TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202301467
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 01467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G E, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania;
contro
Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Catania;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, di diniego dell’istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 comma 1 del D.P.R n. 380/2001, presentata in data 23 maggio 2012, prot. -OMISSIS-, relativa ad opere eseguite presso l’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Aci Castello via Parafera n. 74.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti esponevano che, a seguito del compimento di un sopralluogo, agenti di P.G. del Comando di Polizia Municipale del Comune -OMISSIS- avevano accertato la realizzazione di lavori abusivi nell’immobile di loro proprietà indicato in epigrafe.
Successivamente, il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-, aveva loro ordinato di provvedere alla demolizione delle opere.
Al fine di regolarizzare le difformità riscontrate avevano, dunque, presentato al Comune -OMISSIS- istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01.
L’istanza veniva però rigettata con il provvedimento qui impugnato.
L’atto di diniego sarebbe stato illegittimo, anzitutto, per la genericità e lacunosità della motivazione. Inoltre, avrebbe dovuto considerarsi invalido, non essendo stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Nel merito, il provvedimento sarebbe stato errato, avendo trascurato di considerare che il progetto presentato a supporto della domanda di concessione edilizia in sanatoria sarebbe stato conforme, secondo le prescrizioni dell’articolo 36 del D.P.R n. 380/2001, alla normativa urbanistica vigente.
Per le suddette ragioni chiedevano l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio, con atto di pura forma, il Comune -OMISSIS- il quale, in prossimità dell’udienza di smaltimento, depositava una breve memoria con la quale rendeva noto che parte ricorrente aveva presentato, in data 11 luglio 2014, un nuovo progetto di rispristino dell’immobile, tacitamente rigettato dalla stessa Amministrazione, che, comunque, aveva fatto venir meno le ragioni del ricorso in esame, rivolto avverso il diniego espresso con riferimento alla precedente versione del progetto.
Per tale ragione chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Successivamente anche i ricorrenti depositavano una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
All’udienza di smaltimento del 13 febbraio 2023, preso atto dell’assenza delle parti in causa, il Collegio tratteneva in decisione il ricorso.
DIRITTO
Ciò premesso, a prescindere da quanto rappresentato dall’Amministrazione in merito alla cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione, da parte degli odierni ricorrenti, di un progetto ulteriore e successivo rispetto a quello allegato all’istanza rigettata con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione di rinuncia al medesimo riscorso depositata in atti, debitamente sottoscritta dagli stessi ricorrenti, e pronunciare, ai sensi dell’art. 84 c.p.a, l’estinzione del processo.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti, i quali, con la presentazione di un nuovo progetto di sanatoria, nel 2014, hanno implicitamente riconosciuto l’infondatezza delle ragioni sostenute con il ricorso in esame, e, nondimeno, insistendo, con atto depositato in data 13 febbraio 2019, per la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 c.p.a., hanno dato ulteriore corso al giudizio.