TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201914144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201914144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914144
Data del deposito : 10 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 14144/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05062/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5062 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati S D M e L V, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana n. 3, presso lo studio dell’avv. S D M;



contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di notaio, non costituita in giudizio;



per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- del “verbale numero 560” di data 5 dicembre 2017 della Commissione o Sottocommissione della Commissione per il concorso da Notaio di cui alla determina dirigenziale del 21.04.2016, istituita presso il Ministero di Giustizia e comunicato al ricorrente il 23 febbraio 2018 (doc.1), in cui sono riportate le operazioni di valutazione degli elaborati di cui alla “busta 1387” (relativa alle prove scritte del dott. -O-) conclusesi con il giudizio di “non idoneo” per l'ammissione alle prove orali e in particolare - per quanto concerne il punto “17” dell'allegato al medesimo verbale (“Formulazione standard ai sensi del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012”) – là dove la Commissione ha deliberato “ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006 che il candidato non merita l'idoneità per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, con riferimento a tutti gli elaborati”, poiché “nell'elaborato di diritto commerciale ha omesso, senza fornire alcuna adeguata motivazione, ogni riferimento al sovrapprezzo. Nell'elaborato di diritto civile inter vivos i rapporti negoziali tra P e T e tra P e L sono stati ricostruiti dal candidato in modo meramente empirico utilizzando nell'atto una terminologia impropria e senza fornire, nella parte motiva e teorica, alcuna ricostruzione giuridica, avendo omesso ogni riferimento alla disciplina delle obbligazioni. La parte teorica, inoltre, si presenta gravemente carente in relazione alla struttura del patto di famiglia. Nell'atto di diritto civile mortis causa il candidato ha travisato la traccia omettendo di riportare la volontà del disponente di legare la prestazione periodica di euro 800,00 mensili a L, misconoscendo la funzione dell'art. 636 II c. c.c. ed asserendo erroneamente la contrarietà del richiesto legato ai principi costituzionali”;

– di ogni altro atto o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguente o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti;

e, quanto ai primi motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del “decreto 15 febbraio 2019 – concorso a 500 posti di notaio – approvazione graduatoria” con il quale il Ministro della Giustizia ha approvato la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016;

- della graduatoria finale dei candidati che hanno superato le prove del concorso di cui ai verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice in data 11 e 12 febbraio 2019 con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso;

- della relazione del Presidente della Commissione del concorso depositata in data 12 febbraio 2019;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non noto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;

e, quanto ai secondi motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del “decreto 29 maggio 2019 – nomina notai e rispettive sedi in relazione al D.M. 15 febbraio 2019” con il quale il Ministro della Giustizia ha nominato i notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a seguito del concorso per esame a 500 posti di notaio di cui al Decreto Dirigenziale 21 aprile 2016 e del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2015 che ha approvato la graduatoria dei vincitori;

- ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non noto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dottor -O-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile del 21 aprile 2016, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Espone, in fatto, di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, giudicati complessivamente insufficienti.

Ciò premesso, deduce le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. 166/2006 – VIOLAZIONE DEI CRITERI – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E MOTIVAZIONE APPARENTE, SVIAMENTO.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sua esclusione sia meramente apparente e inconsistente e che la stessa sia stata costruita senza un effettivo riscontro con le formulazioni “standard”.

La motivazione, inoltre, sarebbe affidata ad argomentazioni errate ed avulse dall’effettivo contenuto degli elaborati di esso ricorrente, nonché delle tracce assegnate ai candidati.

2. SULLA PRIMA PROVA SCRITTA DEL CANDIDATO (ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO COMMERCIALE)

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 166/2006 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CRITERI E FORMULAZIONI “STANDARD” DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEI CRITERI PRESTABILITI DALLA COMMISSIONE – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRATA E INCONGRUA - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA DELLA PROVA SCRITTA E DELL’ELABORATO DEL CANDIDATO.

La motivazione di insufficienza dell’elaborato di diritto commerciale – rinvenuta nel fatto che il ricorrente avrebbe “

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