TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-10, n. 202304102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-10, n. 202304102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304102
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16041/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16041 del 2022, proposto da
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Silenzio titolo estero


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito da parte ricorrente all’estero.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’amministrazione resistente diretta a ottenere il riconoscimento del titolo di docente conseguito all’estero dal ricorrente.

Nel dettaglio l’obbligo di provvedere deriverebbe nel caso di specie dalla caducazione dell’unico elemento costitutivo della comunicazione di diniego a suo tempo rivolta alla parte ricorrente.

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso;
il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. Il preavviso di rigetto non costituisce un provvedimento idoneo a manifestare in via definitiva la volontà provvedimentale dell’amministrazione.

E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.

Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere entro il termine di 120 giorni all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di riconoscimento del diritto trattandosi di attività rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, che comporterà la comparazione del titolo posseduto dal ricorrente con quanto richiesto dalla normativa interna.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, l'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e la difficoltà di disporre tempestivamente dell’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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