TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201502594

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201502594
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502594
Data del deposito : 31 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01963/2014 REG.RIC.

N. 02594/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01963/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. M G, A S, con domicilio eletto in Lecce, Via A. Moro (c/o Regione Puglia);
Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla domanda prot. n. 6923 del 16.1.2014 di ammissione al contributo economico per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica - SLA ai sensi dell'A.D. n. 550 del 30.11.2012 del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria - Assessorato al Welfare - Regione Puglia, e per l'accertamento del diritto a percepire il contributo economico nella misura di € 800,00 mensili a far data dall'1.1.2013,

- nonchè per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'assegno di cura prot. n. 2014/0103559 del 26.6.2014 comunicato il 30 giugno 2014 e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi incluse la delibera della Regione Puglia n. 2530/2013 e le allegate Linee Guida, nella parte in cui tutti i provvedimenti innanzi richiamati hanno escluso l'accesso del ricorrente al contributo economico per gli anni 2013/2014 e per l'accertamento del diritto a percepire l'emolumento nella misura di € 1000,00 mensili a far data dall'1.1.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. M R e uditi i difensori avv. S. Miglietta per i ricorrenti e avv.ti A. Shiroka e M. G. Marrocco, quest'ultima nelle preliminari, per le PP.AA.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un minore affetto da una rara patologia neurovegetativa affine alla SLA/SMA, con un indice di non autosufficienza pari a 59 (indice Barthel 59).

In data 16.01.2014 ha presentato, tramite i propri genitori, domanda per ottenere dalla Regione Puglia, per l’anno 2013 (con efficacia retroattiva al 1.01.2013), un contributo economico per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica - SLA pari ad € 800 mensili (indice Barthel compreso tra 50 e 60).

In data 13.03.2014 ha presentato, tramite i propri genitori, domanda volta ad ottenere, per l’anno 2014, l’assegno di cura ex D.G.R. 2530 del 23.12.2013 in misura pari ad € 1000. L’Amministrazione non ha provveduto sulla prima istanza e ha rigettato la seconda sul rilievo che le Linee Guida regionali non prevedono l’erogazione di alcun assegno in favore dei soggetti affetti da una malattia affine alla SLA/SMA con un punteggio Barthel inferiore a 60: il contributo economico spetta ai soli malati di SLA/SMA con un indice di non autosufficienza pari a 50-60.

Con il ricorso all’esame l’istante denuncia l’illegittimità della disciplina regionale che discrimina i malati, secondo che siano affetti da SLA/SMA o da patologie affini: chiede, quindi, accertarsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze presentate per l’anno 2013 e il del contributo economico dovuto per il 2014.

Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la ASL Lecce svolgendo articolate difese di rito e di merito.

L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL non merita accoglimento.

La situazione giuridica soggettiva azionata dalla parte ricorrente ha natura di interesse legittimo, in quanto la disciplina normo-regolamentare di riferimento (art. 1 co. 40 della Legge n. 220/2010, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. 18.5.2011 e Decreto Interministeriale 11.11.2011) ha previsto genericamente la realizzazione di “prestazioni, interventi e servizi assistenziali” in favore delle persone non autosufficienti, demandando alla P.A, e in particolare alla Regioni, la definizione dei criteri, modalità e procedure degli interventi di sostegno.

La normativa statale di riferimento, di rango primario e secondario, nel prevedere a carico delle Regioni, in via del tutto generica, la realizzazione di “prestazioni, interventi e servizi assistenziali” in favore di soggetti in condizioni di disabilità gravissima non ha, dunque, attribuito direttamente alle persone affette da patologie neurovegetative il diritto ad un determinato contributo economico, ma ha rimesso al potere discrezionale della PA il compito di definire le condizioni, il quantum e il quomodo delle prestazioni assistenziali a sostegno di tali gravissime disabilità (cfr. Cass. 9239/1992 secondo cui “Il contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di handicap psicofisici, previsto - allo scopo di favorirne l'assistenza familiare - dall'art. 26, l. reg. Campania 15 marzo 1984, n. 11 ed appartenente alla categoria degli ausili pecuniari pubblici, costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione d'interessi pubblicistici comparati a quelli privati;
pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio - anche a seguito della successiva l. reg. 25 agosto 1989, n. 16 (interpretativa del predetto art. 26) - ha consistenza d'interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'usl dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo”). .

Venendo al merito della vertenza, le domande con cui il ricorrente chiede accertarsi la formazione del silenzio-inadempimento in relazione alla domanda tesa a ottenere il contributo per l’anno 2013 e disporsi l’annullamento del provvedimento con cui gli è stato negato il contributo richiesto per il 2014, per il sol fatto che l’istante non è affetto da SLA/SMA, ma da una “patologia affine”, meritano accoglimento in quanto la malattia da cui il ricorrente è affetto, che lo rende privo di autonomia ed autosufficienza, appare in tutto assimilabile alla categoria delle patologie SLA/SMA, sotto il profilo della gravissima disabilità che inducono e del carico assistenziale richiesto per consentire l’igiene, l’alimentazione e la mobilizzazione del malato.

La disparità di trattamento tra malati di SLA/SMA e soggetti affetti da altre gravissime patologie è già stata evidenziata da questo T.a..r. con sentenza n. 1707/2014, relativa a una vicenda simile a quella oggi scrutinata, le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate.

La disparità trattamento tra malati di SLA/SMA e soggetti affetti da altre gravissime patologie, a parità di punteggio Barthel, è stata, sotto altro profilo, ritenuta illegittima anche da T.a.r. Puglia Bari, con sentenza n. 917/2015, che ha annullato le Linee Guida regionali allegate alla delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2530 del 23 dicembre 2013 osservando che le stesse riservavano un trattamento differenziato a situazioni del tutto analoghe.

Ha osservato, in particolare, il T.a.r. barese che: “ La normativa statale di riferimento, di rango primario e secondario, non supporta in effetti una simile discriminazione, riferendosi le disposizioni di settore indifferentemente alle persone non autosufficienti. Così l’art. 1, commi 1264 e 1265 della legge n. 296/2006 che ha istituito il Fondo per le non autosufficienze (F.N.A.);
così l’art. 1, comma 272 della legge n. 228/2012 che ha finanziato il fondo di cui si tratta;
così, infine, il Decreto interministeriale del 20.3.2013 che ha disposto la ripartizione delle risorse assegnate alle Regioni, destinando oltre diciassette milioni di euro alla Regione Puglia.

In particolare tale decreto, dopo che all’art.2 ha individuato le aree di intervento con esclusivo riferimento alle “persone non autosufficienti”, al successivo art. 3, rubricato “disabilità gravissime”, destina una quota non inferiore al 30% delle risorse ripartite in base al decreto stesso ad “…interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima”. Al contempo ne fornisce una definizione in termini generali, includendovi soltanto a titolo meramente esemplificativo le persone affette da SLA: “Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.)”.

Allo stesso modo, il menzionato comma 272 dell’art.1 della legge n. 296/2006 include espressamente tra gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze (F.N.A.) quelli a sostegno dei malati di SLA;
ma, stando al tenore della disposizione, tali interventi non esauriscono il novero di quelli previsti.

In buona sostanza, la normativa statale cui la delibera regionale ha inteso dare attuazione in nessun modo consente la discriminazioni tra soggetti affetti da gravissime patologie, a pari livello di disabilità e di non autosufficienza.

Del resto la stessa difesa della Regione Puglia, nonostante l’impegno profuso nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sperimentazione degli ultimi anni, non riesce a giustificare la disparità di trattamento tra malati di SLA/SMA e soggetti affetti da altre gravissime patologie, a parità di punteggio Barthel;
ed anzi, essa stessa chiarisce che proprio siffatto punteggio consente di “parificare” patologie ben diverse tra loro (cfr. atto di costituzione pag. 18, primo cpv.) e non può negare che il decreto interministeriale del 2013 abbia ampliato –rispetto al decreto del 2011- la platea dei beneficiari delle risorse includendovi i disabili affetti da patologie diverse dalla SLA (cfr. stessa memoria pagg. 11 e 12)”.

Le suesposte considerazioni, condivise dal Collegio, determinano per tabulas l’illegittimità anche delle prime Linee Guida, approvate dalla Regione con Atto Dirigenziale n. 550 del 30 novembre 2012, e dei provvedimenti attuativi nella parte in cui riservano un trattamento deteriore alle patologie gravissime diverse dalla SLA, a parità di punteggio Barthel

Per effetto dell’annullamento delle Linee Guida regionali si è, in sostanza, venuta a creare un’unica figura di disabile gravissimo, con la conseguenza che oggi sussiste un unico criterio al quale ancorare la concessione in egual misura del contributo, (criterio) da identificarsi nel punteggio Barthel, id est nella condizione di non autosufficienza del paziente, in disparte il nomen della patologia.

Alla luce delle considerazioni che precedono va, pertanto, affermato l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza presentata dai genitori dei ricorrenti per l’anno 2013.

Va, altresì, annullato poiché viziato da eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza, il provvedimento con cui la Regione Puglia ha negato all’odierno istante ogni contributo economico per l’anno 2014, per il sol fatto che il medesimo non è affetto da SLA/SMA, ma da patologia affine.

Il Collegio ritiene, invece, di non poter accogliere l’azione di adempimento pubblicistica con cui gli istanti chiedono condannarsi la Regione Puglia all’adozione di un provvedimento che preveda l’erogazione, per il 2014, di un contributo economico pari ad € 1000, richiedendo il soddisfacimento della pretesa (finanziariamente condizionata) della parte ricorrente ulteriori adempimenti istruttori da parte della P.A. (artt. 34 comma 1 lett. c) e 31 comma 3 c.p.a.). Non può, invero, escludersi che l’omogeneizzazione delle prestazioni assistenziali spettanti ai malati di SLA/SMA e ai pazienti affetti da malattie affini con analogo indice di non autosufficienza, disposta per via giudiziale, determini, a parità di risorse finanziarie, una rideterminazione della misura del contributo assistenziale: spetterà alla Regione Puglia verificare se le somme assegnatele dal Fondo per le non autosufficienze (che ammontano a oltre diciassette milioni di euro) consentano l’erogazione di un contributo di € 1000 mensili, da elargirsi indifferentemente ai pazienti affetti da SLA/SMA e da patologie neurovegetative affini con parità di punteggio Barthel, o ne impongano una rideterminazione.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità e problematicità delle questioni trattate.

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