TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201700150
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Pubblicato il 14/09/2017
N. 00150/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00444/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2017 proposto da:
V P e M B, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore A P, rappresentati e difesi dall’avv. F G L, con domicilio eletto presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Nazionale n. 156, loc. Catona;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale del Consiglio di Classe della II B n. 5 dell’8 giugno 2017, relativo all’anno scolastico 2016/17, nella parte in cui ha deliberato la non ammissione di Polistena Antonio alla classe successiva;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare dei risultati delle decisioni del Consiglio di Classe affissi e pubblicati in data 16 giugno 2017;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Viste le censure dedotte dalla parte ricorrente avverso l’atto gravato;
Preso atto delle argomentazioni esposte dalla difesa del Ministero intimato con memoria depositata l’8 settembre 2017;
Escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino prima facie profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare, avuto riguardo, in particolare, al carattere meramente formale delle stesse ed all’assenza di efficienza causale in relazione al contenuto del giudizio di non ammissione espresso dal Consiglio di Classe;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;