TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101039
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 01039/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01041/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da M M G, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. L A in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro

Comune di Petrosino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale :

- della determina n. 16581 del 27.9.2018, mai notificata, di diniego di concessione edilizia in sanatoria, in atti richiesta ex lege n. 47/85 (L.R. n. 37/85);

- nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali ed in particolare, occorrendo:

- della nota del Comune di Pretrosino n.143 del 4.1.2019, ricevuta il 4.3.2019, di Comunicazione Avvio Procedimento Amministrativo (Ordinanza Demolizione);

- del parere contrario del 28.11.2017 al rilascio del titolo edilizio reso dall’Ufficio Tecnico Urbanistico;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- dell’ordinanza di demolizione n. 19 del 30.8.2019, notificata il 19.9.2019;

- della stessa ordinanza dirigenziale n. 19 del 30.8.2019 nella parte in cui preordina l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01;

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Relatore il dott. F M nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe notificato il 27 aprile 2019 e depositato il 13 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 16581 del 27.9.2018 con il quale il Comune di Petrosino, in relazione all’istanza di sanatoria prot. n. 443 del 15 gennaio 1986 relativa ad un fabbricato di civile abitazione realizzato, in assenza di titolo edilizio, in C.da San Giuseppe, (identificato al NCEU nel foglio di mappa 402 particella 639) ha dichiarato l’improcedibilità della domanda sul presupposto della mancata integrazione della documentazione “...con quanto previsto dall’art. 26 della Legge Regionale 37/85” .

Assume che:

a) la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., cui si accompagna la prova oggettiva della mancata conoscenza dell’atto impugnato comporterebbe la tempestività del presente ricorso;

b) nessuna rilevanza potrebbe avere, in ambito regionale, la successiva modifica, ad opera della Legge n. 724/’94, dell’art. 35 Legge n. 47/’85 che è stato sostituito dal legislatore regionale (art. 26 L.R. n. 37/85) dovendosi fare capo, in questo caso, esclusivamente alla disciplina regionale;

c) in quanto già destinataria della richiesta di integrazione documentale (avanzata dal Comune con nota prot. n. 5765 del 22.6.1993), dopo l’entrata in vigore della cit. Legge n. 449/97, non avrebbe ricevuto alcuna richiesta istruttoria dal Comune che avrebbe dichiarato tout court l’improcedibilità della domanda di sanatoria né potrebbe dubitarsi della sufficiente completezza della documentazione originariamente prodotta;

d) si sarebbe consolidato per silentium il richiesto titolo abilitativo in sanatoria, risultando trascorso il termine di 24 mesi fissato al riguardo dall’art. 35 Legge n. 47/85 (art. 26 L.R. n. 37/85).

Sebbene ritualmente intimato il Comune di Petrosino non si è costituito.

Con ricorso per successivi motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato - in via derivata sulla base dei medesimi motivi di cui al ricorso principale avverso il diniego di sanatoria - l’ordinanza n. 19 del 30.8.2019, con cui il Comune intimato ha ingiunto la demolizione del fabbricato in questione.

Con ordinanza del 05/12/2019 n. 1322, la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dei profili attinenti alla notifica e dunque alla conoscenza da parte della ricorrente del provvedimento di diniego impugnato ai fini della tempestività del gravame (primo motivo) attesa la palese infondatezza nel merito del ricorso.

Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, la stessa presentava istanza di condono in data 15 gennaio 1986 in relazione ad un fabbricato di civile abitazione realizzato, in assenza di titolo edilizio, in C.da San Giuseppe (identificato al NCEU nel foglio di mappa 402 particella 639). A tale istanza si limitava ad allegare due dichiarazioni sostitutive di notorietà nelle quale si afferma che: a) il suddetto fabbricato risulta già edificato ed ultimato nel 1983;
b) di aver avviato il procedimento per il suo accatastamento presso l’U.T.E. di Trapani.

Ora, per pacifica giurisprudenza dalla quale non v’è motivo di discostarsi, per la formazione del silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio, è necessario che ricorrano i requisiti, sia dell’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri di concessione, sia dell’avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per la sanatoria (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5455;
sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2517;
id., 11 ottobre 2017, n. 4703;
Cons. Stato, Sez. II, 27-08-2020, n. 5247).

Inoltre l’omessa tempestiva produzione dei documenti richiesti dal Comune costituisce legittimo motivo di reiezione dell’istanza di sanatoria costituendo jus receptum il principio secondo cui il termine assegnato per l'integrazione documentale di una pratica di condono riveste carattere tassativo (salvi i casi di impossibilità non imputabile), sicché l’inottemperanza a tale richiesta determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego del titolo edilizio in sanatoria (Cons. Stato Sez. II, 27/08/2020, n. 5247). Pertanto legittimamente il Comune può denegare il condono nel caso di documentazione incompleta, in considerazione del fatto che è onere e interesse del soggetto richiedente la sanatoria produrre tutti gli atti necessari, così come ritenuti dal Legislatore, per l’esame della domanda, onde consentire all’amministrazione di conoscere della stessa sotto ogni profilo rilevante. Se, pertanto, è doveroso per l’Amministrazione rilevare eventuali carenze e sollecitare il richiedente a colmarle provvedendo, entro il termine assegnato, all’integrazione della documentazione mancante, è altresì onere del richiedente provvedere tempestivamente, subendo le conseguenze della sua colpevole inerzia, derivanti proprio dalla declaratoria, obbligatoria per legge, di improcedibilità della domanda.

Non coglie neanche nel segno la tesi di parte ricorrente secondo la quale la previsione racchiusa nell’art. 49 comma 7 ult. inciso Legge 27.12.97 n. 449 - secondo cui le disposizioni introdotte nell’ordinamento dall’art. 2 comma 37 lett. d) Legge 23.12.96 n. 662 [“La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di 3 mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”] “... si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47...” - richiederebbe per la sua applicazione che, dopo la sua entrata in vigore, l’Amministrazione reiteri e notifichi agli interessati le richieste istruttorie, disponendo il rigetto della domanda per il caso di inerzia protrattasi per almeno tre mesi.

La norma, infatti, non fa che ribadire il sopra citato principio in tema di condono edilizio e cioè che a fronte di una richiesta di documentazione da parte della P.A. l’istante non può rimanere inerte senza contare che, seguendo la tesi della ricorrente, la domanda di condono, pur a fronte di una richiesta di documentazione da parte dell’amministrazione e della colpevole inerzia del privato, potrebbe rimanere sospesa sine die .

Peraltro la disposizione di cui alla L. n. 662/1996 ha semplicemente procedimentalizzato, fissando un termine ragionevole per ottemperare, una previsione già contenuta in termini generali nella l. n. 47/1985 (art. 35, comma 7), in forza della quale il Sindaco, “ove lo ritenga necessario” una volta esaminata la domanda, “invita” l’interessato a produrre “l’ulteriore documentazione”.

In conclusione i provvedimenti impugnati resistono alle censure proposte e, pertanto, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune di Petrosino.

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