TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303545
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 03545/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2019, proposto da
Carmide S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C F e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, via Giuffrida 37;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento numero n. 316842 del 30.08.2018, notificato il 9.11.2018, con cui la Direzione Urbanistica de Comune di Catania, esitando la Segnalazione di Inizio di Attività (SCIA) proposta dalla ricorrente il 30.08.2018 (relativa al cambio di destinazione d'uso dell'immobile di Via Ulisse n. 6), ha quantificato in Euro 50.786,06 gli oneri di urbanizzazione da versarsi condizionandone l'efficacia all'atto del relativo pagamento;

- del provvedimento numero 451676 di protocollo del 10.12.2018 con cui il Comune medesimo ha intimato alla ricorrente il pagamento della sopraindicata somma, entro dieci giorni dal suo ricevimento minacciando la riscossione coattiva;

nonché, per l'accertamento negativo del diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva degli oneri di urbanizzazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società Carmine s.r.l. sin dal 30 dicembre 1998 ha concesso in affitto alle signore P G e P R l’immobile di sua proprietà posto in Catania, Viale Ulisse 6, costituito da due corpi di fabbrica con annesso terreno, riportato in catasto al foglio 8 particelle 128-951. L’affitto è stato concordato per il periodo di sei anni prorogabili, con la previsione dell’obbligo delle conduttrici di destinare tale immobile, esclusivamente, ad uso scuola e/o asilo nido, previo ottenimento a loro cura “di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze previste dalle vigenti leggi per adibire quanto locato al superiore uso, nonché più in generale, ogni e qualsiasi assenso e/o atto e/o provvedimento necessario per la destinazione d’uso dei locali stessi, restando esclusa ogni altra destinazione ”, e con conservazione delle medesime modalità di utilizzazione dei locali pur dopo il subentro della Cooperativa Sociale “Baby Garden” nel relativo contratto di affitto, in sostituzione delle originarie conduttrici, avvenuto il 10.11.2009.

La situazione è rimasta immutata sino al 2018, allorchè la Società Carmine s.r.l., essendosi determinata a vendere gli immobili in questione, il 30.08.2018 ha presentato al Comune di Catania una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), volta a regolarizzare sul piano meramente formale l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso.

Il Comune a questo punto, dapprima col provvedimento numero n. 316842 del 30.08.2018 della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, notificato il 9.11.2018, ha determinato in Euro 50.786,06 l’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, preavvertendola che “ non ottemperando a quanto sopra prescritto la SCIA in oggetto perderà efficacia ”;
e successivamente, col provvedimento numero 451676 di protocollo del 10.12.2018 della stessa Direzione, ha intimato alla ricorrente il pagamento della sopraindicata somma entro dieci giorni dal suo ricevimento, minacciando la riscossione coattiva.

La Società Carmine s.r.l. ha impugnato tali provvedimenti con un ricorso notificato il 17/12/2018.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Catania.

In data 23 novembre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

I – Non meritano alcuno specifico esame – anche in considerazione dell’assenza di contestazioni da parte del Comune intimato – le ragioni (di cui al primo motivo di ricorso) che hanno indotto la società ricorrente a ritenere la giurisdizione del giudice adito nel caso di specie: non essendo alcun dubbio che la controversia, in quanto riconducibile a quelle “ aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio ”, rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. a mente della lettera f) dell’art. 133 del c.p.a.

II – Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto vizi di intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Catania al pagamento degli oneri di urbanizzazione, di violazione ed omessa applicazione dell’articolo 2946 del Codice Civile e di violazione del giusto procedimento e dei principi di partecipazione e trasparenza amministrativa.

Secondo la società ricorrente “ l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso così (ovvero: dal 1998) realizzatosi in via di fatto, è stato espressamente assentito dal Comune che, col provvedimento dell’1.02.2000, del Servizio Attuazione della Pianificazione, dietro istanza della Signora P R dell’11.01.2000, ha attestato che le unità immobiliari site al Viale Ulisse 6, censite al N.C.C.E.U. alla partita 1138905, foglio 8, particelle 128-951- Sub.1 e 4 Cat. A/10, ricadenti in zona con vincolo a “verde pubblico” ormai decaduto, sono state e sono utilizzate ad uso “scuola materna e asilo nido ”. E da ciò, in tesi ed in applicazione del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., sarebbe conseguita la maturazione del termine di prescrizione del credito per oneri di urbanizzazione del Comune di Catania sin dal 01.02.2010.

Ma come ha correttamente replicato il Comune intimato nelle proprie difese, ““ la doglianza muove dal rilievo che il Comune era a conoscenza del cambio, in via di fatto, della destinazione d’uso (da residenziale a scuola) dell’immobile, tanto da avere rilasciato in data 11 febbraio 2000, un attestato del fatto che l’immobile era utilizzato per scuola materna. In contrario è, però, agevole rilevare che il predetto documento si limita ad attestare la situazione di fatto, mentre il cambio di destinazione d’uso è stato richiesto solo nel 2018. La predetta attestazione non prescinde dall’obbligo di effettuare un cambio di destinazione d’uso attestato da titolo edilizio rilasciato dall’amministrazione comunale. E costituisce giurisprudenza pacifica che il diritto del Comune al pagamento degli oneri di urbanizzazione sorge al momento del rilascio del titolo edilizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/11/3018, n. 10729;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30/08/2018, n. 12)”.

Detto altrimenti: la società ricorrente non può beneficiare del fatto che, dopo aver concesso in affitto dal 30 dicembre 1998 alle signore P G e P R l’immobile si cui era proprietaria posto in Catania, Viale Ulisse 6, costituito da due corpi di fabbrica con annesso terreno, riportato in catasto al foglio 8 particelle 128-951, queste si siano rese inottemperanti all’obbligo assunto circa l’ottenimento a loro cura “ di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze previste dalle vigenti leggi per adibire quanto locato al superiore uso, nonché più in generale, ogni e qualsiasi assenso e/o atto e/o provvedimento necessario per la destinazione d’uso dei locali stessi”.

L’inadempimento all’obbligo di ottenere “ ogni e qualsiasi assenso e/o atto e/o provvedimento necessario per la destinazione d’uso dei locali stessi ” da parte dei via via succedutisi affittuari dell’immobile, non poteva che riverberare sulla posizione della società che ne era proprietaria: rendendo pertanto irrilevante qualsiasi mutamento in via di mero fatto circa la loro utilizzazione, sino a che non fosse stato dato avvio all’apposito procedimento amministrativo “ necessario per la destinazione d’uso dei locali stessi ”. E poiché quel procedimento ha preso le mosse (soltanto) dalla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) 30/08/3018, è a partire da quella data che poteva decorrere in danno del Comune di Catania il termine decennale ex art. 2946 c.c. per la prescrizione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione. Mentre tale ente locale ha agito nei confronti della società attuale ricorrente per la riscossione dei dovuti oneri di urbanizzazione al più tardi dopo pochi mesi dall’inizio periodo rilevante per la prescrizione del relativo credito, con l’adozione del provvedimento numero 451676 di protocollo del 10.12.2018.

III – Possono essere invece esaminati congiuntamente i vizi dedotti con il terzo e quarto motivo di ricorso – rispettivamente di violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di non aggravamento del procedimento amministrativo, e di eccesso di potere per erroneità dell’iter istruttorio e del calcolo seguiti per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e per difetto di motivazione.

La società ricorrente, nella presentata Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) in sanatoria, ha espressamente riconosciuto di essere tenuta al “ versamento delle somme previste dall’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 ”.

Ciò destituisce di qualunque valore il postulato vizio di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati: perché a fronte del parametro chiaramente indicato dalla stessa società ricorrente per il calcolo delle somme a proprio debito, non era certo il Comune intimato a dover spiegare perché il contributo per oneri di urbanizzazione fosse stato determinato nella misura Euro 50.786,06, ma la società ricorrente a dover dimostrare in cosa il Comune intimato avesse errato nel fare applicazione, per il caso di specie, dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001.

Francamente incomprensibile è poi l’argomentare di cui al terzo motivo di ricorso, là dove si afferma che “ il titolo edilizio, com’è noto, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge ”. Infatti, in primo luogo, il pagamento degli oneri di urbanizzazione in caso di mutamento della destinazione d’uso, in ragione del differente carico urbanistico, è proprio ciò che garantisce la “ conformità alla vigente disciplina urbanistica ” delle iniziative assunte con i provvedimenti impugnati dal Comune intimato. In secondo luogo, il richiesto pagamento degli oneri di urbanizzazione non costituisce, né potrebbe mai costituire - almeno in senso proprio -, una “ condizion (e)” di efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) in sanatoria del 30/08/2018: per il semplice fatto che, come ormai definitivamente chiarito dal comma 6 ter dell’art. 19 della L. n. 241/1990, così come inserito al suo interno dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti” – la cui efficacia non può pertanto mai essere modulata dall’inserimento di condizioni ad opera della P.A.

IV – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Con consequenziale reiezione (anche) della – pur astrattamente proponibile, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice adito - domanda di accertamento negativo del diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva degli oneri di urbanizzazione.

Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

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