TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-11-26, n. 201902708
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Pubblicato il 26/11/2019
N. 02708/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2015, proposto da R C, rappresentata e difesa dall’avv. G C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto rettoriale n. 4601/14 del 16 dicembre 2014 , che approva gli atti relativi all'espletamento delle prove concorsuali ed alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati per l'accesso ai corsi TFA della classe AO61, Storia dell'Arte , e che emana ed approva la graduatoria di merito finale della selezione per l'accesso ai corsi nella classe abilitante detta, laddove esclude la ricorrente stante il non conseguimento del punteggio di accesso minimo prestabilito per la prova orale, con la graduatoria stessa;avverso il verbale pubblico della Commissione esaminatrice n. 4 in data 1 dicembre 2014, concernente lo svolgimento delle prove orali per l'ammissione al tirocinio formativo, classe A061, laddove adotta e ribadisce taluni criteri di valutazione, quali già asseritamente pubblicati sul sito informatico in data sconosciuta, e valuta inidonea la ricorrente, nonchè avverso detti criteri, il relativo giudizio di merito ed il provvedimento di non ammissione stessi;occorrendo, avverso i decreti rettoriali n. 62/15 e n. 63/15 datati 12 gennaio 2015;occorrendo, avverso il decreto rettoriale n. 3818/14 del 31 ottobre 2014 che nomina le Commissioni di esame per le varie classi;tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 446/2015, e vista l’ordinanza del C.G.A. n. 368/2015;
Vista la documentazione depositata dall’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019, il difensore della resistente Amministrazione, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in esame l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi all’espletamento delle prove per l’accesso ai corsi TFA (Tirocinio Formativo attivo) della classe AO61, Storia dell’Arte, di durata annuale, e la relativa graduatoria di merito finale della selezione per l’accesso ai corsi in tale classe abilitante, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per il mancato conseguimento del punteggio di accesso minimo prestabilito per la prova orale;
- con ordinanza n. 446/2015, riformata con ordinanza del C.G.A. n. 368/2015, è stata respinta l’istanza cautelare;
- la resistente Amministrazione ha depositato documentazione;
- con ordinanza collegiale istruttoria n. 2311/2019 sono stati chiesti documentati chiarimenti a entrambe le parti, al fine di verificare la persistenza di un interesse concreto e attuale;
- parte ricorrente ha, quindi, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;e la resistente Amministrazione ha depositato documentazione, rappresentando la mancata partecipazione della ricorrente al T.F.A. per l’a.a. 2014/2015;
- all’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019, presente il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione;
Rilevato che:
- a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 2311/2019, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- tenuto conto anche della documentazione prodotta in atti dalla resistente Amministrazione, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso in esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- avuto riguardo agli specifici profili della controversia, e all’andamento della fase cautelare, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.