TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202301873
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 01873/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2023, proposto da
Safety21 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 83801828F3, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M L, V M, M P, F S e D L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Velocar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Padova, sezione Polizia Locale n. 2023/64/0116 del 11.07.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 17.07.2023 di avvenuta nuova aggiudicazione;
- della comunicazione del RUP alla sola Velocar s.r.l. in data 14.7.2023 di avvenuta nuova aggiudicazione;
- della nota del Comandante, dott. Lorenzo Fontolan, in data 27.3.2023;
- della determinazione del responsabile del procedimento in data 28.04.2023;
- della nota in data 4.5.2023 del predetto Comandante;
- del verbale n. 1 della Commissione di gara relativo alla seduta riservata tenutasi in data 9.5.2023 e relativi allegati;
- del verbale n. 2 della Commissione di gara relativo alla seduta riservata tenutasi in data 10.5.2023 e relativi allegati;
- del verbale n. 3 della Commissione di gara relativo alla seduta riservata tenutasi in data 15.5.2023 e relativi allegati;
- del verbale n. 4 della Commissione di gara relativo alla seduta riservata tenutasi in data 16.5.2023 e relativi allegati;
- di tutti gli altri atti del procedimento, nonché di quelli presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara;
- dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio;
e per la condanna
alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all'affidamento in favore di Safety21 s.p.a., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, che viene espressamente dichiarata con il presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stato stipulato tra il Comune di Padova e la controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e di Velocar s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Premessa.
1. Ai fini dell’esposizione in fatto della vicenda oggetto della controversia all’esame il Collegio ritiene opportuno muovere dal ricorso proposto da Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. (nel prosieguo, Telerete), il cui ramo di azienda - avente ad oggetto la fornitura, installazione e manutenzione di materiali ed impianti per il controllo e la videosorveglianza territoriale, la fornitura di sistemi omologati per il rilevamento della velocità istantanea (c.d. autovelox), l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica mediante utilizzo di infrastrutture di operatori terzi debitamente autorizzati e l’installazione, fornitura e gestione di reti wifi pubbliche – in data 22 febbraio 2023 è stato acquisito da Safety21 s.p.a. (nel prosieguo, anche Safety21), odierna ricorrente.
Tale cessione comprende infatti anche la partecipazione di Telerete alla procedura di gara, indetta dal Comune di Padova, sulla quale si innesta il contenzioso in esame.
- Il precedente giudizio. L’impugnazione della procedura di gara da parte di Ne-T by Telerete Nordest s.r.l.
2. In particolare, con ricorso iscritto al n. 80 del 2021 R.G., Telerete aveva esposto a di avere preso parte alla procedura aperta, indetta dal Comune di Padova, per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e alle infrazioni ai limiti massimi di velocità, oltre ai servizi connessi.
Alla gara, retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva partecipato anche Velocar s.r.l., odierna controinteressata (nel prosieguo, Velocar), che si era collocata al primo posto della graduatoria (con un punteggio complessivo di 93,93 punti) e alla quale, con determinazione del 16 dicembre 2020, era stato aggiudicato il servizio. Telerete, graduatasi in seconda posizione con 93,31 punti, aveva impugnato gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta a favore di Velocar.
3.1 Nel primo motivo, Telerete aveva lamentato che la controinteressata avrebbe offerto un dispositivo non conforme alle specifiche stabilite dalla stazione appaltante. In particolare, Velocar avrebbe proposto il noleggio di un sistema che, oltre a rilevare le infrazioni al codice della strada in conformità al decreto di omologazione (che nello specifico ne permette l’utilizzo alternativo per due sole funzioni possibili: “ controllo delle infrazioni al semaforo rosso ” e “ accertamento della velocità ” – prot. 4708 del 2016), registra altresì in modo generico e indifferenziato tutti i veicoli che transitano nel raggio di azione del dispositivo, verificando in automatico a mezzo di banche dati, ossia senza l’interposizione di un operatore, anche il rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione.
Lo svolgimento, da parte dell’unico dispositivo di rilevazione, di tali funzioni automatiche di verifica e registrazione massiva a carico dei veicoli circolanti sul tratto di strada sottoposto a controllo, per di più in difformità rispetto al decreto di omologazione, risulterebbe vietato.
Aveva osservato inoltre Telerete che tali funzioni, afferenti alla elaborazione dei dati identificativi dei veicoli transitati in prossimità del dispositivo, oggetto di specifici criteri di valutazione e premiati mediante l’attribuzione di ulteriori punteggi, avrebbero dovuto essere svolte mediante l’installazione di un ulteriore sistema autonomo e aggiuntivo, debitamente omologato, che la ricorrente non avrebbe tuttavia proposto.
- I motivi d’impugnazione formulati da Ne-T by Telerete Nordest s.r.l.
3.1.1 (I.1) Sulla base di tali premesse, Telerete aveva contestato dunque la mancata esclusione della controinteressata, per avere quest’ultima offerto funzionalità non previste ed eccedenti rispetto alle prescrizioni del decreto di omologazione del dispositivo offerto in gara, in violazione del disciplinare, che avrebbe richiesto l’osservanza delle specifiche e delle condizioni d’impiego sancite dal suddetto decreto ministeriale.
3.1.2 (I.2) Telerete aveva rilevato inoltre che il dispositivo offerto dalla controinteressata non avrebbe potuto essere utilizzato per lo svolgimento di operazioni di controllo massivo (essendo ciò espressamente precluso), con la conseguenza che i punteggi, volti a premiare tali funzionalità, sarebbero stati illegittimamente assegnati. Con riguardo al criterio H (relativo alla creazione di “ black list per veicoli da ricercare ” e alla predisposizione di un avviso immediato), aveva contestato in particolare l’assegnazione a Velocar di 1,333 punti, che avrebbero dovuto essere sottratti dal punteggio ad essa complessivamente attribuito, così da determinarne lo slittamento al secondo posto della graduatoria, alle spalle della ricorrente.
3.1.3 Telerete aveva censurato ancora la difformità del dispositivo offerto dalla controinteressata rispetto al decreto di omologazione (punto 1.5), la mancata predisposizione di un sistema utilizzato ai soli fini statistici per il “ conteggio dei veicoli totali (sanzionati e non) suddiviso per macroclasse di appartenenza e per il calcolo della velocità media per ciascuna macroclasse ” (criterio F – punto 1.6) e la carenza di funzionalità dichiarate (poiché il sistema consentirebbe la classificazione in macroclassi e solo nella modalità di rilevamento della velocità – punto 1.7).
3.2 (II) Nel secondo motivo, Telerete aveva contestato la formulazione dei criteri indicati dal disciplinare per l’attribuzione dei punteggi discrezionali, i quali, caratterizzati da un contenuto solamente descrittivo, non darebbero conto delle ragioni in base alle quali un’offerta avrebbe dovuto essere ritenuta preferibile rispetto ad un’altra.
3.3 Con il terzo motivo, Telerete aveva proposto istanza di cui all’art. 116, cod. proc. amm., diretta a conseguire pieno accesso all’offerta amministrativa, tecnica ed economica di Velocar, solo parzialmente ostesa dall’Amministrazione.
Tale istanza era stata a accolta da questa Sezione che, con ordinanza collegiale n. 249 del 2021, aveva disposto l’esibizione della documentazione richiesta.
4. (III) Esaminata la documentazione acquisita in forza della citata ordinanza, Telerete aveva proposto un primo