TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-01-14, n. 201100084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-01-14, n. 201100084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100084
Data del deposito : 14 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01538/2009 REG.RIC.

N. 00084/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01538/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2009, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari n.6;

contro

Questura di Bari e il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto n° Cat. A.11/2009/Imm.n.22/P.S. emesso dalla Questura della Provincia di Bari in data 13.02.09 e notificato all’odierno ricorrente in data 23.06.2009, con il quale veniva rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo” n.ITA46360AD, avanzata dal cittadino senegalese Sall Abdoulaye in data 02.07.08 a mezzo racc. assicurata n° 06073169346-9 e con il quale veniva avvertito lo straniero che dovrà, ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 394/99, entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento, presentarsi al posto di Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino e lasciare volontariamente il territorio nazionale e che, in caso contrario, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti all’applicazione dell’espulsione di cui all’art. 13 del D. L.gs. n° 286/98

- di ogni altro atto al predetto connesso, previa sospensiva dello stesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il dott. A P e udito per la parte ricorrente l’avv.Maria Micunco, su delega di A C;
nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame Sall Abdoulaye, cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bari per motivi commerciali/lavoro autonomo, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Il ricorrente espone di aver chiesto, con istanza del 2.7.08, il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Con l’impugnato provvedimento il Questore di Bari ha respinto la predetta richiesta in ragione del decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari del 29.6.06, divenuto esecutivo in data 29.10.06, con cui il ricorrente è stato condannato a 6 mesi di reclusione ed € 250 di multa per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi di cui agli artt. 648 e 474 c.p., pena sostituita con la multa di € 6.840,00.

Il ricorrente eccepisce preliminarmente l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 co. 7 bis ddel D. Lgs. N. 286/98 come introdotto dall’art. 21 della L. n. 189/02,.

Il ricorrente deduce inoltre i seguenti motivi di censura

1) violazione di legge in relazione alla notifica del provvedimento in lingua italiana e non anche, in forma sintetica, in una lingua conosciuta dallo straniero;

2) violazione delle regole del giusto procedimento, illegittimità per difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza istruttoria, vizio di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 668/09 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 3 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ritiene anzitutto il Collegio che la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata, non apparendo illogica né discriminatoria la norma legislativa che richiede sostanzialmente che il cittadino straniero per poter ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non debba aver riportato sentenza penale di condanna.

Il requisito della buona condotta, integrando una positiva valutazione della personalità del soggetto e del suo agire, costituisce infatti indubbiamente un quid pluris rispetto al minimum rappresentato dalla circostanza di non aver commesso determinati reati, espressamente qualificati come ostativi ex lege.

Appare evidente e logico ritenere che la consumazione (non di un reato qualsiasi, bensì) di uno dei reati - alla cui consumazione il Legislatore ha riconnesso una valutazione di pericolosità sociale, in relazione alla obiettiva gravità della fattispecie e al pericolo per la pubblica sicurezza e incolumità - costituisca circostanza idonea e sufficiente tale da precludere ogni possibilità di una positiva valutazione della condotta di vita.

Quanto al resto, i motivi dedotti sono infondati, atteso che, nel verbale di notifica del provvedimento si dà atto che il ricorrente “parla e comprende la lingua italiana”, considerata la natura fidefacente dal verbale medesimo fino alla querela di falso.

Rileva inoltre il Collegio che è infondato l’ulteriore profilo di censura in quanto l’impugnato provvedimento risulta supportato da adeguata istruttoria e corredato di idonea motivazione, in ragione della natura vincolata dell’attività, attraverso l’espresso richiamo al riferimento normativo di cui all’art. 26 co. 7 bis del D.Lgs n. 286/98 così come integrato dall’art. 21 L. n. 189/02.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

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