TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-10-16, n. 201202544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-10-16, n. 201202544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201202544
Data del deposito : 16 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01559/2011 REG.RIC.

N. 02544/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01559/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2011, proposto da:
Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M B B, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Milano Piazza Sant’Ambrogio n. 8;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 20305/10 – n. 30673/10 r.g. emesso dal Tribunale di Milano in data 11.06.2010, munito di formula esecutiva il 16.11.2010 e notificato in tale forma il 24.12.2010 e non opposto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 20305/10 – n. 30673/10 r.g. emesso dal Tribunale di Milano in data 11.06.2010, munito di formula esecutiva il 16.11.2010, notificato in tale forma il 24.12.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 1.135.626,21 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

Il Tribunale, con sentenza n. 2070/2011 depositata in data 01.08.2011, ha disposto l’ottemperanza del titolo suindicato, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati.

Con nota depositata in data 18.11.2011, il Commissario ad acta delegato – il dott. Domenico Giordano, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura UTG di Cosenza – ha documentato l’attività svolta, producendo copia del provvedimento di liquidazione in favore della ricorrente ed ha chiesto un rinvio per la ultimazione della procedura.

Il Tribunale, preso atto dell’attività svolta, con sentenza n. 3233/2011, depositata in data 19.12.2011, ha assegnato un ulteriore termine al Commissario ai fini dell’ottemperanza.

Con nota depositata in data 23.02.2012, il Commissario ad acta ha riferito che, nonostante l’adozione del decreto di liquidazione, l’amministrazione non ha ancora effettuato i pagamenti, palesando l’esigenza di approfondimenti tecnici al fine di evitare duplicazioni di pagamento.

Preso atto della situazione ora riferita, il Tribunale con sentenza n. 874/2012 depositata in data 20.03.2012 ha ordinato al Commissario ad acta di accertare se l’amministrazione abbia effettuato i pagamenti o, quanto meno, definito tempi certi di pagamento accettati dalla ricorrente e in caso di mancanza di tale definizione, di attivarsi direttamente, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo alla diretta adozione dei mandati di pagamento, previa verifica, in contraddittorio con la società interessata e con l’amministrazione debitrice, dell’ammontare dei crediti residui, nonché curandone la loro effettiva esecuzione.

Ciò nonostante, i pagamenti non sono stati effettuati.

Con relazioni del 04.06.2012 e del 09.06.2012, il Commissario ha riferito che l’esecuzione dei decreti starebbe procedendo “sulla base della regolamentazione adottata dal Commissario della Regione Calabria per la gestione del pregresso debito sanitario”, ma allo stato non risulta che tutti i pagamenti siano stati effettuati, atteso che solo per le fatture successive al 31.12.2008 il Commissario riferisce di pagamenti parziali da parte del’ASL.

In relazione a quest’ultimo profilo vale precisare che, al di là dei rapporti insorti tra l’ASL e la Regione Calabria in ordine al pagamento delle somme dovute dall’Azienda, resta fermo che il giudicato della cui ottemperanza si tratta si è formato nei confronti dell’ASL e della parte ricorrente, sicché ai fini del presente giudizio l’ASL è il soggetto tenuto all’ottemperanza del decreto ingiuntivo rispetto al complesso delle somme in esso indicate e tale profilo non è inciso da successivi, eventuali, rapporti intercorsi tra l’ASL e la Regione Calabria.

Né tali rapporti interferiscono con il ruolo del Commissario ad acta, il quale deve sostituirsi all’ASL e non alla Regione Calabria nell’effettuazione dei pagamenti necessari ad assicurare l’ottemperanza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

Tanto premesso, il Tribunale osserva che deve essere assicurata dal Commissario ad acta la soddisfazione del credito accertato in favore della società ricorrente, senza immotivate dilazioni e con l’avviso che ulteriori ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

Ne deriva la necessità di disporre affinché il Commissario ad acta si attivi, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo: a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) alla immediata adozione, in caso di permanente inerzia dell’ASL, dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curandone poi l’effettiva esecuzione, fino all’integrale soddisfazione della pretesa vantata dalla società ricorrente.

Sul punto vale precisare che il Commissario è un ausiliare del giudice (ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), del codice del processo amministrativo), titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione. Ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione. L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 24 della Costituzione oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa (così espressamente Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2012, n. 1194).

Ne consegue il differimento della trattazione ad altra camera di consiglio, indicata in dispositivo, al fine di verificare lo stato dell’ottemperanza, con ordine al Commissario ad acta di procedere, oltre che all’effettuazione delle attività ora delineate, anche alla produzione di una specifica relazione almeno dieci giorni prima della camera di consiglio così individuata, in cui si dia conto dell’attività svolta dopo la comunicazione della presente sentenza.

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