TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101039
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 01039/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01041/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da M M G, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. L A in Palermo, via G. Oberdan n. 5;



contro

Comune di Petrosino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’annullamento

quanto al ricorso principale :

- della determina n. 16581 del 27.9.2018, mai notificata, di diniego di concessione edilizia in sanatoria, in atti richiesta ex lege n. 47/85 (L.R. n. 37/85);

- nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali ed in particolare, occorrendo:

- della nota del Comune di Pretrosino n.143 del 4.1.2019, ricevuta il 4.3.2019, di Comunicazione Avvio Procedimento Amministrativo (Ordinanza Demolizione);

- del parere contrario del 28.11.2017 al rilascio del titolo edilizio reso dall’Ufficio Tecnico Urbanistico;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- dell’ordinanza di demolizione n. 19 del 30.8.2019, notificata il 19.9.2019;

- della stessa ordinanza dirigenziale n. 19 del 30.8.2019 nella parte in cui preordina l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01;

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Relatore il dott. F M nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe notificato il 27 aprile 2019 e depositato il 13 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 16581 del 27.9.2018 con il quale il Comune di Petrosino, in relazione all’istanza di sanatoria prot. n. 443 del 15 gennaio 1986 relativa ad un fabbricato di civile abitazione realizzato, in assenza di titolo edilizio, in C.da San Giuseppe, (identificato al NCEU nel foglio di mappa 402 particella 639) ha dichiarato l’improcedibilità della domanda sul presupposto della mancata integrazione della documentazione “...con quanto previsto dall’art. 26 della Legge Regionale 37/85” .

Assume che:

a) la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., cui si accompagna la prova oggettiva della mancata conoscenza dell’atto impugnato comporterebbe la tempestività del presente ricorso;

b) nessuna rilevanza potrebbe avere, in ambito regionale,

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