TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-03, n. 202314592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-03, n. 202314592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314592
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 14592/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10042/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato D D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Concorsi e Contenzioso, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- delle comunicazioni inviate tramite pec rispettivamente in data-OMISSIS- (all.to n. 01) ed -OMISSIS- (all.to n. 02) con le quali l'ufficio concorsi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato le richieste di differimento della prova orale presentate dal candidato/ricorrente -OMISSIS- a seguito -OMISSIS-, di fatto escludendo il ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- ove necessario e per quanto di ragione delle norme del concorso pubblico, in particolare dell'art. 13 avente ad oggetto le modalità di esecuzione della “prova orale”;

- dell'avviso “rinvii/differimenti per Covid-19” pubblicato nell'area concorsi del sito istituzionale www.carabinieri.it;

- della graduatoria di merito del concorso, non ancora pubblicata né adottata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/10/2022:

1) provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, n. -OMISSIS--Cont. di prot.-OMISSIS-, che, preso atto dell'ordinanza n. -OMISSIS- di codesta On.le Sezione, ha deciso di “non procedere ad una ulteriore rivalutazione della posizione dell'interessato”;

2) della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, n. -OMISSIS-Cont. di prot.-OMISSIS-, contenente “analitiche motivazioni di dettaglio”, richiamata dal provvedimento che precede;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/1/2023:

1) del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Milita-re, n. M_D AB05933 REG2022 0603720 del 14-10-2022, recante approvazione della graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di n. 711 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri ed ha dichiarato vincitori i candidati dal n. 1 al n. 708, nonché di quello alla posizione 762, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero dei candidati graduati;
2) della medesima graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di n. 711 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero dei candidati graduati;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo e allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato le comunicazioni del-OMISSIS- e -OMISSIS- con le quali l'ufficio concorsi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato le richieste di differimento della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, presentate dal ricorrente medesimo a seguito -OMISSIS-.

Impugna le suddette note articolando i seguenti motivi di diritto:

1. Sulla errata e/o non corretta applicazione del principio “tempus regit actum” – sulla violazione della par condicio tra i concorrenti.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto violativi del principio tempus regit actum , con grave danno anche della par condicio competitorum e dell’affidamento dei candidati . Invero il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso sarebbe determinato dalla lex specialis della procedura adottata al momento della pubblicazione del bando e, pertanto, non potrebbe applicarsi la normativa sopravvenuta.

2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 del bando - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Contraddittorietà - Errore nei presupposti - Illogicità ed ingiustizia manifesta

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, altresì, in quanto, esclusa l’applicabilità di una norma sopravvenuta, non avrebbero applicato l’art. 13 del bando di concorso, che faceva salva la possibilità di differimento della prova nei casi previsti dal D.L. n. 34/2020, articolo 1, comma 9 e art. 259, comma 4, tanto più che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare, a causa del quale il ricorrente non si sarebbe presentato all’esame orale nella data prevista, sarebbe stata diretta a tutelare soprattutto la salute pubblica, impedendo la diffusione della pandemia nella collettività. La mancata concessione del rinvio sarebbe stata, dunque, illogica e irragionevole.

2. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 17.08.2022, è stato concesso il differimento della prova per il tirocinio. In esecuzione del predetto provvedimento, l’Amministrazione ha ammesso il ricorrente alla prova orale, alla quale lo stesso è risultato idoneo.

3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- non è stata accolta la richiesta di misura cautelare. In seguito alla predetta ordinanza, l’Amministrazione, con provvedimento del 17.10.2022 ha deciso di “non procedere ad una ulteriore rivalutazione della posizione dell’interessato”.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 31.10.2022, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento del 17.10.2022, richiamando ed ampliando quanto già diffusamente esposto in diritto nel ricorso introduttivo, chiedendone la sospensione.

5. Il ricorrente ha impugnato, inoltre, l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- innanzi al Consiglio di Stato, che, con decreto n. -OMISSIS- ha sospeso il predetto provvedimento giurisdizionale. L’amministrazione, in esecuzione del predetto decreto, ha ammesso il ricorrente con riserva e in soprannumero al corso di istruzione de quo .

6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3.01.2023, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso di cui si discute.

7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione. Il ricorrente ha adempiuto a tale incombente, depositando documentazione in data 28.03.2023.

8. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 L’art. 13, 2° co., del bando dispone, in riferimento alla prova orale del concorso, che “ I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all’articolo 259, comma 4 del Decreto Legge 34/2020 […] ”. Il bando, dunque, appare chiaro nell’escludere dalla partecipazione i candidati assenti anche per cause di forza maggiore, facendo salve solo le ipotesi di cui all’art. 259, co.4, del Decreto Legge 34/2020. La mancata concessione del rinvio della prova orale, tuttavia, era derivata dall’applicazione, nel caso di specie, della normativa sopravvenuta di cui al dl. 24/2022 (conv. modif. dalla l. 19 maggio 2022 n. 50), che aveva abrogato le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, del d.l. n. 34/2020 e che aveva limitato al 30.06.2022 l’efficacia temporale di tale norma di carattere speciale e che costituiva una deroga espressa alla disciplina delle cause di esclusione dalla partecipazione ai concorsi. La richiesta di rinvio per-OMISSIS- pertanto, venuta meno la normativa di carattere eccezionale, era stata considerata rientrante nell’ipotesi di causa di forza maggiore, con conseguente inoperatività per la stessa del differimento, espressamente escluso ai sensi del co. 2 dell’art. 13 del bando.

1.2. Il Consiglio di Stato, tuttavia, in riforma della predetta ordinanza, con provvedimento n. -OMISSIS-, ha ritenuto che “ il richiamo contenuto all’art. 13 del bando di concorso agli eventi di cui all’art. 259 comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. nella legge 17 luglio 2020, n. 77 comporta l’applicabilità delle fattispecie contemplate da detta norma a tutta la procedura concorsuale, anche a prescindere dalla successiva abrogazione della stessa (ad opera dell’art. 10, comma 4 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, conv. dalla l. 19 maggio 2022 n. 50) ”.

1.3. Pertanto, considerata l’applicabilità al caso in esame della previsione di cui al d.l. n. 34/2020, e, dunque, di tutta la disciplina di cui all’art. 13, co.2, del bando di concorso, è illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione ha negato al ricorrente il differimento della prova orale e lo stesso va annullato.

2. Per le predette argomentazioni, il ricorso va accolto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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