TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-04-26, n. 202100738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-04-26, n. 202100738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100738
Data del deposito : 26 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2021

N. 00738/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F e A C P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, non costituito;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-del 2013 Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, limitatamente al capo di condanna al pagamento delle spese legali, quantificate in euro 650,00, oltre IVA e CAP come per legge e distratte in suo favore;

nonché per la condanna alla corresponsione della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 del codice del processo ammnisrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 l’avv. Donatella Testini.

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Si dà atto a verbale della presenza dell'avv. P F, a seguito del deposito di note d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, con la conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento in proprio favore di quanto ivi disposto, in relazione alle spese di lite, distratte in suo favore.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, non risulta l’adempimento al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va dunque ordinato al Ministero della salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore dell’istante oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Quanto all’ulteriore domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, il Collegio la ritiene infondata in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva del titolo giudiziale, avvenuta in data 6 agosto 2020, di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996 e la notifica del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 27 gennaio 2021.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.

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