TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-01-22, n. 202401138
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Pubblicato il 22/01/2024
N. 01138/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4769 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società ENI S.p.A., in persona del suo rappresentante legale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato Prof. A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Superiore Sanità, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Arpa Lazio, A.S.L. Roma 6, Città di Pomezia, Regione Lazio, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO
- della nota della Città metropolitana di Roma Capitale Prot. MRC-2022- 0037715 del 28 febbraio 2022;
- nonché di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI
- della nota della Città metropolitana di Roma Capitale Prot. MRC-2022-0074686 del 5 maggio 2022;
- nonché di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso
o conseguenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 17 febbraio 2022, l’odierna ricorrente chiedeva al “ Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia ” del Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale derivanti dalla Messa in Sicurezza d’Emergenza (cd MISE) del sito, tramite emungimento delle acque di falda dal sottosuolo.
2. A seguito del ricevimento della summenzionata istanza, la Città Metropolitana di Roma Capitale comunicava alla ricorrente - per mezzo della nota impugnata con l’odierno ricorso introduttivo (prot. 37715 del 28 febbraio 2022) - che ENI S.p.A. ricadrebbe nel campo di applicazione del DPR 59/2013 per essere una piccola/media impresa, omettendo erroneamente di specificare (per mero refuso materiale) che ENI S.p.A. soggiace al DPR 59/2013 non già perché è una piccola e media impresa, bensì perché è titolare di un impianto non soggetto ad autorizzazione integrata ambientale. Con la suddetta nota del 28 febbraio 2022, inoltre, l’Amministrazione metropolitana – proprio in ragione dell’applicabilità del DPR 59/2013 – trasmetteva l’istanza alla struttura competente interna, segnatamente l’Ufficio AUA del Dipartimento III.
3. Con successiva istanza prot. n. 70100 del 27 aprile 2022, l’odierna ricorrente sollecitava l’Amministrazione metropolitana ad annullare e/o revocare in autotutela la precedente nota prot. 37715 del 28 febbraio 2022;parallelamente, in data 29 aprile 2022, la ricorrente notificava all’Amministrazione metropolitana l’odierno ricorso introduttivo avverso la nota del 28 febbraio 2022.
4. Con successiva nota prot. n. 74686 del 5 maggio 2022, l’Amministrazione metropolitana ha rappresentato all’odierna ricorrente che l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ex artt. 243 e 124 del D. Lgs. 152/06 (per la quale la ricorrente ha originariamente instato) è ricompresa – in considerazione dell’inclusione di ENI S.p.A. nel campo di applicazione del DPR 59/2013 –nell’autorizzazione unica ambientale (AUA) avente durata di 15 anni ai sensi dell’art. 3 c.1 e c. 3 del DPR 59/2013;ha chiarito inoltre l’Amministrazione metropolitana che “ l’istanza di autorizzazione presentata da codesta società, quindi, non è stata rigettata ma semplicemente trasferita all’ufficio competente della CMRC che è la Direzione del Dipartimento III. In ogni caso, al fine di non creare ulteriori disguidi, si invita codesta società a presentare sollecitamente la formale istanza di autorizzazione presso il SUAP competente (Comune di Pomezia), assicurando da parte della CMRC la sollecita evasione del procedimento, salvo integrazioni documentali ove necessarie ”.
5. L’odierna ricorrente ha poi impugnato, con i motivi aggiunti, anche la summenzionata nota di chiarimenti del 5 maggio 2022.
6. In data 23 maggio 2022, la Direzione del Dipartimento Ambiente di Città Metropolitana di Roma Capitale – avendo acquisito l’istanza di ENI S.p.A. dal Servizio precedentemente adito – ha convocato un tavolo tecnico con la ricorrente al fine di chiarire definitivamente il riparto di competenze ed alcuni aspetti tecnici.