TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-09-28, n. 202200626
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Pubblicato il 28/09/2022
N. 00626/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2021, proposto da:
F B, rappresentata e difesa dall’avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Sassari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
nei confronti
V C, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari n. 1399/2021, prot. n. 0047634 del 19 aprile 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia veterinaria, per il settore scientifico disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria, indetta con il decreto rettorale n. 2506/2020, prot. n. 0099861 dell’8 settembre 2020;
2) dei giudizi e dei verbali tutti della Commissione giudicatrice (verbale nn. 1 e 2 del 9 marzo 2021);
3) della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 11 maggio 2021, con la quale è stata disposta la chiamata del controinteressato;
4) dell’eventuale decreto rettorale di chiamata del Prof. V C, qualora esistente;
5) della nota della Responsabile dell'Ufficio Concorsi, in data 1° giugno 2021, prot. n. 2021-UNSSCLE-0063157, di rigetto dell'istanza di riesame presentata dalla ricorrente in data 30 aprile 2021;
6) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C Vincenzo il 23 luglio 2021:
per l’annullamento, ove occorra previa sospensiva in parte qua:
1) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari n. 1399/2021, prot. n. 00447634 del 19 aprile 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l'Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro – settore 07/H Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia veterinaria, per il settore scientifico disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria, indetta con il decreto rettorale n. 2506/2020, prot. n. 0099861 dell'8 settembre 2020;
2) dei giudizi, dei punteggi e dei verbali tutti della Commissione giudicatrice (verbale nn. 1 e 2 del 9 marzo 2021);
3) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari e di V C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il decreto n. 2506/2020, prot. n. 0099861 in data 8 settembre 2020, il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di I^ fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Ateneo, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia veterinaria, settore scientifico disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria.
2. Al concorso partecipavano soltanto l’odierna ricorrente F B, Prof.ssa associata a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, e il controinteressato Prof. V C, in possesso, per il settore concorsuale messo a concorso, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di I^ fascia, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010.
3. Con il decreto rettorale n. 3819, prot. n. 131931, del 30 novembre 2020, veniva nominata la Commissione giudicatrice (successivamente modificata con il decreto rettorale n. 347, prot. 0011368, del 4 febbraio 2021, con il quale veniva sostituito il componente Prof. Angelo Quaranta con il componente supplente, Prof. Giuseppe Piccione).
4. La Commissione giudicatrice si riuniva nella prima seduta del 9 marzo 2021 (verbale n. 1, “Criteri di valutazione”), procedendo alla predeterminazione dei criteri utili alla valutazione dei candidati.
5. Veniva, in particolare, stabilito che la Commissione avrebbe preso in considerazione i seguenti titoli:
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali;
b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
c) altre attività accademiche istituzionali;
d) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
e) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche venivano indicati i seguenti indici:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.
7. Venivano richiamati, in aggiunta, i seguenti ulteriori indicatori:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) impact factor totale;
d) impact factor medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
8. La Commissione stabiliva, quindi, la griglia di punteggi fino ad un massimo di punti 100 e, singolarmente, i punteggi massimi per ogni sub-criterio, attribuendo:
1) all’attività didattica, fino ad un massimo di punti 40, così articolati:
a) svolgimento di attività didattica in corsi universitari ufficiali, in Italia o all'estero: fino a punti 12;
b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: fino a punti 5;
c) altre attività accademiche istituzionali: fino a punti 7;
d) partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino a punti 5;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a punti 3;
f) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: fino a punti 8.
9. Alle pubblicazioni presentate dai candidati venivano attribuiti fino a un massimo di punti 60, così articolati:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico: fino a punti 9, con massimo di punti 0,25 per ciascuna pubblicazione;
b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari: fino ad un massimo di punti 9, con massimo di punti 0,25 per ciascuna pubblicazione);
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione: fino ad un massimo di punti 18, fino ad un massimo di punti 0,5 per ciascuna pubblicazione;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica: fino ad un massimo di punti 18, con massimo di punti 0,5 per ciascuna pubblicazione;
e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare: fino ad un massimo di punti 6.
10. La Commissione giudicatrice stabiliva altresì che la valutazione dei candidati avrebbe compreso anche un giudizio individuale da parte di ciascun componente e un giudizio collegiale rispettivamente sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati, e che a seguito di valutazione tramite punteggi, giudizi ed eventuale colloquio, se previsto, la Commissione, con breve e motivata deliberazione assunta a maggioranza, ovvero all’unanimità dai componenti, avrebbe predisposto la graduatoria degli idonei in ordine decrescente.
11. All’esito della valutazione al Prof. C veniva assegnato il punteggio totale di punti 80,35, dei quali punti 29,50 per titoli professionali e accademici e punti 50,85 per le pubblicazioni.
12. Alla Prof.ssa B veniva invece assegnato un punteggio totale di punti 78,95, dei quali punti 29,65 per titoli professionali e accademici e punti 49,30 per le pubblicazioni.
13. Con l’impugnato decreto rettorale n. 1399/2021, prot. n. 0047634 del 19 aprile 2021 veniva approvata la graduatoria di merito che vedeva il controinteressato classificato al primo posto, con punti 80,35, mentre alla ricorrente veniva assegnato il minor punteggio di punti 78,95, con un distacco, pertanto, di punti 1,4.
14. Con istanza in data 30 aprile 2021 la Prof.ssa B chiedeva il riesame della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice, evidenziando alcuni errori commessi a suo avviso nel formulare i giudizi espressi relativamente ai titoli presentati dai candidati.
15. La richiesta veniva rigettata con la pure impugnata nota della Responsabile dell’Ufficio Concorsi, in data 1° giugno 2021, prot. n. 2021-UNSSCLE-0063157, con la quale veniva ribadita la correttezza della procedura concorsuale.
16. Il prof. C con D.R. n. 1957/2021 – prot. N. 00621 04 del 31 maggio 2021, veniva nominato Professore ordinario per il settore 07/H1 “ Anatomia e Fisiologia Veterinaria ” presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Sassari a decorrere dal 1° giugno 2021, cessando dall’Ufficio di Associato presso il medesimo Dipartimento e, in quella data, ha effettivamente preso servizio.
17. Con il ricorso in esame la Prof.ssa B ha impugnato le valutazioni della Commissione giudicatrice ritenendole illegittime per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso (decreto rettorale n. 2506/2020, prot. n. 0099861 dell'8 settembre 2020) e dei criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale della prima seduta - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti - Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90: difetto di motivazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento: la Commissione dopo aver stabilito la griglia di punteggi non avrebbe indicato i criteri per la loro attribuzione, limitandosi ad indicare i punteggi massimi per i singoli sub-criteri. Risulterebbe pertanto di difficile comprensione il percorso logico seguito dalla stessa per l’attribuzione del punteggio per l’attività didattica svolta dai candidati. Inoltre nel curriculum del controinteressato non sarebbero indicati i Crediti Formativi Universitari (cd. CFU), ovvero gli indicatori di valutazione dell’impegno didattico. Ancora, la Commissione giudicatrice avrebbe considerato nella propria valutazione l’erogazione da parte del Prof. C di insegnamenti in settori scientifico-disciplinari non attinenti con quello oggetto del concorso e, in aggiunta, li avrebbe ponderati in maniera differente nel giudizio dei due candidati. Sarebbe del pari errata la valutazione delle “ Altre attività accademiche istituzionali ”, che avrebbe dovuto riguardare solo gli incarichi conferiti dal Dipartimento, dall’Ateneo o dal Ministero e relativi a compiti e mansioni previste e regolamentate da apposito regolamento interno o legge, cioè solo gli incarichi “istituzionali”. Anche in queste ultime valutazioni, peraltro, emergerebbero incongruenze e disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi. Non sarebbe inoltre possibile ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione in ordine all’attribuzione dei punteggi per i “ Finanziamenti ottenuti su bandi competitivi ”. E l’attribuzione del punteggio, anche per tale categoria, sarebbe comunque afflitta da incongruenza e disparità di trattamento. Infine sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche il giudizio della Commissione giudicatrice sarebbe illogico e incoerente. Quest’ultima avrebbe altresì errato nell’attribuzione del punteggio relativamente all’anzianità di insegnamento.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii. - Violazione del principio di non discriminazione e tutela della maternità: con riguardo all’affermata discontinuità nelle pubblicazioni in ordine alla mancata presentazione e inserimento nel database di Scopus pubblicazioni relative all’anno 2013.
18. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
19. Per resistere al ricorso si è costituito il Prof. V C che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
20. Si è altresì costituita in giudizio l’Università degli Studi di Sassari che, del pari, con memoria difensiva, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
21. In data 23 luglio 2021 il Prof. V C ha proposto ricorso incidentale col quale ha impugnato, chiedendone l’annullamento per quanto di ragione, gli atti oggetto di gravame in quanto:
a) alla Prof.ssa B sarebbero state valutate 2 pubblicazioni che esorbitavano dal periodo 9 ottobre 2010 - 8 ottobre 2020 consentito dalla lex specialis ;
b) nel computo dei titoli istituzionali alla Prof.ssa B non doveva essere valutato un anno di Vice-Direzione del Dipartimento perché non conseguito alla scadenza del bando (8 ottobre 2020);
c) nell’attribuzione del punteggio per “finanziamenti ottenuti su bandi competitivi” la Prof.ssa B avrebbe ottenuto 3 punti per due bandi/ progetti non attinenti al SSD Vet/02;
d) per la mancata valutazione in favore del Prof. C dell’ulteriore attività didattica per la quale avrebbe conseguito ulteriori punti 2,40.
22. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito.
23. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
24. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2022, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.