TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402647

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402647
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 02647/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01183/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2023, proposto da
Acquaenna S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Agenzia Regionale Protezione Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Piazza Armerina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Assemblea Territoriale Idrica di Enna, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Sindaco di Piazza Armerina n. 20 in data 27 aprile 2023 e degli ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Arpa e del Comune di Piazza Armerina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza del Sindaco di Piazza Armerina n. 20 in data 27 aprile 2023, adottata ex art. 50 del decreto legislativo n. 167/2000, con cui, in relazione alla nota di

ARPA

Sicilia sub b), inerente ad un accertamento sul “ depuratore per scarichi fognari di c.da Indirizzo ”, è stato ordinato alla ricorrente “ di mettere in atto con immediatezza, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari, tutte le misure, tecniche e gestionali per riportare stabilmente i reflui emessi dal depuratore suddetto nei limiti di legge, sia con riferimento ai parametri chimico-fisici sia per il parametro Escherichia-coli. Con riferimento a quanto prescritto dall’Arpa di Enna invita la suddetta società ad attivarsi per far cessare, entro 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, lo scarico di acqua reflua con parametri non conformi anche ricorrendo alle misure previste dall’art. 110 del D.lgs. 152/2006 ”;
b) la nota n. 19674 in data 17 aprile 2023, con cui

ARPA

Sicilia, in relazione ad alcuni dei campioni prelevati dall’impianto di depurazione comunale di C.da Indirizzo e nel corpo recettore torrente Bellia - Nociara (affluente del fiume Gela), ha comunicato che: - erano stati riscontrati superamenti dei limiti previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 per il parametro Escherichia Coli;
- sia il torrente Bellia che il torrente Nociara erano soggetti ad impatto antropico tanto a valle dello scarico (per effetto del carico inquinante di quest’ultimo) tanto a monte dello scarico, attraverso probabili scarichi di acqua reflua non collettata che si immettono nei corpi idrici superficiali;
- ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna erano tenute ad adottare “ le misure tese a far cessare lo scarico anche ricorrendo alle misure previste dall’articolo 110 del D.lgs. 152/2006 ”;
- ai sensi della medesima norma, il Sindaco era tenuto disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie;
c) ove occorra, il verbale di campionamento in data 1 marzo 2023, nonché la nota dell’ARPA in data 16 maggio 2023, n. 24803.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’attività del depuratore in esame è regolata dal provvedimento di autorizzazione allo scarico di cui al D.D.S. n. 54 del 22 gennaio 2019, recante le seguenti prescrizioni: - le acque reflue urbane depurate in uscita dall’impianto sono scaricate nel torrente Nociara-Bellia;
- i limiti di accettabilità sono quelli stabiliti dalla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 per i parametri BOD, COD e SST e dalla tabella 4 della legge regionale n. 27/1986 per i rimanenti parametri;
- per il parametro “Escherichia coli” il limite massimo non deve superare il valore di 5.000 UFC/100 ml;
- il trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro “Escherichia coli”, anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre un valore limite più restrittivo per il parametro sopracitato;
in ogni caso, il sistema di disinfezione deve essere attivato con un uso limitato di sostanza disinfettante, in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
b) nel 2020 il comparto biologico dell’impianto ha presentato una serie di avarie nel sistema di insufflazione dell’aria e la ricorrente, già nel marzo 2021, si è attivata con un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto la revisione delle componenti elettrosoffianti, provvedendo contestualmente a comunicare l’intervento alla Regione, all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna, all’ARPA e al Comune (cfr. nota prot. n. 3690/21 in data 29 marzo 2021);
c) a seguito di ulteriori malfunzionamenti delle stesse componenti, la ricorrente si è attivata per provvedere alla loro sostituzione, giusto ordine n. 68/22 del 25 maggio 2022, con data di consegna fissata per il 13 ottobre 2022, ma, in data 15 novembre 2022, il fornitore ha comunicato che, a causa della “ ben nota situazione internazionale di difficoltà di approvvigionamento di materie prime e componenti ”, la consegna era rinviata alla prima decade del mese di gennaio 2023;
d) in data 14 febbraio 2023, a seguito dell’avvenuta consegna del nuovo sistema soffiante, è stato avviato l’intervento di sostituzione dei vecchi aeratori, poi concluso in data 17 marzo 2023 e nel periodo intercorso tra l’ordine del nuovo sistema soffiante e la sua installazione il comparto biologico è stato mantenuto attivo in modalità parziale, al fine di limitare al massimo l’impatto negativo sul corpo idrico recettore;
e) di tali eventi ed interventi la ricorrente ha tempestivamente informato gli enti interessati (cfr. nota prot. n. 8244/22 del 26 maggio 2022 e nota prot. n. 3358/23 del 14 febbraio 2023);
f) successivamente, sono stati svolti interventi manutentivi straordinari, presumibilmente resi necessari dal lungo periodo di funzionalità parziale dell’impianto, e, in particolare, le attività relative alla prima vasca si sono concluse in data 3 maggio 2023 mentre quelle relative alla seconda vasca si sono concluse in data 12 maggio 2023;
g) anche di tali interventi è stata data comunicazione agli enti competenti (cfr. nota prot. n. 6515/23 del 28 marzo 2023, nota prot. n. 7115/23 dell’11 aprile 2023, nota prot. n. 8068/23 del 3 maggio 2023, nota prot. n. 8501/23 del 15 maggio 2023);
h) l’impianto è stato interessato, inoltre, da malfunzionamenti del sistema di disinfezione finale, i quali hanno causato criticità nel raggiungimento del valore fissato dall’autorizzazione allo scarico per il parametro Escherichia Coli (5.000 ufc), e la ricorrente ha, al riguardo, avviato: - in data 8 febbraio 2022, un intervento di manutenzione straordinaria teso a migliorare la funzionalità della vasca di contatto, attraverso il ripristino delle strutture in c.a.;
- la sostituzione delle macchinette dosatrici del disinfettante;
- il monitoraggio dei parametri relativi al dosaggio dell’ipoclorito di sodio al fine di rendere stabile il raggiungimento del limite previsto per il parametro Escherichia Coli, tenuto conto della concentrazione massima possibile di cloro attivo nell’effluente (0,2 mg/1);
i) allorquando la ricorrente si stava adoperando per risolvere i malfunzionamenti, in data 1 marzo 2023 l’ARPA ha effettuato alcuni campionamenti istantanei di acqua presso l’impianto di depurazione di C.da Indirizzo e nel corpo recettore (torrente Bellia - Nociara), sui quali sono stati determinati, in un laboratorio di Ragusa, i parametri fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006;
l) con nota n. 19674 del 17 aprile 2023

ARPA

Sicilia ha comunicato che: - non risultava rispettato il limite per il parametro Escherichia Coli;
- lo scarico dell’impianto di depurazione impattava sulla qualità delle acque fino a un a distanza di 2,6 km;
- sussisteva “ un inquinamento in atto generato da parte dei reflui del depuratore sulle acque del Torrente Nocera ”, e ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente, l’Assemblea Territoriale Idrica e il Comune fossero tenuti a “ mettere immediatamente in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo, ivi comprese le misure previste dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 ”, invitando il Sindaco a disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie;
m) con ordinanza n. 20 in data 27 aprile 2023 il Sindaco di Piazza Armerina – dopo avere escluso l’esercizio del potere di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, concernente (solo) i rifiuti – ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, “ di mettere in atto con immediatezza, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari, tutte le misure, tecniche e gestionali per riportare stabilmente i reflui emessi dal depuratore suddetto nei limiti di legge, sia con riferimento ai parametri chimico-fisici sia per il parametro Escherichia-coli. Con riferimento a quanto prescritto dall’Arpa di Enna invita la suddetta società ad attivarsi per far cessare entro 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, lo scarico di acqua reflua con parametri non conformi anche ricorrendo alle misure previste dall’art. 110 del D.lgs. 152/2006 ”;
n) con nota dell’8 maggio 2023 la ricorrente ha trasmesso al Comune e all’ARPA una dettagliata ricostruzione delle pregresse problematiche e degli interventi già effettuati per rendere più efficiente possibile l’attività del depuratore, come sopra descritti, peraltro ben noti alle amministrazioni resistenti;
o) con nota n. 24803 del 16 maggio 2023 l’ARPA ha ribadito i precedenti rilievi.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) va contestato il riferimento ai parametri e limiti fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006, relativa agli scarichi di natura industriale, mentre trovano applicazione i limiti della tabella 4 della legge regionale n. 27/1986, richiamati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico (con la precisazione che la tabella A della legge n. 319/1976, richiamata dalla legge regionale n. 27/1986, allorquando è stata emessa l’autorizzazione allo scarico era già stata abrogata dal decreto legislativo n. 152/2006);
b)

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