TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800420

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800420
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00420/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00521/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2017, proposto da
AN SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Alianello, con domicilio eletto presso il suo studio in Fabriano, via Cialdini 12;



contro

Comune di Fabriano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n. 99;



per l'annullamento

dell’ordinanza del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano n. 209 del 6/7/2017, avente ad oggetto demolizione e rimozione di un manufatto in muratura realizzato sulla copertura del fiume Giano nel retro del locale adibito a negozio (farmacia) ubicato in Via Cialdini n. 6, contraddistinto al Catasto Urbano al foglio n. 136 part. n. 847 sub. 1/parte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabriano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente riferisce di essere proprietario di un piccolo ripostiglio, di circa mq. 9, costruito verso la fine degli anni 20, del secolo scorso, sopra un ballatoio che funge da parziale copertura del Fiume Giano nella parte in cui attraversa il centro abitato di Fabriano e scorre sotto le abitazioni, tra le quali l’edificio principale di cui detto ripostiglio costituisce pertinenza.

Con il provvedimento oggetto di gravame, adottato ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, il Comune ordinava la demolizione del manufatto in oggetto poiché ritenuto essere stato costruito in epoca successiva alla delibera del Podestà n. 307, pubblicata in data 16/6/1934, a norma della quale: “sull’area soprastante la copertura del Fiume Giano ceduta ai frontisti in conformità della Deliberazione Consiliare 23 maggio 1926 n. 50 è proibito in modo assoluto di sopraelevare fabbricati o parti di fabbricati di qualsiasi specie e mole”. Il Comune riteneva inoltre che l’area soprastante la copertura del Fiume (ballatoio) fosse di proprietà demaniale.

Si è costituito il Comune di Fabriano per resistere al gravame chiedendone il rigetto.

2. Con le prime due censure, in parte ripetitive, viene dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto istruttorio e contraddittorietà tra atti e comportamenti dell’amministrazione. In particolare il ricorrente deduce che il ripostiglio sorge su area (ballatoio) sempre stata di proprietà privata fin dalla costruzione delle facciate dell’edificio o comunque ceduta ai frontisti, dallo stesso Comune, al momento della sua realizzazione (fine anni '20 del secolo scorso). Deduce, inoltre, che il manufatto è stato realizzato prima del 1934 come accertato dalla stessa amministrazione comunale (cfr. relazione tecnica dell’Ufficio abusi edilizi del Comune di Fabriano datata 18/2/2014) e come riferito da alcuni testimoni nati prima o in

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