TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-11-06, n. 200907007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-11-06, n. 200907007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200907007
Data del deposito : 6 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03790/2009 REG.RIC.

N. 07007/2009 REG.SEN.

N. 03790/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3790 del 2009, proposto da:
F C, M G e S A D G, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo, n.4;

contro

- Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale, in Napoli, alla via Diaz n.11, è domiciliato per legge ;
- Comune di Fontegreca, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

nei confronti di

A M, Antonio Santomarco, Carolina Gianfrancesco, Gaetano Montaquila, Elisabetta Cambio, Gianfrancesco Crescenzo, Sabatino Antonio Iemma, Vincenzo Russo, Felice Domenico Ricci, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio Capasso, Emanuele D'Alterio e Carlo Sarro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, al viale A. Gramsci n.19;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Fontegreca.


Visto il ricorso coi relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti controinteressati individuati in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue ;


FATTO

In data 6 e 7 giugno 2009 si sono tenute le elezioni amministrative nel Comune di Fontegreca (CE), in esito alle quali è stato proclamato Sindaco il sig. A M, con un totale di n.343 voti, con uno scarto di 12 voti rispetto al sig. F C, odierno ricorrente insieme ai sigg. M G (candidato al consiglio comunale) e S A D G (elettrice).

I ricorrenti hanno contestano il risultato elettorale sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 48 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 16, 27, 37, 49 e 64 del D.P.R. n.570/1960 – Violazione dei principi di trasparenza e segretezza delle operazioni di voto nonché di sincerità e libertà del voto – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, incongruità, ingiustizia manifesta – ove si lamenta l’anomalia verbalizzata dal Presidente del seggio elettorale, il quale alle ore 12.00 del 7 giugno 2009 constatava che “erroneamente sono state utilizzate per la votazione le matite non copiative così come inviate dalla Prefettura di Caserta”. Assumono i ricorrenti che l’inconveniente, risolto solo alle ore 14.40 dello stesso giorno con la consegna delle prescritte matite copiative, quando avevano votato ben 434 elettori su 698 (pari a circa il 68% del totale), inficerebbe la validità dell’intera procedura elettorale ;

2) Violazione sotto altro profilo delle norme e dei principi richiamati al punto precedente – in quanto, da un lato, nell’unico seggio elettorale sarebbero state collocate solo due cabine, senza darsi conto dell’impossibilità logistica di collocarne quattro, come prescritto dall’art.37 del D.P.R. n.570/1960, dall’altro, una delle due cabine sarebbe stata posizionata in prossimità di una finestra, non garantendo così la segretezza del voto;

3) Ulteriore violazione della normativa suindicata, sotto altro profilo – in quanto avrebbero partecipato alle votazioni dodici persone illegittimamente iscritte nelle liste elettorali, in quanto solo formalmente residenti nel Comune di Fontegreca.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato documenti e difeso la legittimità delle operazioni elettorali, concludendo con richiesta di reiezione del gravame siccome infondato.

Si sono costituiti anche i soggetti contro interessati individuati in epigrafe, i quali hanno anch’essi chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Nei giorni 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Fontegreca (CE), in esito alle quali è stato proclamato Sindaco il sig. A M, con un totale di 343 voti, con uno scarto di 12 voti rispetto al sig. F C, odierno ricorrente insieme ai sigg. M G (candidato al consiglio comunale) e S A D G (elettrice).

Con il primo motivo, gli instanti lamentano la violazione degli artt.27, 49 e 64 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e dei principi, ivi rinvenibili, di trasparenza, segretezza, sincerità e libertà del voto, in relazione all’anomalia verificatasi nel corso delle operazioni e verbalizzata dal Presidente dell’unico seggio elettorale, il quale alle ore 12.00 del 7 giugno 2009 constatava quanto segue: “erroneamente sono state utilizzate per la votazione le matite non copiative così come inviate dalla Prefettura di Caserta”. Essi assumono che l’inconveniente, risolto solo alle ore 14.40 dello stesso giorno con la consegna delle prescritte matite copiative, quando avevano votato ben 434 elettori su 698 (pari a circa il 68% del totale), inficerebbe la validità dell’intera procedura elettorale.

La doglianza va respinta, senza peraltro che sia rilevante accertare se le matite utilizzate siano o meno conformi al tipo ordinariamente assegnato ai seggi elettorali per le votazioni.

Il Collegio non ignora il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza anche di questo T.A.R. (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 5 giugno 1997, n.610 e 31 maggio 2007, n.2817;
T.A.R. Campania, Napoli, II Sezione, 23 marzo 2006, n.3166;
Salerno, I Sezione, 19 luglio 2006, n.1083), secondo cui va giudicata nulla la scheda votata con strumento diverso dall'apposita matita copiativa, ai sensi dell’art.64, comma 2, del D.P.R. n.570/1960, ma ritiene che lo stesso principio non vada meccanicamente applicato al caso di specie. Ed invero, mentre l’uso individuale e volontario di una matita diversa da quella in dotazione al seggio può ragionevolmente considerarsi un chiaro segno di riconoscimento, invece, un uso generalizzato e ripetuto della stessa, non addebitabile peraltro alla volontà degli elettori, non è idonea a violare il principio di segretezza, non consentendo di risalire alla paternità dei voti espressi, con analoghe modalità, per i diversi candidati (cfr., con riguardo a fattispecie simile, T.A.R. Basilicata, 21 dicembre 2001, n.944).

Né può dubitarsi in via meramente astratta della sincerità del risultato elettorale, ipotizzandosi la mera possibilità di alterazione delle manifestazioni di voto, senza fornire al riguardo alcun principio di prova diretto ad individuare in concreto le schede eventualmente invalide.

Può dunque farsi ricorso ai principi generali di strumentalità delle forme e del favor voti, per cui in materia di operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, che non siano tali da influire sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, riespandendosi la primaria esigenza di conservare il risultato finale della votazione conforme alla volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 15 settembre 2001, n.4830;
T.A.R. Campania, II Sezione, 13 marzo 2002, n.1342).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, da un lato, che nell’unico seggio elettorale sarebbero state collocate solo due cabine, senza darsi conto nell’apposito verbale dell’impossibilità logistica di collocarne quattro, come prescritto dall’art.37 del D.P.R. n.570/1960, dall’altro, che una delle due cabine sarebbe stata posizionata in prossimità di una finestra, in modo da non garantire adeguatamente la segretezza del voto.

Anche le suesposte censure sono infondate.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che le evocate previsioni contenute nell’art.37 del D.P.R. n.570/1960, in tema di arredo del seggio elettorale, hanno lo scopo di assicurare un ordinato esercizio del diritto di voto, garantendone la segretezza e libertà. Ciò posto, quanto al primo profilo della doglianza, va osservato che, come si evince dal chiaro tenore letterale del quarto comma, la disposizione sul numero delle cabine è derogabile qualora le condizioni logistiche degli ambienti non consentano di garantire in modo adeguato le esigenze di cui si è detto in esordio. Il secondo aspetto della doglianza risulta invece solo genericamente dedotto, senza concreti riscontri atti a confutare quanto dichiarato nel verbale in ordine al rispetto delle garanzie previste dalla richiamata normativa e comprovare la lesione della segretezza del voto, pur in presenza di cabine elettorali chiuse su tutti i lati (cfr. documentazione rilasciata dal Comune di Fontegreca circa le caratteristiche delle strutture in dotazione, esibita in allegato alla memoria di costituzione dei controinteressati).

L’ultimo motivo – con cui si ipotizza che avrebbero partecipato alle votazioni dodici persone illegittimamente iscritte nelle liste elettorali, in quanto solo formalmente residenti nel Comune di Fontegreca – è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ed, invero, con la suddetta censura i ricorrenti sostanzialmente si dolgono per la presunta violazione delle norme sul diritto di elettorato attivo, rispetto alla quale l’ordinamento appresta lo specifico rimedio di cui all’art.42 del T.U. 20 marzo 1967 n.223, da attivarsi innanzi al giudice ordinario (cfr. in termini, per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 13 ottobre 2003, n.12695;
Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 1999, n. 536). Infatti ogni cittadino può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione elettorale comunale. Ed avverso le decisioni del suddetto organo, il richiamato art. 42 prevede, appunto, l'impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore innanzi alla Corte d'Appello competente per territorio.

In conclusione, alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.

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