TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-07-06, n. 201603431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-07-06, n. 201603431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603431
Data del deposito : 6 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05461/2015 REG.RIC.

N. 03431/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05461/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5461 del 2015, proposto da:
C C, rappresentata e difesa dagli avv.ti F R, L M, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Napoli, Via Tasso n. 428 bis;

contro

Comune di Orta di Atella, rappresentato e difeso dall'avv.to C C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

-della determinazione n. 57 del 31 luglio 2015 (rep. 444) del Comune di Orta di Atella - Settore economico finanziario - Servizio personale e stipendi, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. 68 del 4 febbraio 2015, avente ad oggetto l’assunzione di un istruttore direttivo cat. D1 a tempo indeterminato e parziale;

- della determinazione n. 382 del 1° giugno 2015 di avvio del procedimento di revoca;

- della determinazione n. 68 del 2015 (ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente);

- della delibera di G.C. n. 15 del 2 febbraio 2015 (ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto alla assunzione quale Istruttore direttivo cat. D1, a tempo indeterminato e parziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune Orta di Atella per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico direttivo (cat. D1), classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito (approvata con delibera di G.C. n. 191 del 27 dicembre 2012).

Con deliberazione n. 204 del 25 settembre 2014, la Giunta del Comune di Orta di Atella approvava la nuova dotazione organica dell’Ente, nella quale risultavano vacanti n. 2 posti di Istruttore direttivo da inquadrare nell’area tecnica (cat. D1) a tempo parziale.

Sulla base della programmazione triennale delle assunzioni (approvata con delibera di G.C. n. 163 del 24 settembre 2014) e in considerazione della perdurante validità della graduatoria del predetto concorso, il Comune di Orta di Atella, con deliberazione di G.C. n. 15 del 2 febbraio 2015, dava l’avvio al procedimento per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali), mediante scorrimento della graduatoria, di n. 2 Istruttori direttivi da inquadrare nell’area tecnica dell’Ente.

In esecuzione degli atti sopra richiamati, la ricorrente è stata assunta dal Comune di Orta di Atella, a tempo indeterminato e parziale, con il profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, a far data dal 6 febbraio 2015.

Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato la determinazione n. 57 del 31 luglio 2015, con la quale il Comune di Orta di Atella ha disposto la revoca della determinazione n. 68 del 4 febbraio 2015 sulla base della quale era stata assunta.

Dopo aver evidenziato che l’amministrazione comunale ha posto alla base dell’atto impugnato la violazione del Patto di stabilità interno da parte dell’Ente per l’anno 2014 (accertata nel corso del 2015, successivamente alla assunzione, in sede di approvazione del conto consuntivo), la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti indicati in epigrafe, con un unico articolato motivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Orta di Atella, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestandone la fondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 7 giugno 2016, il difensore della parte ricorrente ha eccepito la tardività delle note di udienza depositate dall’amministrazione resistente in data 16 maggio 2016;
su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla amministrazione resistente già nell’atto di costituzione in giudizio.

L’eccezione è fondata.

In un recente arresto il Giudice della giurisdizione ha avuto modo di precisare che “in tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della PA nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede…..” e che “rientrano quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale” (Corte di Cassazione, Sezioni unite civile, 14 luglio 2015 n. 14690).

Ancorché dunque la revoca ( rectius , annullamento) dell’assunzione della ricorrente quale Istruttore tecnico direttivo sia motivata dalla amministrazione comunale con l’insussistenza dei presupposti per procedere alla assunzione (nel caso di specie, il mancato rispetto da parte dell’Ente del Patto di stabilità interno per l’anno 2014), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che la posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente abbia natura e consistenza di diritto soggettivo (come del resto sostenuto dalla stessa ricorrente nel ricorso), con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo ritenersi che la cognizione della controversia dedotta in giudizio sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del c.p.a., sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali delle domande proposte dalla ricorrente, qualora il processo venga riassunto davanti al Giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

In considerazione della natura della controversia dedotta in giudizio e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito, con preclusione per questo Giudice di un approfondimento del merito della vicenda processuale, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane tuttavia a carico della parte ricorrente).

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