TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-03-17, n. 201800361
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2018
N. 00361/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OSIS- -OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Carnevale in Bari, via Melo Da Bari, 140;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale Previdenza Militare e Leva del Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
con ricorso principale:
- del Decreto n. 83/N del 6 febbraio 2013, notificato in data 19 marzo 2013, nella parte in cui il Capo del II° Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha rigettato la domanda del ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, perché intempestiva;
con motivi aggiunti del 12 dicembre 2014:
- del verbale - modello BL/G n. 449/E.I. del 31 luglio 2014, comunicato in data 1° agosto 2014, con cui la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina legale di Bari Palese, sez. distaccata di Taranto, ha dichiarato che il sig. -OSIS- ha avuto la piena conoscibilità della patologia in data 2 dicembre 2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Direzione Generale Previdenza Militare e Leva e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 24 gennaio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il sig. -OSIS- -OSIS-, vincitore del concorso per l’arruolamento nei VFP1, in congedo illimitato dal 27 maggio 2009, ha impugnato il decreto meglio indicato in oggetto, con cui il Capo del II° Reparto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, pur riconoscendo il diritto al trattamento pensionistico di privilegio, ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, in quanto intempestiva.
2. Premette in fatto il ricorrente che in data 1° dicembre 2008, durante una esercitazione di servizio presso il 9° Reggimento Fanteria “Bari”, in Trani, avendo accusato un forte dolore alla gamba sinistra, era stato ricoverato presso il Centro Ospedaliero Militare (C.O.M.) "M.O.V.M. Giulio Venticinque" di Taranto, dove gli veniva diagnosticata "ernia muscolare tibiale anteriore sin. in fase algica".
2.1 Riferisce che in data 18 gennaio 2009, sottoposto a visita di controllo, lo stesso C.O.M., discostandosi dalla precedente diagnosi, riscontrava una "...minima lassità focale guaina muscolare del tibiale anteriore sin. attualmente non esimente..." , ritenendolo idoneo al servizio.
2.2 Aggiunge che, poiché una volta rientrato in servizio continuava ad accusare un intenso dolore che non gli permetteva di svolgere le proprie mansioni nonché di completare l'addestramento militare, dopo un ulteriore periodo di convalescenza di ulteriori 12 giorni, aveva richiesto di essere collocato in congedo illimitato dal servizio.