TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201914144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201914144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914144
Data del deposito : 10 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 14144/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05062/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5062 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati S D M e L V, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana n. 3, presso lo studio dell’avv. S D M;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di notaio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- del “verbale numero 560” di data 5 dicembre 2017 della Commissione o Sottocommissione della Commissione per il concorso da Notaio di cui alla determina dirigenziale del 21.04.2016, istituita presso il Ministero di Giustizia e comunicato al ricorrente il 23 febbraio 2018 (doc.1), in cui sono riportate le operazioni di valutazione degli elaborati di cui alla “busta 1387” (relativa alle prove scritte del dott. -O-) conclusesi con il giudizio di “non idoneo” per l'ammissione alle prove orali e in particolare - per quanto concerne il punto “17” dell'allegato al medesimo verbale (“Formulazione standard ai sensi del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012”) – là dove la Commissione ha deliberato “ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006 che il candidato non merita l'idoneità per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, con riferimento a tutti gli elaborati”, poiché “nell'elaborato di diritto commerciale ha omesso, senza fornire alcuna adeguata motivazione, ogni riferimento al sovrapprezzo. Nell'elaborato di diritto civile inter vivos i rapporti negoziali tra P e T e tra P e L sono stati ricostruiti dal candidato in modo meramente empirico utilizzando nell'atto una terminologia impropria e senza fornire, nella parte motiva e teorica, alcuna ricostruzione giuridica, avendo omesso ogni riferimento alla disciplina delle obbligazioni. La parte teorica, inoltre, si presenta gravemente carente in relazione alla struttura del patto di famiglia. Nell'atto di diritto civile mortis causa il candidato ha travisato la traccia omettendo di riportare la volontà del disponente di legare la prestazione periodica di euro 800,00 mensili a L, misconoscendo la funzione dell'art. 636 II c. c.c. ed asserendo erroneamente la contrarietà del richiesto legato ai principi costituzionali”;

– di ogni altro atto o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguente o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti;

e, quanto ai primi motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del “decreto 15 febbraio 2019 – concorso a 500 posti di notaio – approvazione graduatoria” con il quale il Ministro della Giustizia ha approvato la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016;

- della graduatoria finale dei candidati che hanno superato le prove del concorso di cui ai verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice in data 11 e 12 febbraio 2019 con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso;

- della relazione del Presidente della Commissione del concorso depositata in data 12 febbraio 2019;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non noto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;

e, quanto ai secondi motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del “decreto 29 maggio 2019 – nomina notai e rispettive sedi in relazione al D.M. 15 febbraio 2019” con il quale il Ministro della Giustizia ha nominato i notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a seguito del concorso per esame a 500 posti di notaio di cui al Decreto Dirigenziale 21 aprile 2016 e del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2015 che ha approvato la graduatoria dei vincitori;

- ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non noto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dottor -O-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile del 21 aprile 2016, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Espone, in fatto, di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, giudicati complessivamente insufficienti.

Ciò premesso, deduce le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. 166/2006 – VIOLAZIONE DEI CRITERI – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E MOTIVAZIONE APPARENTE, SVIAMENTO.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sua esclusione sia meramente apparente e inconsistente e che la stessa sia stata costruita senza un effettivo riscontro con le formulazioni “standard”.

La motivazione, inoltre, sarebbe affidata ad argomentazioni errate ed avulse dall’effettivo contenuto degli elaborati di esso ricorrente, nonché delle tracce assegnate ai candidati.

2. SULLA PRIMA PROVA SCRITTA DEL CANDIDATO (ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO COMMERCIALE)

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 166/2006 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CRITERI E FORMULAZIONI “STANDARD” DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEI CRITERI PRESTABILITI DALLA COMMISSIONE – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRATA E INCONGRUA - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA DELLA PROVA SCRITTA E DELL’ELABORATO DEL CANDIDATO.

La motivazione di insufficienza dell’elaborato di diritto commerciale – rinvenuta nel fatto che il ricorrente avrebbe “ omesso, senza fornire alcuna adeguata motivazione, ogni riferimento al sovrapprezzo ” – sarebbe errata, inconsistente e in contrasto con i criteri stabiliti dalla stessa Commissione.

SULLA SECONDA PROVA SCRITTA DEL CANDIDATO (ATTO INTER VIVOS).

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 166/2006 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CRITERI E FORMULAZIONI “STANDARD” DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEI CRITERI PRESTABILITI DALLA COMMISSIONE – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRATA E INCONGRUA - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA DELLA PROVA SCRITTA E DELL’ELABORATO DEL CANDIDATO.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della Commissione in ordine all’inidoneità del suo elaborato inter vivos di diritto civile sia del tutto apparente e inconsistente, avendo egli compiutamente disciplinato in atto i rapporti negoziali all’incompletezza dei quali si ancorato il giudizio negativo.

La motivazione, inoltre, non individuerebbe alcuna ragione di invalidità dell’atto, ciò che importerebbe, in via necessitata, l’idoneità del candidato alla prova orale.

Le carenze rilevate nella parte teorica, infine, non ricorrerebbero in fatto, avendo egli trattato tutti gli argomenti richiesti dalla traccia.

SULLA TERZA PROVA SCRITTA DEL CANDIDATO: ATTO MORTIS CAUSA

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 166/2006 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CRITERI E FORMULAZIONI “STANDARD” DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEI CRITERI PRESTABILITI DALLA COMMISSIONE – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRATA E INCONGRUA - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA DELLA PROVA SCRITTA E DELL’ELABORATO DEL CANDIDATO.

La motivazione del giudizio di non idoneità sull’elaborato mortis causa sarebbe incongrua ed erronea, ciò che sarebbe confermato dal fatto che gli elaborati di altri candidati, che hanno optato per la medesima soluzione giuridica prescelta dal ricorrente, sarebbero stati giudicati idonei.

Si è costituito il Ministero della giustizia, che ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il dottor-O-ha impugnato la graduatoria finale, della quale ha sostenuto l’illegittimità per invalidità derivata e avverso la quale ha spiegato le medesime censure già spese contro il provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Medesime doglianza di invalidità derivata sono formulate nei secondi motivi aggiunti, volti a impugnare il decreto di nomina dei vincitori del concorso.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, ciò che consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato, formulata dalla difesa erariale

Come esposto in narrativa, il dottor -O- non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile, per essere stato dichiarato non idoneo a conclusione della disamina delle sue prove scritte.

In particolare, pur avendo ottenuto un giudizio relativo alle prime due prove scritte (rispettivamente, atto “ inter vivos ” di diritto commerciale e “ inter vivos ” di diritto civile) tale da non precludere alla commissione esaminatrice di passare alla lettura del terzo elaborato (atto mortis causa ), ha poi riportato un giudizio di complessiva insufficienza ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/06.

Prima di passare all’esame delle singole doglianze, è utile riportare le ragioni della valutazione negativa degli elaborati della ricorrente, che risulta così espressa:

ai sensi dell’art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006 […] il candidato non merita l’idoneità per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, con riferimento a tutti gli elaborati”, poiché “nell’elaborato di diritto commerciale ha omesso, senza fornire alcuna adeguata motivazione, ogni riferimento al sovrapprezzo. Nell’elaborato di diritto civile inter vivos i rapporti negoziali tra P e T e tra P e L sono stati ricostruiti dal candidato in modo meramente empirico utilizzando nell’atto una terminologia impropria e senza fornire, nella parte motiva e teorica, alcuna ricostruzione giuridica, avendo omesso ogni riferimento alla disciplina delle obbligazioni. La parte teorica, inoltre, si presenta gravemente carente in relazione alla struttura del patto di famiglia. Nell’atto di diritto civile mortis causa il candidato ha travisato la traccia omettendo di riportare la volontà del disponente di legare la prestazione periodica di euro 800,00 mensili a L, misconoscendo la funzione dell’art. 636 II c. c.c. ed asserendo erroneamente la contrarietà del richiesto legato ai principi costituzionali ”.

Con il primo motivo di doglianza il ricorrente censura la valutazione di complessiva insufficienza espressa con riferimento ai suoi elaborati, affermando come la stessa sia stata costruita al solo fine di giustificare il giudizio di non idoneità, atteso che la stessa menzionerebbe incompletezze od insufficienze relative a tutti e tre gli elaborati, che non sarebbero sussistenti in fatto.

A sostegno di tale ricostruzione il ricorrente evidenzia come appaia quantomeno anomalo il fatto che tutti i candidati dichiarati non idonei all’esito della lettura delle tre prove non hanno ottenuto la sufficienza in almeno un elaborato.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di doglianza il ricorrente contesta i singoli aspetti motivazionali ai quali la commissione ha affidato il giudizio negativo espresso sui suoi elaborati.

In particolare, il dottor-O-rileva come:

a) la scelta di far deliberare, nell’atto di diritto commerciale, un aumento di capitale sociale senza sovrapprezzo, e dunque “ alla pari ” era consapevole e compatibile con la traccia, così che non vi era neppure necessità di affrontare la questione in parte teorica;

b) l’affermazione secondo cui nel suo elaborato inter vivos di diritto civile “ i rapporti negoziali sono stati ricostruiti in modo meramente empirico ” sarebbe astratta, priva di riferimenti concreti e pertanto incomprensibile;
l’elaborato, per contro, avrebbe ben esplicitato i rapporti tra le parti e definito, sia nell’atto che nella parte teorica, le rispettive obbligazioni;

c) la scelta di non prevedere, nell’atto mortis causa , una prestazione periodica di euro 800,00 mensili in favore di L sarebbe frutto di una consapevole e corretta interpretazione dell’art. 636 c.c., in tema di invalidità delle clausole relative al “ divieto di nozze ”, le ragioni della quale sono state esposte in parte teorica

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, attesa la loro sostanziale omogeneità, non possono essere condivise.

Va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha contestato in generale il contenuto della motivazione del giudizio di inidoneità che, formato solo dopo la lettura di tutte le prove, e dunque senza che fossero state rilevate ragioni di invalidità di una delle prime due, risulterebbe argomentato irragionevole, generica e assertiva.

Va, in proposito, luogo ricordato come la decisione della commissione di procedere alla lettura del terzo elaborato non importi un giudizio di idoneità riferito ai primi due elaborati, atteso che l’iter procedimentale seguito nella correzione degli elaborati del ricorrente è sintomatico solo del fatto che, nella lettura delle prime due prove, non sono state ravvisate ipotesi di “ nullità o gravi insufficienze ” che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.gls. 166/2006, consentono alla commissione di formulare direttamente un giudizio di non idoneità, senza procedere alla lettura di tutti gli elaborati.

La circostanza, di conseguenza, non esclude in alcun modo che un giudizio di “ insufficienz a” di ogni singola prova - da valutarsi “ complessivamente ” con i riscontri derivanti dalla lettura dei successivi elaborati, come richiesto in modo esplicito e chiaro dal comma 1) dell’art. 11 cit. - possa essere formulato in seguito.

E, infatti, il medesimo articolo, ai commi 3) e 4), specifica che il giudizio di idoneità ed il relativo punteggio vengono definiti successivamente alla lettura dei tre elaborati ed a sintesi della stessa, e quindi non al termine della correzione della singola prova.

Le ulteriori asserzioni relative alla pretesa anomalia del non essere state individuate, anche nella correzione degli elaborati di altri candidati pure dichiarati non idonei, prove sufficienti all’esito della correzione dei tre elaborati, oltre che indimostrata, non individua, in ogni caso, un vizio della correzione degli elaborati del ricorrente né appare utile a dimostrare il preteso scopo difensivo della motivazione espressa e la consequenziale ricorrenza di un’ipotesi di eccesso di potere.

Vanno poi respinti il secondo, il terzo e il quarto motivo di doglianza, con i quali il ricorrente, anche a mezzo del richiamo ad articoli di dottrina o a pronunce giurisdizionali, ha contestato i singoli profili motivazionali nei quali si è articolato il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione.

In proposito, deve rilevarsi come i singoli rilievi mossi dal dottor-O-investano, come emerge dalla concreta formulazione delle censure, il merito della valutazione di non idoneità espressa dalla Commissione nei confronti dei suoi elaborati, atteso che, sebbene il ricorrente qualifichi le proprie censure come volte ad enucleare profili di travisamento nel giudizio, emerge chiaramente che le stesse si sostanziano in un’aperta critica alle valutazioni compiute dalla Commissione, impingendo evidentemente nel merito del giudizio di questa.

Al fine di respingere tali doglianze, appare utile ricordare come la giurisprudenza, anche della Sezione, ha costantemente rilevato come il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4152, 5 gennaio 2017, n. 11 e 23 maggio 2016, n. 2110).

Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.

La mancanza dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza e l’assenza del “ travisamento dei fatti ” invocato dal ricorrente preclude, quindi, all’adìto Giudice di sindacare il merito della valutazione effettuata dalla Commissione, valutazione che, nel caso di specie, appare al Collegio ben motivata con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati sia alla gravità degli errori.

In conclusione, attesa la dichiarata e palese attinenza delle censure mosse al merito della valutazione della Commissione, il Collegio non ne può prendere cognizione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto del compimento di un’attività valutativa e comparativa, dell’elaborato del candidato e dei rilievi della Commissione, a tutta evidenza preclusa all’adìto Giudice.

Con riferimento alle ragioni che hanno determinato la complessiva insufficienza delle tre prove, peraltro, deve rilevarsi come non sia condivisibile l’approccio di fondo “atomistico” con il quale la ricorrente ha isolato ciascuna delle carenze e insufficienze evidenziate dalla Commissione: infatti, è evidente che la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso (cfr., da ultimo Consiglio di Stato, sezione IV, 5 gennaio 2017, n. 11 e 23 maggio 2016, n. 2110).

Non può essere, infine, conferita rilevanza all’operazione, pure svolta in diversi punti del ricorso, di messa a confronto del giudizio su singole parti del proprio elaborato con quello espresso su altre parti di elaborati di altri candidati valutati idonei per inferirne la disparità di trattamento ai propri danni.

La Commissione ha proposto temi che prevedevano non già soluzioni corrette predeterminate in astratto, bensì più soluzioni possibili in concreto, purché correttamente costruite sul piano giuridico ed adeguatamente motivate;
ne consegue che qualsiasi richiamo ad elaborati di altri candidati che abbiano astrattamente utilizzato gli stessi istituti giuridici non risulta in sé conferente, essendo di contro necessario verificare la concreta applicazione dell’istituto nel singolo atto e, di conseguenza, gli effetti che nel caso concreto ne derivano oltre che l’enunciazione delle ragioni giuridiche che ne giustificano l’impiego.

Per le ragioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti, basati su identici motivi di doglianza, vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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