TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-01-03, n. 202000047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-01-03, n. 202000047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000047
Data del deposito : 3 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2020

N. 00047/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09474/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2011, proposto da
Soc Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N B, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappellini in Roma, via Salaria, 320;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

contestazione 2218/11/stu/1959/2011: violazione art 135 dlgs 209/05 (obblighi di comunicazione dei dati alla banca dati sinistri r c auto) - atto di costituzione ex art 10 dpr 1199/71 - art 119 cpa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2019 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’istanza per la fissazione dell’udienza pubblica deputata alla trattazione del merito della causa di cui trattasi, depositata il 18.4.2012, è stata revocata con atto protocollato il 23.11.2012;

Considerato che l’avviso di perenzione, di cui all’art.82 c.1 del C.p.a., debitamente comunicato il 15.2.2017, non è stato seguito dagli adempimenti disciplinati da detta disposizione e che a tale omissione consegue la perenzione del ricorso, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che di tale esito la parte ricorrente si è dichiarata pienamente consapevole, come da nota depositata in data 22.11.2019 in cui afferma, altresì, di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso;

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