TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202301862

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202301862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301862
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 01862/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2019, proposto da
A M, rappresentata e difesa dagli avvocati A G e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Linguaglossa, non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

per l'annullamento

della nota n. 1270 in data 21 gennaio 2019 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di nulla-osta per la realizzazione di una piccola piscina con annessa struttura precaria.


Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato la nota n. 1270 in data 21 gennaio 2019 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di nulla-osta per la realizzazione di una piccola piscina con annessa struttura precaria.

Deve precisarsi che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento indicato sul rilievo che “l’intervento ricade nell’ambito dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in un’area con livello di tutela 1 - contesto 14a e all’interno della fascia di inedificabilità di 150 metri dal torrente Linguaglossa secondo il Piano Paesaggistico adottato, e che all’interno di detta fascia di rispetto non sono consentiti interventi edificatori e più in generale nuove previsioni urbanistiche”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un fondo della superficie complessiva di metri quadri 970,00 circa, sito nel Comune di Linguaglossa, Largo dei Procuratori 5, censito in catasto al foglio 11, particella 1599, e classificato in parte quale zona territoriale omogenea A e in parte quale zona territoriale omogenea “verde privato”;
b) nel fondo insiste un fabbricato per civile abitazione assentito con due concessioni edilizie in sanatoria, il quale, pur ricompreso nell’ambito della menzionata fascia di rispetto dei 150 metri, è collocato al confine del centro storico del Comune, in posizione altimetrica assai distante dei margini del torrente;
c) la porzione di territorio in cui ricade l’immobile è del tutto edificata e lo stesso terreno di pertinenza è costeggiato dall’agglomerato urbano, sicché l’area che verrebbe interessata dall’intervento costituisce un mero residuo di una zona totalmente antropizzata;
d) con istanza in data 3 dicembre 2018 la ricorrente ha richiesto alla competente Soprintendenza il rilascio del prescritto nulla-osta per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi e l’Amministrazione si è pronunciata con il provvedimento in questa sede impugnato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come disposto dall’art. 146, ottavo comma, del decreto legislativo n. 42/2004, in caso di parere negativo, l’Amministrazione è tenuta a comunicare il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non venendo in rilievo nel caso di specie un provvedimento per cui possa farsi applicazione dell’art. 21-octies della legge;
b) la violazione indicata risulta nel caso di specie ancor più evidente, ove si consideri che il provvedimento appare in antitesi con le previsioni del Piano Paesaggistico, nonché apodittico, assolutamente generico ed inficiato da eccesso di potere per erroneo presupposto;
c) con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’art. 142, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004, il decreto assessoriale n. 45/gab in data 16 novembre 2018, annullato e modificato con decreto n. 53/gab del 27 dicembre 2018, nel riformulare l’art. 11, lettera c, delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico, dopo aver affermato che non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche all’interno delle aree di cui al citato art. 142, lettera c, con livello di tutela 2 e 3, ha precisato che per ciò che concerne le aree con livello di tutela 1 gli interventi consentiti restano subordinati all’entrata in vigore dei Piani di Assetto Idrogeologico;
d) nel caso di specie il territorio del Comune è normato dal Piano di Assetto Idrogeologico approvato con decreto n. 53/Serv. 5° S.G. in data 9 marzo 2007, che non ha evidenziato particolari criticità, ad eccezione di una piccola porzione di territorio del tutto estranea a quella ove è previsto l’intervento di cui trattasi;
e) il medesimo Piano non ha rilevato alcun sito nell’ambito del territorio del Comune meritevole di attenzione sotto il profilo della pericolosità idraulica, né dal punto di vista geomorfologico;
f) l’intervento di cui trattasi non può reputarsi escluso dalle tipologie contemplate nell’ambito del livello di tutela 1;
g) la decisione adottata non è stata congruamente motivata, essendosi l’Amministrazione limitata ad un generico riferimento alla circostanza che l’area ricadeva all’interno della fascia di rispetto.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, con decorrenza dal 14 settembre 1992, giusta decreto assessoriale n. 660 in data 21 giugno 1994 ed è soggetta al livello di tutela 1 - contesto 14a in forza del Piano Paesaggistico, oltre a ricadere nella fascia di rispetto dei 150 metri dal torrente Linguaglossa, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania;
b) all’interno di tale fascia non sono consentiti interventi edificatori e più in generale nuove previsioni urbanistiche;
c) per tali ragioni la Soprintendenza ha escluso di poter esprimere valutazioni nel merito del progetto presentato;
d) deve aggiungersi che successivamente, attraverso immagini satellitari, il sito oggetto di intervento è stato fotografato nelle sue datazioni reali del 6 ottobre 2017 (in cui l’area risulta oggetto di scavo) e del 6 ottobre 2018 (in cui l’opera risulta compiuta), emergendo, pertanto, una difformità della documentazione fotografica e dei grafici allegati al progetto rispetto allo stato reale dei luoghi.

Con ordinanza collegiale n. 135/2023 in data 16 gennaio 2023, la Sezione ha osservato e disposto quanto segue:

Come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 29 novembre 2019, n. 8183;
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 1 aprile 2019, n. 303;
T.A.R. Campania, Salerno, II, 6 giugno 2017, n. 1021;
Consiglio di Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3147), il vincolo di inedificabilità nella fascia di servitù idraulica presenta carattere assoluto e inderogabile, sicché è precluso al giudice - e, in realtà, alla stessa Amministrazione - effettuare valutazioni particolari che contrastino con il puntuale tenore letterale della disciplina.

L’area di servitù idraulica è, però, quella contemplata dall’art. 96, lettera f), del regio decreto n. 523/1904 e non quella di 150 metri di cui all’art. 142, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi di tale ultima disposizione, la fascia dei 150 metri dal corso d’acqua è tutelata “ex lege”, ma da ciò non consegue che risulti preclusa in modo assoluto qualsiasi forma di edificazione.

L’Amministrazione, tuttavia, ha fatto riferimento, nel provvedimento e nelle difese in giudizio, alla nota assessoriale n. 5293/GAB in data 15 novembre 2018 (“Limitazione del consumo del suolo dei corsi d’acqua e delle aree esondabili di cui all’art. 142, lettera c”), che avrebbe inibito qualsiasi intervento edificatorio e, più in generale, nuove previsioni urbanistiche nella fascia dei 150 metri. Tale nota, peraltro, non è stata versata in atti.

Secondo quanto sembra, poi, risultare dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico con riferimento al contesto 14a, gli obiettivi da perseguire nelle aree in questione sarebbero volti: a) al contenimento della crescita urbana e alla riduzione del consumo di suolo;
b) alla tutela paesaggistico-ambientale e alla eliminazione dei detrattori;
c) all’inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sull'altimetria dei terreni.

In tali aree non è consentito: a) realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
b) esercitare qualsiasi attività industriale;
c) realizzare cave.

Ai fini della decisione la Sezione ritiene indispensabile richiedere documentati chiarimenti all’Amministrazione intimata.

In particolare, l’Amministrazione dovrà produrre la menzionata nota n. 5293/GAB in data 15 novembre 2018, nonché le specifiche disposizioni del Piano Paesaggistico relative all’area in questione, e chiarire in forza di quali puntuali previsioni essa ritenga che nell’area sia vigente un vincolo di inedificabilità assoluta.

L’Amministrazione ha esitato l’incombente istruttorio, depositando il decreto assessoriale n. 053/GAB in data 27 dicembre 2018, la nota assessoriale n. 5293/GAB in data 15 novembre 2008 e la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali id Catania n. 1806 in data 2 febbraio 2023.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva che le previsioni del Piano Paesaggistico sono state modificate con il menzionato decreto assessoriale n. 053 /GAB in data 27 dicembre 2018.

Per effetto di tale modifica, salva l’ipotesi di opere di preminente interesse pubblico, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche all’interno delle aree di cui all’art. 142, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004 con livello di tutela 2 e 3 e, sino all’entrata in vigore dei piani di assetto idrogeologico, per le aree con livello di tutela 1.

Ne consegue che nella fascia dei 150 metri dal corso d’acqua, qualora l’area sia disciplinata, come nella specie, con livello di tutela 1, non è preclusa in assoluto l’edificazione, occorrendo, peraltro, che sia entrato in vigore il piano di assetto idrogeologico.

Parte ricorrente ha riferito che: a) il territorio del Comune risulta normato dal Piano di Assetto Idrogeologico approvato con decreto n. 53/Serv. 5° S.G. in data 9 marzo 2007, di cui uno stralcio è stato versato in atti dalla parte ricorrente e il quale non ha evidenziato particolari criticità, ad eccezione di una piccola porzione di territorio del tutto estranea a quella ove è previsto l’intervento di cui trattasi;
b) il medesimo Piano non ha rilevato alcun sito nell’ambito del territorio del Comune meritevole di attenzione sotto il profilo della pericolosità idraulica, né dal punto di vista geomorfologico.

Come già è stato osservato, le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico con riferimento al contesto 14a, contemplano anche la possibilità di interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi e modellati sull'altimetria dei terreni.

Pertanto, non venendo in rilievo nel caso in esame un’area nella fascia dei 150 metri dal corso d’acqua sottoposta a livello di tutela 2 o 3, non può ritenersi precluso in assoluto l’intervento di cui si tratta, anche tenuto conto della già intervenuta approvazione di un pregresso piano di assetto idrogeologico.

La decisione assunta dall’Amministrazione è, invece, fondata sull’erroneo presupposto che l’opera di cui si tratta risulti del tutto inammissibile nell’area, mentre, per le considerazioni che sono state svolte, essa può essere astrattamente assentita, venendo in rilievo un ambito soggetto a livello di tutela 1 e in relazione al quale è già stato approvato un piano di assetto idrogeologico.

Poiché la decisione dell’Amministrazione non risulta nella specie vincolata, appare anche fondata la censura con cui la parte ricorrente ha lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, mentre restano salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Avuto riguardo alla particolarità della questione, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

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