TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-02-14, n. 201901956

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-02-14, n. 201901956
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901956
Data del deposito : 14 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2019

N. 01956/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01424/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fastweb S.p.A. Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G, E C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Borghese n. 3, come da procura in atti;

contro

Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione di Consumatori U.Di.Con in P.L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Patera, Giuseppe Catalano, con domicilio eletto presso lo studio Manuele Misiani in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, come da procura in atti;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Codacons - Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Diritti Degl, L'Associazione degli Utenti per i Diritti Telefonici- A.U.S. Tel Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso il Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, come da procura in atti;
Associazione Movimento Consumatori, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri, come da procura in atti;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 500/17/Cons, recante Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/Cons come modificata dalla delibera 121/17/Cons (contestazione n. 9/17/DTC), adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 e successivamente notificata e pubblicata;

di ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, con particolare riguardo, ove occorrer possa all'atto di contestazione n. 9/17/DTC; al provvedimento di rigetto degli impegni comunicato in data 11 dicembre 2017; alle delibere 121/17/Cons e 171/17/Cons (già impugnate con separato ricorso, n. 4380/17); della richiesta di informazioni AGCom notificata in data 25 gennaio 2018 relativa all'ottemperanza alla delibera n. 500/17/Cons; in quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse delle disposizioni della del. 581/15/Cons, all. A , recante il regolamento in materia di procedure sanzionatorie ed impegni dell'Autorità;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FASTWEB SPA il 22 marzo 2018:

e previo provvedimento cautelare monocratico presidenziale ai sensi dell'art. 56, c.p.a.

- della delibera AGCom n. 113/18/Cons nella parte in cui diffida la ricorrente a porre in essere misure restitutorie ai propri clienti, in relazione al mantenimento della cadenza quadrisettimanale di fatturazione;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente, antecedente o successivo a quello impugnato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FASTWEB SPA il 11\6\2018 :

annullamento del provvedimento presidenziale 9/18/Pres adottato in data 9 aprile 2018; della successiva ratifica del provvedimento stesso ad opera della delibera 187/18/Cons, adottata nell'adunanza dell'11 aprile 2018; nonché della già impugnata delibera AGCom n. 113/18/Cons nella parte in cui diffida la ricorrente a porre in essere misure restitutorie ai propri clienti in relazione al mantenimento della cadenza quadrisettimanale di fatturazione; di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente, antecedente o successivo a quello impugnato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FASTWEB S.P.A.

per l'annullamento

per quanto di ragione della delibera 269/18/Cons, adottata nella riunione del Consiglio del 6 giugno 2018, disponibile sul sito AGCom dal 3 luglio 2018, notificata in pari data, recante Fissazione di nuovi termini per l'adempimento agli obblighi di cui alle delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS adottate, rispettivamente, nei confronti degli operatori TIM S.P.A.,

FASTWEB S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A. E WIND TRE S.P.A. di ogni atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, nonché per l'annullamento delle delibere 500/17/Cons; 113/18/Cons 9/18/Pres; 187/18/Cons, già impugnate con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Associazione di Consumatori U.Di.Con;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso spedito a notifica il 5 febbraio 2018 e depositato il successivo giorno 7, Fastweb s.p.a., operatore di telefonia, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la deliberazione n. 500/17/Cons dell’Agcom, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb s.p.a. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/Cons come modificata dalla delibera n. 121/17/Cons - Contestazione n. 9/17/DTC.

Con tale atto l’Autorità di settore ha sanzionato l’operatore per il mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa su base mensile o suoi multipli e per la lesione del diritto della generalità degli utenti di disporre di offerte complete e trasparenti al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli; e ciò per non avere variato, entro il termine fissato da Agcom con la delibera n. 121/17/Cons e coincidente con il 22 giugno 2017, l’attuale cadenza di rinnovo e delle offerte sulla base di 28 giorni.

La sanzione irrogata è stata pari a 1.160.000 euro, in dichiarata applicazione dell’art. 98 comma 16 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Nella medesima delibera n. 550/17/Cons l’Agcom ha diffidato l’operatore, in sede di ripristino dell’offerta a cadenza mensile o a multipli di un mese, a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.

2. - Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce (secondo la suddivisione da essa stessa operata: Sezione A; motivi I e II) la carenza di potere e la violazione da parte della delibera 500/17/Cons del periodo transitorio accordato dalle nuove disposizioni del d.l. 7/07 per l’adeguamento dei contratti alla cadenza di fatturazione e rinnovo mensili.

Denuncia inoltre (Sezione B, motivi da III a IX) illegittimità che affliggerebbero il rigetto degli impegni proposti da Fastweb, respinti da AGCom incorrendo in vizi procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.

Inoltre Fastweb denuncia (Sezione C, motivi X e XI), l’illegittimità della sanzione, perché irrogata applicando un massimo edittale che non sarebbe stato in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto, senza valutare elementi determinanti ai fini della riduzione dell’importo e provocando disparità di trattamento rispetto agli altri operatori.

La ricorrente, infine, contesta infine (Sezione D, motivi da XII a XVII) la legittimità della diffida, sostenendo che essa le sarebbe stata rivolta da Agcom in carenza di potere ed in violazione di legge, obliterando qualsiasi necessaria garanzia procedimentale, incorrendo in illogicità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti e contraddittorietà.

3. – Nel ricorso introduttivo Fastweb ha proposta anche istanza cautelare, che è stata accolta dal Collegio con ordinanza n. 997\2018 del 22 febbraio 2018 nei limiti che emergono dal suo tenore letterale, che qui conviene riprodurre:

“Considerato che le complesse questioni dedotte necessitano di una più accurata disamina propria della fase di merito; Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, e a prescindere da ogni considerazione sul merito delle censure dedotte con il ricorso, che sussistono le condizioni per sospendere la delibera impugnata nelle parte in cui essa diffida la ricorrente “a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese – a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento”; Ritenuto a tal riguardo che il carattere - allo stato - indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima

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