TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201200654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201200654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200654
Data del deposito : 23 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00990/1996 REG.RIC.

N. 00654/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00990/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 1996, proposto da:
B P, B C, Baldelli Laura, B P, Pzini Cesira, rappresentati e difesi dall'avv. F B, con domicilio eletto presso l’Avv. F B, in Ancona, corso Mazzini, 170;



contro

Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv. L A, A L, con domicilio eletto presso l’Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;



nei confronti di

Immobiliare Holiday S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto L, in Ancona, corso Mazzini, 156;



per l'annullamento

della concessione edilizia 1.12.1995 n. 258, rilasciata dal Sindaco di Senigallia alla s.r.l. Immobiliare Holiday per la costruzione di un fabbricato turistico – residenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e di Immobiliare Holiday S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la presente controversia viene all’esame odierno del Tribunale ai soli fini della liquidazione del compenso spettante ai funzionari verificatori nominati dal Tribunale con le ordinanze nn. 36 e 89 del 2009. In effetti, nonostante il giudizio si sia già concluso con il decreto presidenziale n.808/2011 (di declaratoria della perenzione, ai sensi dell’art. 1 disp. trans. cod. proc. amm.), non si era proceduto alla predetta liquidazione, tanto che in data 21/8/2012 il Tribunale è stato sollecitato in tal senso dai tecnici della Provincia di Pesaro e Urbino all’uopo designati;

- nel corso della discussione orale, il difensore dei ricorrenti ha formulato una singolare eccezione, chiedendo al Collegio di non procedere alla liquidazione per ragioni non meglio precisate (ma che, a quanto il Collegio ha potuto evincere, sono da ricondurre al sentimento di frustrazione che i ricorrenti hanno maturato in relazione al complessivo andamento della vicenda sostanziale e processuale);

- tale richiesta non può evidentemente trovare accoglimento, in quanto la legge processuale impone che agli ausiliari del giudice (e nello specifico ai consulenti tecnici d’ufficio ed ai verificatori) sia corrisposto un compenso per l’attività svolta, trattandosi di attività che il giudice, quando dispone c.t.u. o verificazione, ritiene indispensabile ai fini della decisione. Si tratta quindi di attività che è disposta proprio nell’interesse delle parti, le quali sono perciò tenute ad accettare i costi dell’istruttoria (salvo contestarne nel merito le risultanze, eventualmente anche nei successivi gradi di giudizio);

- passando invece alla questione principale, già in sede di discussione orale il

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