TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-05-11, n. 200901067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-05-11, n. 200901067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901067
Data del deposito : 11 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00980/2008 REG.RIC.

N. 01067/2009 REG.SEN.

N. 00980/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 980 del 2008, proposto da:
Società Anonima Bari Barletta S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. C V, con domicilio eletto presso C V in Bari, piazza Moro n. 28;

contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per la dichiarazione

di restituzione immobile in pristino stato e risarcimento danni:

immobile ubicato in Bari individuato in catasto al Foglio 7 p.lle 75 e 3 per complessivi mq. 6054 e particella 77 costituita da un fabbricato urbano con terrazzo composto da un corpo rettangolare delle dimensioni di mq. 18,25 x 4,90 x h. 4,50 più circa 200 metri di terreno di pertinenza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Bari, individuato in catasto al Foglio 7, particelle 75, 3 e 77, sottoposto a procedura espropriativa da parte dell’ANAS per l’esecuzione di lavori di ammodernamento della SS. 16 Adriatica – tratto compreso fra le frazioni di Palese di Bari – Km. 792 + 660 e Km. 796 + 320.

L’occupazione è stata disposta con decreto del Prefetto di Bari del 10.07.1978 ed essa autorizzava fino al 07.05.1982 l’immissione nel possesso dei seguenti immobili:

l’intera superficie delle particelle 75 e 3, per complessivi mq. 6054, nonché la p.lla 77, costituita da un fabbricato urbano con terrazzo composto da un corpo rettangolare delle dimensioni di mq. 18,25 x 4,90 x 4,50, interamente in muratura di tufo più circa 200 mq. di terreno di pertinenza, come risulta dallo stato di consistenza redatto in data 26.06.1979.

Sono intercorse trattative finalizzate a definire in via transattiva la vicenda, non sfociate in una effettiva stipula di una transazione.

La ricorrente chiede quindi la restituzione dell’immobile e, in subordine, la pronuncia del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. 327/2001.

Si è costituita l’Amministrazione contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedendo che il giudice adito pronunci la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

Alla udienza pubblica del 25.02.2009, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione presentata dalla difesa dell’Amministrazione, volta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tale eccezione non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Viene posta all’attenzione del Collegio una controversia già portata sotto differente forma dinnanzi a questa Sezione e decisa con sentenza n. 1236 del 2008.

La società ricorrente chiedeva con il gravame deciso con la citata sentenza, l’accertamento del silenzio inadempimento che assumeva essersi formato in ordine all’istanza presentata alla Amministrazione resistente in data 5/7 dicembre 2007, per la restituzione di un immobile illegittimamente occupato;
in subordine, chiedeva l’emissione di un provvedimento di acquisizione ex art. 43, D.P.R. n. 327/01.

Assumeva che l’illegittimità dell’espropriazione del suolo in questione, preordinata all’esecuzione dei lavori di ammodernamento della SS. 16 adriatica, si collegherebbe all’inutile spirare del termine ultimo previsto nel decreto di occupazione di urgenza, ossia il 7 maggio 1982, provvedimento mai seguito da alcun decreto di esproprio, come comprovato dalla stessa corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione resistente.

Ne faceva discendere che, avendo il Consiglio di Stato definitivamente sancito l’inapplicabilità dell’istituto dell’accessione invertita a seguito delle note sentenze della C.E.D.U., risalenti al 2000, l’Amministrazione resistente si troverebbe dinanzi all’ineludibile alternativa tra la restituzione del bene e l’acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327/01.

Sempre secondo la ricostruzione di parte ricorrente, sussisteva in capo all’Amministrazione stessa l’obbligo di concludere il procedimento attraverso una motivata determinazione, di segno positivo o negativo.

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento prospettato dalla società ricorrente, veniva condivisa da questa Sezione, ciò nondimeno non se ne potevano trarre le conseguenze che la stessa ne faceva discendere.

Ciò perché in particolare, l’art. 43 che disciplina l’acquisizione sanante e che il Consiglio di Stato, con le note recenti pronunzie, ha ritenuto applicabile anche alle occupazioni precedenti all’entrata in vigore del T.U. (da ultimo Sez. IV, 16.11.2007 n.5830), configura tale determinazione come mera eventualità, rimettendo alla pubblica amministrazione la facoltà di disporre direttamente l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile ovvero di farne richiesta al giudice già adito dall’interessato in sede azione di restituzione, ove l’azione stessa appaia fondata.

Il ricorso veniva pertanto dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti per la formazione del silenzio inadempimento, salva la facoltà per la ricorrente di far valere la propria pretesa proponendo un’azione di restituzione, proposta quindi con l’odierno ricorso.

Ebbene, nel quadro normativo formatosi con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento connesso all’esercizio della funzione pubblica, come avviene quando l’Amministrazione abbia a suo tempo disposto l’occupazione d’urgenza ed abbia sottratto il possesso di un’area nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (Cons. Stato, Ad. Plen., dec. n. 4 e 9 del 2005, n. 2 del 2006, n. 9 e 12 del 2007).

Occorre ricordare che l’ordinamento italiano non consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un’area altrui, sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica o di interesse pubblico (anche se prevista in una dichiarazione della pubblica utilità) e, anche se l’opera pubblica o di interesse pubblico è ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione per il risarcimento del danno.

In relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione e non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo (il decreto di occupazione), cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio.

Con provvedimento prefettizio del 10.06.1978 è stata disposta l'occupazione temporanea del bene fino al 7.5.1982, decreto che seguiva alla specifica approvazione del progetto ed alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell’opera.

Tali atti e provvedimenti costituiscono indici sintomatici dell'esercizio di pubblici poteri sufficienti a far sì che la controversia sull'occupazione appropriativa sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giurisdizione che permane anche nel caso in cui la domanda di risarcimento o di restituzione sia stata proposta autonomamente rispetto a quella d'annullamento (Cons. St, ad. plen., 9 febbraio 2006 n. 2).

Deve poi essere chiarito che la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno mediante restituzione del bene non è soggetta ad alcun termine prescrizionale, in quanto, "a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge " (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 1521/2008;
nel senso della sostanziale imprescrittibilità della domanda, si veda altresì Consiglio Stato, sez. IV, decisioni 27 giugno 2007, n. 3752, e 16 novembre 2007 n. 5830).

Nel merito, la domanda proposta nel presente giudizio deve essere accolta.

L’ANAS ha, nei propri scritti difensivi, mediante la richiesta di esclusione della restituzione del bene, evidenziato in sostanza l'impossibilità di procedere alla restituzione dello stesso, utilizzato per scopi di interesse pubblico, e pertanto deve disporsi, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la condanna dell'amministrazione al solo risarcimento del danno.

Il ricorso deve pertanto essere accolto siccome fondato e per l’effetto deve essere definita la questione relativa alla proprietà del bene occupato e, conseguentemente, risarcito il danno alla società ricorrente nei modi e nei termini di seguito descritti:

- il valore del bene deve essere quantificato tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 43 Testo Unico espropri nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito;

- va altresì accolta la domanda di risarcimento dei danni per l'indisponibilità del bene a fare data dalla scadenza dell'occupazione, danni che nella singola fattispecie devono essere quantificati tenuto conto del periodo successivo a quello di occupazione legittima, di indisponibilità materiale e giuridica del bene in cui l'amministrazione ha utilizzato il terreno senza titolo cioè dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione, oltre agli interessi legali;

- alle somme da corrispondere alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno si dovranno applicare i principi stabiliti in materia di rivalutazione monetaria per i debiti di valore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064;
cfr. pure T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007, n. 466).

All’uopo viene nominato un consulente tecnico d’ufficio nella persona di un ingegnere docente Universitario designato dal Rettore del Politecnico di Bari il quale dovrà quantificare l’entità del danno e il valore del bene trasferito in capo all’ANAS tenendo conto dei criteri sopra esposti.

Viene stabilito un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per il deposito da parte del consulente tecnico d’ufficio della relazione.

Il consulente tecnico d’ufficio dovrà prestare giuramento nelle mani del Presidente del Collegio, all’udienza pubblica del 10.06.2009.

Le spese di lite saranno liquidate al definitivo.

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