TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-03-09, n. 202303945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-03-09, n. 202303945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303945
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 03945/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07859/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7859 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jolanda Noli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento adottato dall'ANAC nella procedura ex art. 213, co. 10, d.lgs. 50/2016, con il quale è stata disposta l'annotazione, notificato in data 23 maggio 2022 (rif.: -OMISSIS-), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con avviso notificato a mezzo pec in data 5 dicembre 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato all’Arch.-OMISSIS- l’avvio di un procedimento ex art. 213, co. 10, d.lgs. n.50/2016, a suo carico, rilevando la segnalazione in data 19 novembre 2021 da parte del -OMISSIS- nella qualità di Stazione appaltante, della intervenuta risoluzione per asserito inadempimento imputabile al citato professionista riferita ai contratti di appalto stipulati con lo stesso ente aventi ad oggetto l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione ed esecuzione dei lavori su edificio comunale nonché l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità, verifica regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale stesso.

Con memoria depositata l’Arch. -OMISSIS- ha controdedotto in merito alle contestazioni sollevate al fine di rilevare l’illegittimità della segnalazione e, più, in generale, del comportamento tenuto dalla Stazione appaltante.

Con nota notificata all’Anac in data 14.01.2022, la S.A. ha replicato rilevando che, dalla consultazione degli atti d'ufficio, sarebbe emerso che le anomalie riscontrate dall'Arch. -OMISSIS- sul progetto non sarebbero afferenti ad aspetti statici o sismici, ma riconducibili a criticità termoigrometriche e di rispondenza alla normativa antincendio. In conseguenza di quanto segnalato dall'O.E. la S.A. avrebbe provveduto ad una modifica del contratto del professionista per lavorazioni integrative funzionali, al fine di realizzare i lavori di efficientamento energetico a regola d'arte e di adeguare l'immobile alle normative settoriali vigenti. Riguardo al secondo contratto la S.A. avrebbe ritenuto compatibile con le proprie disponibilità economico-finanziarie un quadro economico di progetto calibrato su un importo dei lavori pari ad € 200.000,00, invece l'incremento dell'importo dei lavori previsto nel progetto definitivo predisposto dall'Arch. -OMISSIS- sarebbe risultato in contrasto con le previsioni amministrativo-contabili. Inoltre la S.A. avrebbe indicato al progettista incaricato le linee programmatiche dell'intervento al quale questo era tenuto ad adempiere. Invece l’Arch. -OMISSIS- avrebbe predisposto una soluzione progettuale non rispondente alle indicazioni fornite, sospendendo le lavorazioni di efficientamento energetico in modo del tutto arbitrario, con richiamo a cause di carenze strutturali gravi ed esponendo l'Amministrazione al rischio di perdita dei finanziamenti. Riguardo al primo contratto è stato imputato all’operatore economico: il non aver rispettato i termini stabiliti dalla S.A.; la mancata trasmissione degli atti per la perizia di variante; l'aver fornito un preventivo inammissibile in quanto privo di una dettagliata indicazione degli elaborati da produrre al GSE e di una dimostrazione analitica dell'importo quantificato, impedendo alla S.A. di poter valutare la congruità di tale importo; l'aver redatto un progetto definitivo incompleto dei contenuti obbligatori previsti dall'art. 23, co. 7 del d.Lgs 50/2016; l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la delega ad operare sul portale telematico del GSE; la sospensione illegittima di un cantiere pubblico.

Con provvedimento notificato in data 23 maggio 2022 all’esito del procedimento, l’Anac, ha comunicato l’avvenuto inserimento, con pubblicazione nella giornata successiva nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dell’annotazione inerente il procedimento ex art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016, dopo aver evidenziato che “ L'Autorità, nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito dal testo delle Linee Guida dell'ANAC n. 6 (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017) e dalla consolidata giurisprudenza. Come di recente statuito dalla V Sezione del Consiglio di Stato in merito alla ratio dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie utili ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all'ANAC traspare dalla stessa formulazione dell'enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara (Cons. Stato, Sez. 111, 2 agosto 2021, n. 5659)…. ” che “ Pertanto l'ANAC, a seguito della specifica segnalazione della S.A., dà evidenza del provvedimento assunto da quest'ultima e procede all'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico, che assume valore di pubblicità/notizia, salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza o inutilità della notizia comunicata dalla S.A.. Conseguentemente, la notizia segnalata deve essere iscritta al fine di consentire alle SS.AA. l'esercizio del discrezionale apprezzamento relativo all'affidabilità del contraente, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c-ter), D.Lgs 50/2016. Ciò in quanto la S.A. ha ritenuto che le inadempienze contrattuali siano ascrivibili esclusivamente alla società ”.

1.1. Avverso il suddetto provvedimento e la determina di annotazione ivi contenuta l’Arch. -OMISSIS- ha proposto ricorso deducendo la illegittimità dell’annotazione e la insussistenza dei presupposti di legge per tale annotazione per i seguenti motivi:

-1. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 REGOLAMENTO CASELLARIO ANAC DEL 3 SETTEMBRE 2020, da parte della stazione appaltante -OMISSIS- per avere segnalato all’Autorità la risoluzione dell’affidamento tardivamente, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione citata, quando ormai il potere di segnalazione si era “esaurito” ed effettuata con ritardo di 5 mesi (rispetto alla risoluzione dell’originario contratto, con almeno 4 mesi di ritardo. Il RUP, come emergente dalle date riportate nei protocolli dei provvedimenti di risoluzione contrattuale agli atti del procedimento dinanzi all’ANAC, ha adottato le relative decisioni nel maggio 2021 e poi nel successivo mese di agosto e comunque dopo aver provveduto a contestare l’operato del D.L., rispettivamente dal mese di novembre 2020 e dal mese di giugno 2021. A causa della rilevata tardività della segnalazione, la procedura di annotazione avrebbe, infatti, dovuto essere archiviata con contestuale avvio di un nuovo procedimento a carico della S.A. per l’accertamento delle responsabilità in capo a quest’ultima.

-2. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I. E DELL’ART. 17, CO. 2, E DELL’ART. 8, CO. 2, LETT. A, REGOLAMENTO CASELLARIO ANAC 3/9/2020 – VIOLAZIONE DELL’ART. 213 CO. 10 D.LGS. 50/2016, il provvedimento adottato dall’Anac risulterebbe privo sia di motivazione in ordine all’utilità dell’annotazione sia dell’obbligatoria espressa valutazione degli scritti difensivi depositati, in

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