TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2017-12-27, n. 201701531

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2017-12-27, n. 201701531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701531
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 02699/2017 REG.RIC.

N. 01531/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02699/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2017, proposto da:


-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e L A, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Palermo nella Via G. Oberdan n.5;


contro

- il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;
- l’Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- il Comune di Niscemi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Caltanissetta -OMISSIS-;

nonché:

- dei verbali di riunione del gruppo Provinciale Interforze del -OMISSIS- richiamate nel provvedimento interdittivo;

- del decreto prefettizio n.-OMISSIS- del pari richiamato nel provvedimento interdittivo con cui è stato disposto l'avvio di una nuova attività di verifica nei confronti della società ricorrente;

- della relazione conclusiva degli accertamenti svolti dal gruppo interforze a seguito dell'accesso presso la sede operativa -OMISSIS-;

- dei verbali di riunione del Gruppo provinciale interforze -OMISSIS-, tutti atti questi richiamati nel provvedimento interdittivo di cui non si conosce il contenuto;

- del provvedimento prot. N. -OMISSIS- notificato in pari data, con cui la Prefettura di Caltanissetta ha comunicato alla società ricorrente il diniego di iscrizione nella white list, proprio in ragione dell'intervenuta informativa interdittiva resa a carico della società e sulla scorta delle stesse argomentazioni contenute nel provvedimento interdittivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO, che i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerato:

- che, l’ampia motivazione articolata dall’Amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati delinea un dettagliato quadro del contesto ambientale e familiare afferente alla posizione del -OMISSIS-, legale rappresentante e socio unico della società ricorrente;

- che gli elementi oggettivi evidenziati nell’informativa costituiscono elementi sintomatici, concordanti e univoci per desumere che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, come si evince tra l’altro dalla provenienza di un ramo di azienda oggi in capo alla -OMISSIS- giusta atto di trasferimento da società già colpita da interdittiva antimafia -OMISSIS- e riconducibile a -OMISSIS-, cognato del -OMISSIS-;
dalla comunanza della sede di produzione -OMISSIS- con altre due società -OMISSIS- i cui soci e/o amministratori risultano a vario titolo coinvolti in procedimenti penali;
dalla promiscuità della documentazione amministrativa tra le predette società e dalla constatata presenza, nella comune sede del cantiere, di numerose autovetture e mezzi da lavoro intestati a soggetti gravati da vari procedimenti penali;

RITENUTO pertanto,

- che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce alla pubblica amministrazione nella materia in esame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi