TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-13, n. 201500383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-13, n. 201500383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500383
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00447/2014 REG.RIC.

N. 00383/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2014, proposto da:
A B S, rappresentato e difeso dall'avv. M D M, con domicilio eletto presso M D M in Roma, via Romeo Romei, 35;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9 comma 1 lett f) della l 91/92 (K10/286343)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 27-11-2014, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il presente ricorso è stato proposto ex art. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla domanda di cittadinanza presentata dalla ricorrente il 17 dicembre 2010;

Considerato che la difesa ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo stato predisposto il decreto di concessione della cittadinanza;

Considerato che, non essendo stato depositato in giudizio il provvedimento adottato dall’Amministrazione, non risulta in atti la formale conclusione del procedimento con un atto satisfattivo dell’interesse del ricorrente;

Considerato che dalla dichiarazione della difesa ricorrente, emerge, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla coltivazione del ricorso;

Ritenuto, quindi, che non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuta, altresì, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in relazione alle difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri, come può agevolmente desumersi dal sito del Ministero dell’Interno.

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