Andrenacci in Ancona, via Goito, 3;

contro

Comune di Montegranaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via San Martino, 43;

nei confronti di

P F F;

per l'accesso agli atti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montegranaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, dopo aver premesso di essere comproprietari di porzioni di terreno ubicate in Montegranaro, c.da S. Leandra, censite al catasto terreni del Comune di Montegranaro, al foglio di mappa n° 16, particella n° 94, hanno domandato l’ostensione degli atti di cui alle istanze, inoltrate al Comune intimato, in data 13 luglio 2013 e 27 luglio 2013.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Montegranaro, che, con memoria e documenti, ne ha eccepito l’inammissibilità e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Montegranaro, stante l’infondatezza del ricorso.

Con istanza in data 13 luglio 2013, versata agli atti del giudizio in allegato al ricorso, sono state formulate “osservazioni, eccezioni e richieste preliminari all’accertamento dei confini/riconfinamento della strada Roccolo Svampa”.

Dal complesso delle argomentazioni articolate con la suddetta istanza, era desumibile una richiesta ostensiva rivolta all’amministrazione comunale in ordine agli atti afferenti all’attività di riconfinamento della strada in questione.

L’amministrazione comunale intimata, con nota prot. n° 12518 del 22 luglio 2013, ha trasmesso alla parte odierna ricorrente una comunicazione prot. n° 12346 del 18 luglio 2013 a firma del tecnico incaricato dal Comune, nonché una relazione tecnica e il libretto delle misure del riconfinamento della strada di cui si controverte.

Con successiva istanza in data 27 luglio 2013, depositata al Comune di Montegranaro il 29 luglio 2013, recante in oggetto “osservazioni, eccezioni e richieste preliminari all’accertamento dei confini/riconfinamento della strada Roccolo Svampa”, si è contestata l’asserita mancanza delle “coordinate fornite dal catasto dei confini e dei punti di riferimento per individuare il metodo e lo schema di rilievo e di calcolo”.

Con quest’ultima istanza, i ricorrenti hanno, quindi, svolto osservazioni e contestazioni concernenti il metodo con il quale il Comune intimato avrebbe espletato l’attività di riconfinamento, con deduzioni rivolte a sostituire le proprie valutazioni e il metodo dai medesimi ritenuto appropriato alle valutazioni dell’amministrazione intimata.

Deve osservarsi che l’ordinamento appresta ai soggetti interessati, coinvolti nella vicenda amministrativa, facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo, che possono essere esercitate ai sensi dell’art. 10 della legge n° 241/1990.

Le doglianze con le quali si lamenti l’illegittima mancata valutazione delle osservazioni, memorie e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, presentate ai sensi dell’art. 10, lettera b), della legge n° 241/1990, esulano dal giudizio in materia di accesso agli atti, dovendo essere articolate mediante domanda di tutela giurisdizionale della posizione giuridica sostanziale che si assume lesa.

Peraltro, in considerazione della documentazione esibita agli istanti, in allegato alla nota prot. n° 12518 del 22 luglio 2013, non può ritenersi che la pretesa ostensiva azionata dai ricorrenti sia stata disattesa, né che l’interesse conoscitivo sia rimasto non realizzato.

Pertanto, considerate anche le documentate deduzioni difensive dell’amministrazione intimata, che ha dedotto di aver consentito l’accesso agli atti afferenti il riconfinamento della strada, tra l’altro, con produzione documentale allegata alla nota prot. n° 17310 del 22 ottobre 2013, non può ritenersi che la domanda di accesso sia stata illegittimamente denegata.

La domanda, desumibile dalla nota in data 27 luglio 2013, di ostensione “delle copie delle concessioni ed autorizzazioni” e dei “progetti approvati” riguardo alle opere asseritamente poste in essere dal sig. Frontoni Ellero, dalla ditta Frontoni Creazioni s.r.l., nonché dalla SI.CE. s.r.l., non appare sufficientemente supportata sotto il profilo dell’interesse personale, diretto, attuale e concreto, anche considerata l’eterogeneità ed estraneità dei titoli ai quali si chiede di accedere rispetto alla situazione soggettiva alla quale l’istanza di accesso è correlata, afferente alla procedura di riconfinamento della strada.

Conclusivamente, il ricorso non può essere accolto, perché infondato.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

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