TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-02-17, n. 200900317
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N. 00317/2009 REG.SEN.
N. 02533/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2004, proposto da Darwin Informatica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F S D e C F M, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Bovio, 68;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. R C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
nei confronti di
Gestor s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti P D B e G Dcuonzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso De Gasperi, 268/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale 10.8.2004 n. 2004/05027 recante l’aggiudicazione definitiva in favore della Gestor s.p.a. del servizio di accertamento e riscossione della Tosap e della Tarsu;
- del relativo contratto di appalto la cui data di stipulazione si ignora;
- ove occorra, del Bando e del Capitolato con i relativi atti approvativi;della delibera di consiglio comunale 30.10.2003 n. 195;del verbale della Commissione giudicatrice del 15.4.2004 nella parte in cui è stata proposta l’esclusione della ricorrente ed è stata individuata come aggiudicataria provvisoria la controinteressata;del provvedimento di cui alla nota 21.4.2004 prot. 89703 con il quale è stata comunicata l’esclusione della società ricorrente;
- nonché per la condanna del Comune di Bari al risarcimento mediante reintegra in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Gestor s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Savio Picone;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse depositata dal difensore della società ri-corrente;
Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, con integrale compensazione delle spese processuali;