TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-04, n. 202400548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-04, n. 202400548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400548
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 00548/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per la condanna al risarcimento danni

PER LA SOMMINISTRAZIONE VACCINICA AVVERSA AVVENUTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 13.1.2020 e depositato il 22.1.2020 -OMISSIS- dell’Esercito Italiano, ha esposto:

-) arruolatasi l’-OMISSIS- in ottime condizioni di salute e in servizio presso il -OMISSIS-, il -OMISSIS-è stata sottoposta presso l’Infermeria del suddetto Reparto a vaccinazione obbligatoria con somministrazione del vaccino “Revaxis” (antitetanica, antidifterica ed antipolio) come da libretto sanitario, accusando, immediatamente dopo la somministrazione, forti “artralgie diffuse alle articolazioni, ai polsi, alle caviglie e ginocchi con tumefazione, cefalea, nausea, prurito e limitazione funzionale degli arti inferiori” tanto da dover ricorrere al P.S. dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- dove è rimasta ricoverata nel Reparto Malattie Infettive fino al -OMISSIS-, presso il quale veniva rilevata l’insorgenza delle patologie: a) “Polineuropatia post – vaccinale”;
b) Infezione da parvovirus B19 in paziente con dislocazione caudale delle tonsille cerebillari”;

-) con nota del -OMISSIS- l’Ufficiale Medico dell’Infermeria segnalava al Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare, al Comando Logistico Sud Comando di Sanità – Sezione di Medicina Preventiva di Napoli, al Responsabile per la Farmacovigilanza della A.S.L. -OMISSIS-e per conoscenza al Capo Sezione Sanità e Veterinaria del Distaccamento della -OMISSIS- la reazione avversa al vaccino somministrato alla ricorrente, da cui verrebbe dimostrata pacificamente la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino, l’insorgenza degli effetti indesiderati e la contrazione delle patologie in un rapporto diretto di causa-effetto;

-) il -OMISSIS- veniva visitata presso dall’-OMISSIS-– Unità Operativa Complessa di Allergologia e Immunologia Clinica con diagnosi “Polineuropata e Poliartralgia post – vaccinica e pregressa infezione da parvovirus B19”;

-) con domanda del -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le citate infermità sofferte;

-) il -OMISSIS- la ricorrente si sottoponeva a visita specialistica cardiologica con esame monodimensionale, bidimensionale, esame doppler e color doppler, la quale diagnosticava “Valvulopatia mitro – aortica, verosimilmente secondaria a reazione sistemica post – vaccinica”;

-) il -OMISSIS- effettuava una visita medico–legale dalla cui relazione si evince che la vaccinazione effettuata sulla paziente con vaccino Revaxis (antitetano, antidifterica ed antipolio) è stata la causa e/o la concausa preponderante nello sviluppo dell’infermità “Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in attuale buon compenso cardiovascolare (classe funzionale NYHA1)”;

-) il -OMISSIS- si sottoponeva a visita specialistica neurologica presso l’-OMISSIS- che le diagnosticava una “Reazione post – vaccinica” avvenuta -OMISSIS-con presenza di “cefalea in sede nucale di tipo gravativo con presenza di nausea, vomito, fonofobia e fotofobia e valvulopatia mitro – aortica, verosimilmente secondaria a reazione sistemica post – vaccinica;

-) con verbale -OMISSIS- la C.M.O. di Messina ha giudicato la ricorrente affetta dalle infermità: 1) “Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in attuale buon compenso cardiovascolare (classe funzionale NYHA1)” ritenendola ascrivibile a Tabella A Categoria 8^;
2) Emicrania senza aura in trattamento farmacologico in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica;
3) “Pregressa infezione da parvovirus B19, ritenendo queste ultime non ascrivibili a Categoria;

-) dal -OMISSIS- veniva ricoverata presso la clinica “-OMISSIS- dove le veniva diagnosticata una “Dispnea da sforzo in paziente con insufficienza aortica moderata di probabile natura postendocarditica, postumi di polineuropatia e poliartralgia post – vaccinica. NYHA III;

-) con verbale Modello -OMISSIS-, la C.M.O. 2^ di Messina la giudicava affetta da: a) Polineuropatia e Poliartralgia post – vaccinica;
b) Infezione da Parvovirus B19;
c) Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in soggetto con aneurisma del SIA ecocardiograficamente documentato;
d) Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate, recenti anomalie EEG grafiche sulle derivazioni fronto–temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica;
la stessa veniva dichiarata “permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato nell’Esercito Italiano in modo assoluto e posta in congedo assoluto”;

-) il -OMISSIS-essa si sottoponeva a ulteriore visita medico-legale con ulteriore diagnosi per cui le infermità “Postumi di polineuropatia e poliartralgia con cefalea a tipologia emicranica e cefalea tensiva (E.E.G. anomalie irritative in fronto – temporale sinistra - RMN areola iperintensa temporale sinistra - Dispnea da sforzo in paziente con insufficienza moderata aortica, mitralica e tricuspidale di natura post – endocarditica (Classe NYHA III)” sono compatibili con la terapia vaccinica somministrata in data -OMISSIS- presso l’Infermeria del -OMISSIS--;
al contempo valutava un danno biologico nella misura del 40%;

-) con nota racc. a.r. dell’-OMISSIS- la stessa chiedeva allo Stato Maggiore dell’Esercito il risarcimento dei danni per le lesioni personali procurate attraverso la somministrazione del vaccino “Revaxis” stante il nesso di causalità con l’insorgenza delle sopra citate patologie in rapporto di causa–effetto;

-) con verbale -OMISSIS-la Commissione Medica Ospedaliera di Messina 2^ ha attestato che, in data -OMISSIS-la ricorrente ha effettuato la vaccinazione antitetanica – antidifterica e antipolio con la somministrazione del vaccino Revaxis presso il Reparto di appartenenza (-OMISSIS-) per la profilassi vaccinale dei militari. “In conseguenza della reazione avversa al vaccino Revaxis sono insorte le patologie “Polineuropatia e Poliartralgia post – vaccinica b) Infezione da Parvovirus B19 con artralgie diffuse, cefalee e conservata sensibilità sussiste nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgenza dell’infermità Emicrania senz’aura in trattamento farmacologico con riscontrate anomalie EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post – vaccinica”;

-) con decreto n. -OMISSIS-il Ministero della Difesa ha ritenuto le infermità: 1) Emicrania senza aura in trattamento farmacologico in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica e 2) Pregressa infezione da parvovirus B19 dipendenti da causa di servizio, ma ha ritenuto l’infermità “ Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in attuale buon compenso cardiovascolare (classe funzionale NYHA1) ” non dipendente da causa di servizio, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-;

-) tale provvedimento è oggetto d’impugnativa innanzi al T.A.R. Calabria (ricorso allibrati al n. -OMISSIS- R.G.) nella parte relativa al mancato riconoscimento di quest’ultima patologia come dipendente da causa di servizio;

-) con nota del -OMISSIS- (inviata anche il successivo -OMISSIS-) la stessa ha nuovamente fatto richiesta di risarcimento danni per le lesioni personali procurate attraverso la somministrazione del vaccino “Revaxis” non riscontrata e sulla quale si è formato il silenzio–rigetto, consistenti in inabilità temporanea totale per mesi 4, inabilità temporanea parziale per mesi 16 (sedici), danno biologico e danni morali, calcolati secondo le tabelle del Tribunale di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile, in complessivi €. 374.130,00.

1.1- Tanto premesso, con l’epigrafato ricorso viene chiesto a questo Tribunale di annullare il silenzio – rigetto dell’istanza di risarcimento danni del -OMISSIS- e accertare la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti, come da specifica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

1.2- La ricorrente ha allegato, in punto di diritto, la violazione degli artt. 2 - 32 e 97 Cost. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., rilevando che:

-) risulta ampiamente provato il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza delle patologie invalidanti per la ricorrente, così come esposto in narrativa;

-) essa ha subito un danno ingiusto meritevole di risarcimento quanto a danni non patrimoniali in conseguenza della lesione degli interessi della persona, in relazione a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati – danno morale, danno biologico che non implicano il riconoscimento di distinte categorie di danno –avendo essa subito un’apprezzabile alterazione della qualità della vita consistita “in un agire altrimenti” o – per meglio dire – “nel non poter più fare come prima” come si evince dalla documentazione sanitaria versata in atti- nonché del danno esistenziale rilevando che il danno biologico sussiste anche in relazione alla responsabilità contrattuale dell’Amministrazione Militare per essere correlata alla violazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale della dipendente (art. 2087 c.c.).

2- Con atto del 24.1.2020 si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.

3- Con successiva memoria del 3.1.2024 il Ministero ha eccepito, tra l’altro, che il giudizio già instaurato dalla ricorrente avverso il decreto n. -OMISSIS-si è concluso sfavorevolmente alla ricorrente in quanto infondato (sentenza n. -OMISSIS-) e la relativa pronuncia, passata in giudicato, non può non rilevare nel presente giudizio, trattandosi di richiesta di risarcimento per patologie da un lato non sono ricollegabili allo stato di servizio e dall’altro non ascrivibili a categorie per cui è previsto un risarcimento.

4- In vista della trattazione del merito non è pervenuta alcuna difesa da parte ricorrente.

5- All’udienza pubblica del 21.2.2024 il ricorso è stato tratto in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Si osserva anzitutto che con la missiva del -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni con riferimento alle patologie che, dal tenore della diffida stessa, dovrebbero essere quelle per le quali è stato redatto il verbale Modello -OMISSIS-, dalla C.M.O. 2^ di Messina e cioè:

-) valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in soggetto con aneurisma del SIA ecocardiograficamente documentato;

-) emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate, recenti anomalie EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica;

-) pregressa infezione da Parvovirus B19.

La stessa C.M.O., nel rilevare che la ricorrente era permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato nell’Esercito Italiano e da porre in congedo assoluto, aveva peraltro soggiunto che la stessa era impiegabile quale parzialmente inidonea ai sensi del DPR n. 738/1981 e della legge n. 68/1999 qualora l’infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa e controindicato in compiti che la espongono a stress psico fisico emotivo intenso e protratto.

9- Vi è da però considerare che con il precitato decreto n. -OMISSIS-, il Ministero della Difesa –preso atto del verbale n. -OMISSIS- e alla luce del parere del C.V.C.S. nell’adunanza n. -OMISSIS-- aveva concluso nel senso che:

-) la patologia “ Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in soggetto con aneurisma del SIA ecocardiograficamente documentato ” non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

-) l’infermità “ Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate, recenti anomalie EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica ” quantunque riconosciuta dal C.V.C.S. come dipendente da causa di servizio, non è stata ritenuta dalla C.M.O. ascrivibile a categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981 n. 834;

-) la patologia “ Pregressa infezione da Parvovirus B19 ” quantunque riconosciuta dal C.V.C.S. come dipendente da causa di servizio, non è stata ritenuta dalla C.M.O. ascrivibile a categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981 n. 834.

10- Orbene, parte ricorrente aveva impugnato il precitato decreto con riferimento alla patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio, con esito, come già osservato sfavorevole, nel senso che il provvedimento è stato considerato immune dalle censure da questa prospettate, ragion per cui esso deve essere consolidato.

11- Tanto osservato, rileva la giurisprudenza che “ L'equo indennizzo da causa di servizio, per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è distinto dal risarcimento del danno atteso che mentre quest'ultimo, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica, l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15%, per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale e per la sua non coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15.1.2015, n.222), mentre per altro verso l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'equo indennizzo dovuto a infermità per causa di servizio non osta all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal dipendente pubblico ex art. 2087 c.c. (in termini, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 12.4.2018, n.109).

Quanto, poi, nello specifico, ai danni allegati da parte ricorrente, è da rilevare che:

-) “ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare sul piano della prova tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale) quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (cd. danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi come danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2023, n.25191);

-) “ Il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva. In assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già contenute nelle tabelle applicate per il risarcimento), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione. Infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite ” ( ex plurimis, Tribunale Bari sez. II, 30/03/2023, n.1134)

-) “ Sebbene non possa essere considerato risarcibile in re ipsa, per il ristoro del danno non patrimoniale è sempre ammessa la prova per presunzioni semplici, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile ritenere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25/05/2023, n.367).

12- Tanto chiarito, per quanto riguarda la patologia “ Valvulopatia mitro – aortica tricuspidale in soggetto con aneurisma del SIA ecocardiograficamente documentato ” è da ritenersi sufficientemente accertata la non dipendenza da causa di servizio.

13- Quanto alle ulteriori patologie, per le quali astrattamente l’Amministrazione stessa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, deve osservarsi che tale circostanza non esime la ricorrente dal comprovare adeguatamente la sussistenza di danni apprezzabili, per come richiesto dalla giurisprudenza.

14- Orbene, parte ricorrente richiama, a fondamento delle proprie pretese, taluni referti medici, peraltro già vagliati nel precedente contenzioso sfociato nella pronuncia n. -OMISSIS-nel senso che:

a) la relazione medica del -OMISSIS- si limita ad una mera affermazione – peraltro in termini di semplice verosimiglianza (riportando unicamente l’espressione “Valvulopatia mitro – aortica, verosimilmente secondaria a reazione sistemica post – vaccinica”) senza però sviluppare approfondimenti di sorta su tale aspetto, come pure sugli ulteriori profili che saranno quindi toccati sinteticamente dal C.V.C.S.;

b) il successivo referto del -OMISSIS- in data -OMISSIS- - -OMISSIS- riporta semplicemente la diagnosi “Polineuropata e Poliartralgia post – vaccinica e pregressa infezione da parvovirus B19” parimenti senza ulteriori approfondimenti nei termini anzidetti;

c) anche la perizia medico–legale redatta in data -OMISSIS-, dopo aver dato conto del dato fattuale, della documentazione esibita e dell’esame obiettivo generale, in tema di condizioni medico-legali si limita a sviluppare alcune considerazioni generali in ordine alla natura della “causa di servizio”, al rilievo delle concause e della predisposizione costituzionale e, pervenendo in ultimo al caso controverso, si limita ad affermare in termini generici che “è evidente che, nel nostro caso, la vaccinazione effettuata sulla p. con vaccino REVAXIS (antitetano, antidifterica, antipolio) è stata la causa e/o la concausa preponderante nello sviluppo delle patologie la cui eventuale predisposizione non ne annulla l’efficienza. Pertanto le patologie di cui è affetta la p. “Polineuropatia e Poliartralgia post vaccinica;
Infezione da parvovirus B19;
Insufficienza aortica lieve media;
Insufficienza mitralica minima;
Insufficienza tricuspidale minima” devono riconoscersi SI dipendente da causa di servizio con una riduzione della capacità lavorativa che, in base alle tabelle della Corte dei Conti n. 53710 del 12/03/1960, sono ascrivibili almeno ad una 6° cat. Tab. A.”;
in tal modo, però, vengono fornite valutazioni ed elaborate conclusioni apodittiche ed assertive che, a tutto concedere, non vanno oltre una valutazione di mera verosimiglianze oltre ad essere prive di significativi approfondimenti anche in ordine all’efficienza dell’eventuale predisposizione costituzionale del soggetto (aspetto, questo, peraltro trattato in termini generici e limitati alla “petizione di principio” per cui l’eventuale predisposizione – pertanto non esclusa ma neanche ammessa – non ne annullerebbe l’efficienza), che pertanto non consente di ritenere irragionevoli le conclusioni del C.V.C.S.;

d) quanto alla cartella clinica di “-OMISSIS-, redatta all’atto delle dimissioni del -OMISSIS-, essa si limita a riportare la diagnosi “Dispnea da sforzo in paziente con insufficienza aortica moderata di probabile natura postendocarditica, postumi di polineuropatia e poliartralgia post – vaccinica. NYHA III” senza però che siano evincibili ulteriori approfondimenti attinenti al thema decidendum per come sopra riportato;

e) infine, con riferimento al referto medico-legale del -OMISSIS-, per quanto di interesse nella controversia esso si limita a riportare, in termini generici, il riferimento alla guarigione clinica con postumi stabilizzati consistenti in “Postumi di polineuropatia e poliartralgia con cefalea a tipologia emicranica e cefalea tensiva (E.E.G. anomalie irritative in fronto – temporale sinistra) (RMN areola iperintensa temporale sinistra), Dispnea da sforzo in paziente con insufficienza moderata aortica, mitralica e tricuspidale di natura post – endocarditica (Classe NYHA III) compatibili con le lesioni da terapia vaccinica somministrata in data -OMISSIS- presso l’Infermeria del -OMISSIS--”, riportando dunque la dipendenza da causa di servizio in termini di mera compatibilità e dunque mera ipoteticità e comunque non fornendo elementi idonei a confutare quanto affermato dal C.V.C.S.;

f) gli ulteriori referti depositati in data -OMISSIS- per un verso (riguardando accertamenti svolti tra il -OMISSIS-) sono di gran lunga posteriori al procedimento amministrativo e, in ogni caso, non aggiungono nulla di significativo o di più approfondito (né nel referto né nella diagnosi), a quanto già acquisito agli atti.”

15- Senonchè, pur ribadita la diversa natura del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo (che postula la necessità di infirmare la ragionevolezza del giudizio espresso dal C.V.C.S. cui si è conformata l’Amministrazione) e del giudizio risarcitorio (che deve fornire gli elementi probatori per come sopra esposto) deve comunque evidenziarsi che, dalle allegazioni ora riportate non è dato evincere un corredo probatorio sufficiente in ordine al fatto che, per un verso, sussista un nesso causale tra le patologie evidenziate e la causa di servizio (con specifico riferimento alla patologia “Valvulopatia mitro – aortica, verosimilmente secondaria a reazione sistemica post – vaccinica” , peraltro già esclusa in via amministrativa) e, per altro verso, che per le altre patologie astrattamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio in via amministrativa vi sia stata l’insorgenza di danni specificamente apprezzabili, viepiù sotto il profilo non patrimoniale, non essendo ciò evincibile dai medesimi referti sopra considerati.

16- Detto in altri termini, ribadito che il danno non patrimoniale non è in re ipsa , in quanto si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, eventualmente attraverso presunzioni, è da rilevare che la ricorrente ha fornito indicazioni del tutto generiche -sia nella richiesta di risarcimento danni dell’-OMISSIS- sia nell’odierno ricorso- in ordine ai pregiudizi subiti. Peraltro, nulla è dato rinvenire dalla mera indicazione della C.M.O. per cui la ricorrente era permanentemente inidonea al servizio militare incondizionato nell’Esercito Italiano e da porre in congedo assoluto, atteso che, per un verso, non veniva di per sé esclusa la reimpiegabilità parziale presso il personale civile alle condizioni previste dalla legge e, per altro verso, non risultano adeguatamente evidenziate da parte ricorrente le conseguenze che tale vicenda avrebbe sostanzialmente indotto sulla qualità della sua vita.

In sostanza, difetta l’allegazione di fatti ed elementi specifici idonei ad inferire quale possa essere stata l’effettiva portata degli eventuali pregiudizi che le patologie ora evidenziate avrebbero importato sulla sua vita quotidiana.

17- In conclusione il ricorso va rigettato.

18- Le circostanze complessive della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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