TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-14, n. 202201680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-14, n. 202201680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201680
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2022

N. 01680/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00701/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 701 del 2019, proposto da:
A s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Irno, 11;

contro

Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, presso l’Avv. Feliciana Ferrentino, al Corso Garibaldi, 103;

nei confronti

Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- 1) del Decreto Dirigenziale n. 12 del 21.02.2019, del Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, conosciuto in data 8.03.2019, con il quale è stato rilasciato il nulla osta idraulico in sanatoria, per lo scarico nel torrente Petraro, in Cava de’ Tirreni, delle acque meteoriche provenienti da pubblica fognatura, tramite lo scolmatore denominato S02, nella parte in cui determina, al punto 4, “(…) in € 3.000,00 (0,05€/mq x 60.000,00 mq – tabella regolamento Consortile codice A), il canone per ciascun anno solare, a partire dal 1° gennaio 2020 (salvo eventuali aggiornamenti biennali, a seguito di variazioni dell’indice ISTAT d’incremento del costo della vita), da dover corrispondere anche per i cinque anni precedenti al rilascio, trattandosi di regolarizzazioni di uno scarico esistente”;

- 2) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e, per quanto possa occorrere, della relazione istruttoria n. 118 del 4.02.2019 e della tabella regolamento Consortile – codice A;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La società ricorrente, premesso d’avere, dall’1.10.2013, assunto la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Cava de’ Tirreni;
che con D. Lgs. 152/2006 era stata disciplinata la gestione delle risorse idriche e, in particolare, del S. I. I., comprendente, ai sensi dell’art. 141 del citato D. Lgs., l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ovvero dei vari segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue) del ciclo integrato, ai fini della gestione da parte di un unico soggetto;
nonché premesso che “il servizio di collettamento e regolamentazione delle acque meteoriche non è compreso nel S.I.I., gestito dalla società, “restando un servizio di competenza delle amministrazioni territoriali (Comune, Provincia, Città Metropolitana)”;
che “in materia ambientale vi è una competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117 Cost., mentre in materia di gestione del servizio idrico integrato vi è, allo stato, una competenza concorrente, in forza della quale alcune Regioni hanno autonomamente esercitato un potere normativo di secondo livello, limitato alle funzioni e compiti loro spettanti, nel rispetto delle attribuzioni statali”;
che, in particolare, la Regione Campania ha disciplinato con l. r. 14/1977, poi sostituita dalla l. r. 15/2015, l’organizzazione del servizio idrico integrato sul territorio regionale, effettuata dagli enti locali, per il tramite dell’ente d’ambito;
che, più specificamente, “relativamente alla tariffa ed alla sua effettiva determinazione, l’ente di governo d’ambito considera tutti i costi per la gestione del S. I. I., inclusi i costi per l’esercizio, l’adeguamento e la realizzazione delle opere, che complessivamente sono coperti dagli utenti del S.I.I., mediante il pagamento dei corrispettivi dovuti, a fronte del servizio erogato dal gestore (A s. p. a.”);
nonché precisato che “i criteri per la determinazione della tariffa del S. I. I. si fondano sul principio generale del cd. “full cost recovery”, promanante dalla legislazione comunitaria (cfr., in particolare, l’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e la Comunicazione della Commissione europea COM (2000) 477), ed espressamente sancito, nel nostro ordinamento: - dall’art. 154 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <
chi inquina paga >”;
- dall’art. 149, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, secondo cui la tariffa del S.I.I. deve, indefettibilmente, “garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario”;
- più in generale, dall’art. 117 del D. Lgs. 267/2000, in materia di servizi pubblici locali (quale il S. I. I.), secondo cui “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico – finanziario dell’investimento e della connessa gestione”;
- dai vari provvedimenti generali, in materia tariffaria, adottati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, istituita con D. L. 70/2011 (convertito in l. 106/2011) quale Authority nazionale del settore dei servizi idrici, proprio ai fini dell’adozione di una nuova disciplina in materia di determinazione della tariffa del S. I. I.;
che, “in altre parole, la tariffa del S. I. I., come definita dal D. Lgs. 152/2006, deve essere connessa ai costi effettivi d’esercizio ed investimento, sostenuti dal soggetto gestore del S.I.I.” e che “la tariffa posta a carico dell'utenza deve coprire integralmente il costo del servizio idrico integrato (comprese le spese di funzionamento dell’ente d’ambito, gli investimenti necessari, etc.), tra i quali i costi di collettamento e fognatura delle acque reflue scaricate anche nei canali del Consorzio di Bonifica, escluso il costo per il servizio di collettamento e regolamentazione delle acque meteoriche;
faceva presente che, con istanza n. 14774 del 15.11.2018, aveva chiesto al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, il nulla osta idraulico in sanatoria per lo scarico nel torrente Petraro, nel Comune di Cava de’ Tirreni, delle acque meteoriche provenienti da pubblica fognatura, tramite lo scolmatore denominato S02;
che, con il decreto impugnato, in parte qua, n. 12 del 21.02.2019, il Consorzio aveva rilasciato il nulla osta in sanatoria e determinato, “senza indicare l’ente tenuto al pagamento”, il canone provvisorio da corrispondere per ciascun anno solare;
che il decreto era notificato al Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni;
tanto premesso e considerato, lamentava che il provvedimento impugnato era “del tutto illegittimo”, per le seguenti ragioni in diritto:

1) Violazione di Legge (art. 13, punto 4, l. r. C. 4/03) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria;
errore nei presupposti di fatto e di diritto;
carenza di motivazione;
sviamento):

Il Consorzio avrebbe “illegittimamente quantificato l’importo del canone per l’autorizzazione concessa”, atteso che l’art. 13 l. r. 4/2003, al comma 4, nel riprodurre quasi letteralmente il disposto dell’art. 166 D. Lgs. 152/2006, recita: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti

tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione (…)”;
tale previsione “esclude la natura negoziale del contributo imposto al beneficiario, demandando la determinazione del contributo ad un atto amministrativo, quale la convenzione tra enti e/o soggetti aventi personalità di diritto pubblico per la gestione di un servizio pubblico”. Ma “ad oggi non è stata stipulata alcuna convenzione tra la ricorrente ed il Consorzio di Bonifica – Comprensorio Sarno, che abbia stabilito l’entità e il criterio di determinazione di tale contributo”;
pertanto, “in mancanza della convenzione, di cui all’art. 13, punto 4, della l. r. 4/2003, che ne determini l’obbligo di corresponsione e la preventiva esatta quantificazione, del tutto illegittimamente il Consorzio, con il gravato provvedimento, ha proceduto alla determinazione unilaterale del contributo dovuto”;

2) Violazione di Legge (artt. 141 e 166 D. Lgs. 152/2006) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria;
errore nei presupposti di fatto e di diritto;
carenza di motivazione;
sviamento):

Il provvedimento impugnato, in parte qua, sarebbe stato “frutto di un’istruttoria carente ed erronea, nell’ambito della quale il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno ha omesso d’individuare l’ente tenuto al pagamento dei canoni concessori” (…) “l’A s. p. a. non può essere gravata degli oneri per l’attività di scarico delle acque meteoriche, anche se recapitanti in pubblica fognatura, il costo del cui smaltimento grava, nella specie, sul Comune di Cava de’ Tirreni”;

3) Violazione di legge (artt. 1 e 3 l. 241/90) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria;
errore nei presupposti di fatto e di diritto;
carenza di motivazione):

L’art. 3 della l. 241/90 ha introdotto, nell’ordinamento, l’obbligo generale di motivare ogni provvedimento adottato;
ma il decreto impugnato, in parte qua, non sarebbe “idoneo a soddisfare l’obbligo in questione, omettendo d’individuare il soggetto, su cui gravano gli oneri concessori”;

4) Violazione di legge (art. 3 l. 241/90) – Eccesso di potere (carenza di motivazione):

L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’art. 3 l. 241/90, doveva intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo delle somme richieste, laddove “dal provvedimento impugnato, che richiama unicamente la tabella regolamento consortile codice A, non è possibile evincere alcun dato in ordine alle modalità di calcolo del canone richiesto”, con conseguente “nullità dell’atto”.

Si costituiva in giudizio il Consorzio intimato, depositando quindi documentazione ed una memoria, in cui sollevava eccezioni preliminari in rito, come segue:

A) “SULLA INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMINISTRATIVO”: “Si eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. La controversia non riguarda infatti l’esercizio del potere funzionalizzato ma soltanto la richiesta di corresponsione di un contributo. In materia di contributi consortili di bonifica, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato una regola di riparto ancorata alla distinzione fra contributi dovuti dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell'anzidetto perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni, chiarendo che “mentre le controversie sui primi vanno ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quelle sui secondi sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, stante la prevalenza della loro natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo per l'utilizzo dei canali ” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., n. 20681 del 9/08/2018). Nel caso di specie non è dato sapere se la A s.p.a. sia o meno proprietaria di fondi ricompresi nel perimetro consortile, ciò che è certo però è che a seconda della suddetta situazione di fatto la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi in alternativa o al Giudice Ordinario o al Giudice Tributario, ma certamente non al Giudice Amministrativo, che è del tutto sfornito di giurisdizione per la controversia dedotta in giudizio. Ne discende pertanto l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A., con ogni conseguente statuizione”;

B) “SULLA IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO – VIOLAZIONE ARTT. 29 E 41

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